Scrivere il ricorso al Giudice di Pace contro una multa

Il ricorso al Giudice di Pace è esperibile a condizione che non siano trascorsi oltre trenta giorni dalla notifica del verbale (o dalla contestazione immediata) e che non sia stata frattanto pagata la sanzione. Il ricorso può essere presentato brevi manu presso l’ufficio del Giudice di Pace o spedito per posta raccomandata con ricevuta di ritorno (secondo il principio per la prima volta introdotto dalla Sentenza n. 98/2004 della Corte Costituzionale). Ai fini della valutazione della tempestività del ricorso, dovrà aversi considerazione della data di spedizione del plico e non della data di ricezione. Farà fede, sotto tale punto di vista, il timbro postale.

Il Giudice di Pace competente

Il Giudice di Pace competente è individuato in base al luogo in cui sarebbe stata commessa la presunta infrazione. Non in tutti i comuni è presente un ufficio del Giudice di Pace e, per l’individuazione degli uffici competenti in relazione ai comuni che ne fossero sprovvisti, è comodo fare riferimento agli strumenti di consultazione on line messi a disposizione dal Ministero di Giustizia. A questo indirizzo si potrà accedere alla pagina web di riferimento per effettuare la ricerca dell’ufficio del Giudice di Pace competente per ciascun comune: link
Si tratta di una norma, questa sulla competenza territoriale, che indubbiamente in molti casi può procurare dei disagi e limitare le effettive possibilità di ricorso: basti pensare alle infrazioni (o presunte tali) rilevate in luoghi di semplice passaggio, magari sull’asse autostradale, o a quelle relative ad infrazioni commesse durante brevi soggiorni di vacanza, o, ancor peggio, ad infrazioni realmente mai commesse e notificate da un capo all’altro della penisola per un banale errore nella trascrizione della targa del veicolo da parte dell’agente accertatore. La norme è inderogabile e non ammette accezioni e al ricorrente che voglia adire i rimedi giudiziari non resterà altro che affrontare scomode e costose trasferte. Nel caso in cui il ricorrente abbia adito il Giudice di Pace non competente, questi nel dichiarare la propria incompetenza, ai sensi dell’art. 50 c.p.c., dovrà ordinare la cancellazione della causa dal ruolo con l’ordine al ricorrente di riassumerlo innanzi al Giudice ritenuto competente, a pena dell’estinzione del Giudizio.

L’iscrizione a ruolo del ricorso

In termini processuali, la presentazione del ricorso è l’atto con cui si iscrive a ruolo la causa ed il ricorrente assume la qualità di parte attrice. Alla causa verrà attribuito un numero di ruolo generale, indicato con la sigla r.g. Conoscere e annotare fin da subito il numero di ruolo generale del proprio ricorso potrà rivelarsi utile nelle fasi successive del procedimento.
Al ricorso si allega il verbale oggetto della contestazione, in originale e non in copia. Anche in questo caso sarà necessario allegare tutto il contenuto della busta, oltre la busta stessa, al fine di offrire prova della tempestiva presentazione del ricorso. Oltre al verbale, il ricorrente potrà eventualmente allegare ogni documento utile a suffragare le ragioni addotte nel ricorso. Né il Codice della Strada né le altre leggi di riferimento prevedono che oltre al ricorso (con allegato il verbale) sia fatto onere al ricorrente di presentarne anche le copie, ma è uso delle cancellerie richiederle (generalmente tre o cinque copie oltre l’originale secondo la prassi arbitrariamente seguita dal singolo ufficio competente).
Inoltre, sebbene sul punto la normativa non sia del tutto coerente, a titolo di maggior prudenza è bene allegare all’originale del ricorso anche copia non autenticata del documento di identità del ricorrente.

I termini per la presentazione del ricorso

Circa il computo dei giorni, il ricorso al Giudice di Pace, in quanto gravame di natura giudiziaria, soggiace alle norme processuali e pertanto è soggetto al periodo di sospensione feriale dal primo agosto al quindici settembre di ogni anno, come previsto dalla legge 742/1969. Per diretta esperienza, si tratta di una norma che i Giudici di Pace a volte fingono (si spera) di non sapere o che comunque non applicano con piacere alla materia. Lì dove se ne abbia la possibilità può essere, pertanto, preferibile presentare il ricorso entro i trenta giorni ordinari, senza avvalersi della proroga feriale, o lì dove si intenda avvalersi di tale facoltà è bene citare la disposizione normativa su richiamata, specificando che essa tassativamente prevede alcune materia per le quali non trova applicazione e che tra tali materie non figurano le opposizioni a sanzioni amministrative.

Prima dell’ultima riforma (Legge 210/2010), il Codice della Strada prevedeva a pena di inammissibilità che il ricorso al Giudice di Pace comportasse il versamento di una cauzione pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta con il verbale oggetto di impugnazione. La norma ha conosciuto vita breve in quanto dichiarata incostituzionale ed attualmente è stata definitivamente abrogata con la riformulazione dell’art. 204bis.
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