Giudice di Pace di Chioggia Sent. del 08 luglio 2003

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DEL MANDAMENTO DI CHIOGGIA

Il Giudice di Pace del Mandamento di Chioggia, nella persona dell’avvocato Raffaele Minoia, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al numero 157/C del R.G.A.C. 2002 e vertente

TRA

XXXX, in proprio, domiciliato ex lege in Cancelleria
ricorrente

E

Ufficio Territoriale del Governo di Venezia, in persona del Prefetto pro tempore
resistente contumace

AVENTE AD OGGETTO
Opposizione avverso ordinanza ingiunzione numero XXXX del XXXX

Conclusioni per l’opponente
Annullare l’ordinanza ingiunzione numero XXXX del XXXX

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato addì 03 settembre 2002, XXXX impugnava l’ordinanza ingiunzione numero XXXX emessa dall’Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Venezia in data XXXX e notificata in data XXXX, con cui, nel rigettare il ricorso gerarchico presentato dallo stesso, si ingiungeva di pagare la somma di Euro XXXX quale sanzione per la violazione dell’articolo 142, ottavo comma, del Codice della Strada, che si assumeva commessa in Chioggia in data XXXX alla guida dell’autovettura XXXX targata XXXX di proprietà dello stesso ricorrente.
Reclamava il ricorrente la mancata contestazione immediata, pur sussistendone le condizioni, contrariamente a quanto indicato nelle motivazioni a sostegno della mancata contestazione immediata, specificata nel verbale originariamente opposto.
Senza mai costituirsi in giudizio, l’UTG faceva pervenire in Cancelleria gli atti di cui all’articolo 23 della legge 24 novembre 1981 numero 689, unitamente a controdeduzioni del Comando accertatore, in cui, contestati i motivi del ricorso, si confermava l’accertamento eseguito.
Declarata alla prima udienza del 16 dicembre 2002 la contumacia dell’Amministrazione resistente, la causa veniva istruita giusta ordinanza del 17 marzo 2003 con l’acquisizione del manuale di istruzioni dell’apparecchio fotometrico “Velomatic 512”, depositato in Cancelleria addì 18 aprile 2003, nonché attraverso l’escussione all’udienza del 21 maggio 2003 del teste XXXX, agente della Polizia Municipale che aveva accertato l’infrazione de qua, ed infine attraverso il deposito di documentazione fotografica da parte del ricorrente all’udienza dell’08 luglio 2003, all’esito della quale, precisate le conclusioni e previa discussione orale, veniva pronunciata sentenza mediante lettura del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Il Codice della Strada, all’articolo 200, sancisce il principio generale della contestazione immediata delle violazioni per poi prevedere, all’articolo 201, con riguardo ai casi in cui ciò non sia possibile, la notifica del verbale con l’indicazione dei motivi impeditivi.
Nel caso di specie, gli agenti accertatori hanno giustificato la mancata contestazione immediata indicando come motivi “le modalità d’impiego dell’apparecchiatura adoperata…che consentono di accertare la violazione ad avvenuto transito del veicolo, il cui fermo avrebbe potuto provocare pericolo per la sicurezza delle persone”.
Ebbene, non pare che tali indicazioni consentano di sostenere la legittimità dell’operato degli agenti verbalizzanti.
Bisogna anzitutto evidenziare che i suddetti motivi appaiono la mera trascrizione di frasi generiche, valide per una molteplicità di accertamenti senza la garanzia di alcuno specifico esame della fattispecie concreta, in stridente contrasto con l’insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. 01/03/2002 n. 3017).
Pur volendo, tuttavia, prescindere da tale circostanza, dall’espletata istruttoria è emerso chiaramente che l’apparecchio “Velomatic 512”, adoperato nell’accertamento de quo, consente l’accertamento della violazione al momento del transito del veicolo.
Come si ricava dal manuale di istruzioni, tale apparecchio è di tipo evoluto e consente di rilevare l’infrazione contestualmente al passaggio del veicolo innanzi all’apparecchio stesso poiché si attiva un dispositivo sonoro di segnalazione al quale segue l’istantanea visualizzazione della velocità del mezzo sull’apposito display.
Successivamente all’avvenuto transito del mezzo, la macchina fotografica scatta la foto.
L’infrazione non viene quindi rilevata né ad avvenuto transito del veicolo né tantomeno a seguito dello sviluppo della foto che, come più volte chiarito dalla giurisprudenza, non costituisce in sé fonte di prova, tali essendo, invece, ex articolo 142, comma sesto, del Codice della Strada solo “le risultanze di apparecchiature debitamente omologate”.
Ben poteva, e doveva, pertanto, essere contestata immediatamente l’infrazione de qua.
Così, invece, non è stato.
Non è stato fatto quanto possibile per contestare immediatamente l’infrazione.
Né è in alcun modo invocabile da parte della Pubblica Amministrazione il rispetto della discrezionalità amministrativa, essendo noto che di essa solo il merito è sottratto al sindacato giurisdizionale, in esso rientrando invece la legittimità.
Costituisce eccesso di potere il mancato rispetto da parte della Pubblica Amministrazione, nell’organizzazione del servizio di accertamento di violazioni, dei principi informatori dell’ordinamento giuridico.
Come pure, ad integrazione di altro eccesso di potere, l’interesse pubblico alla sicurezza della circolazione stradale non è stato ponderato comparativamente (ancorché nel caso di specie tale ponderazione fosse possibile) con l’interesse del privato alla partecipazione al procedimento amministrativo di cui lo stesso fosse parte.
La discrezionalità si atteggia ad attività di scelta fra più soluzioni possibili, le quali tutte devono permettere un giusto contemperamento tra tutte le posizioni di interesse coinvolte
Per tali motivi il provvedimento impugnato, stante la palese illegittimità, va annullato.
Non vi è luogo alla pronuncia sulle spese di causa, non avendo il ricorrente agito a mezzo di avvocato.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace del Mandamento di Chioggia, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, visto l’articolo 23 della legge 689/1981, così provvede:
· annulla il provvedimento impugnato;
· compensa le spese.

Sentenza esecutiva ope legis.

Chioggia (Ve), 08 luglio 2003

Depositata in Cancelleria addì 08 luglio 2003

Il Giudice di Pace (Avv. Raffaele Minoia)

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