Multa per uso del cellulare alla guida

guida col cellulare

Chi di noi non ha mai dato una sbirciatina al proprio cellulare mentre era al volante? Chi di noi è sempre riuscito a resistere alla tentazione di rispondere ad una telefonata per non distrarsi dalla guida? Come diceva uno famoso un po’ di tempo fa, chi non ha peccato scagli la prima pietra.

Tuttavia, dati statici (che in questa sede vi risparmiamo!), dimostrano che proprio le disattenzioni causate dai dispositivi elettronici sono in cima alle cause di incidenti alla guida.

Per dirla in breve, le distrazioni al volante, mietono più vittime del superamento dei limiti di velocità e dei semafori rossi.

Con questa consapevolezza il Codice della Strada, nella sua riforma di dicembre 2024 ha severamente inasprito le sanzioni per uso del cellulare alla guida.

I dispositivi vietati e consentiti

Per brevità in quest’articolo di riferiremo genericamente all’uso del cellulare alla guida, ma è bene chiarire che la norma in esame (ovvero l’art. 173 del Codice della Strada) estende il divieto non solo agli smartphone, ma anche ai computer portatili, notebook, tablet e a qualsiasi altro dispositivo analogo che, per il suo utilizzo, richieda anche solo temporaneamente l’allontanamento delle mani dal volante.

Al contrario è invece consentito l’uso di apparecchiature con vivavoce o con auricolari, purché il conducente abbia sufficienti capacità uditive a entrambe le orecchie.

Le sanzioni

La riforma del Codice della Strada entrata in vigore il 14 dicembre 2024 ha previsto un grave inasprimento delle pene per l’uso del cellulare alla guida.

La norma prevede delle sanzioni basilari per la prima infrazione e delle sanzioni più gravi in caso di recidiva nel corso di due anni.

Le sanzioni previste per la prima infrazione sono:

  • Sanzione pecuniaria da 250,00 a 1.000,00 euro;
  • Decurtazione di 5 punti dalla patente di guida;
  • sospensione breve della patente (da 15 giorni a 2 mesi)

In caso di recidiva nel biennio, le infrazioni sono:

  • Sanzione pecuniaria da 350,00 a 1.400,00 euro;
  • Decurtazione di 10 punti dalla patente di guida;
  • sospensione della patente da 1 a 3 mesi.
sanzioni uso del cellulare alla guida

Sospensione Breve della Patente per Uso del Cellulare alla Guida

La Sospensione Breve della Patente per Uso del Cellulare alla Guida rientra tra le novità introdotte dall’ultimo aggiornamento del Codice della Strada nel 2024, concepite per contrastare la pratica dell’uso dello smartphone mentre si è al volante. Questa disposizione si attiva automaticamente e ha lo scopo di aumentare la sicurezza sulle strade, limitando le distrazioni al momento della guida.

La Sospensione Breve della Patente per Uso del Cellulare alla Guida costituisce una misura decisa e immediata contro comportamenti che mettono a repentaglio la sicurezza sulle strade. Con l’introduzione di sanzioni automatiche e precise, il legislatore intende sensibilizzare gli automobilisti sull’importanza di mantenere l’attenzione focalizzata sulla circolazione, favorendo uno stile di guida più consapevole e sicuro.  

In cosa consiste la Sospensione Breve della patente di guida

La sospensione breve della patente si applica a coloro che vengono sanzionati per l’impiego del telefono durante la conduzione del veicolo e possiedono un saldo punti inferiore a 20. La normativa stabilisce nello specifico:

  • 7 giorni di sospensione per chi ha tra 10 e 19 punti sulla patente.
  • 15 giorni di sospensione per chi ha da 1 a 9 punti.

Condizioni di attuazione

Tale sospensione viene disposta in via automatica dalle forze dell’ordine nel momento in cui si accerta l’infrazione. È fondamentale evidenziare che:

  • Non è necessaria alcuna autorizzazione prefettizia per rendere effettiva la sospensione.
  • Può essere attuata esclusivamente se il conducente ha un punteggio patente inferiore a 20 punti.

Aumento della sanzione in caso di incidente

Qualora l’impiego del cellulare durante la guida comporti un incidente, persino in assenza di altri mezzi o persone coinvolti, la durata della sospensione viene raddoppiata. In questo caso, i periodi previsti sono:

  • 14 giorni per chi ha un punteggio tra 10 e 19.
  • 30 giorni per chi ha un punteggio tra 1 e 9.

Il ricorso contro le multe per uso del cellulare alla guida

Prima di entrare nel vivo dell’argomento è necessaria una premessa. Come già anticipato, dalla distrazione alla guida derivano molto spesso incidenti, che possono costare vite umane e perdite dolorose. Si tratta di un tema da non trattare con leggerezza, sia da parte di chi è al volante, sia da parte delle forze dell’ordine, che sono chiamate a garantire il pieno rispetto delle norme.

In questa sede, per quel che ci compete, evidenziamo in quali particolari casi, un comportamento troppo leggero da parte degli addetti alla sicurezza può comportare la nullità dei verbali emessi per uso del cellulare alla guida.

In particolare, come spiegheremo nei paragrafi seguenti, il tema principale attiene alla violazione dell’obbligo della contestazione immediata dell’infrazione.

Differenza tra constatazione immediata e differita

La contestazione immediata riguarda tutti quei casi in cui l’agente accertatore, il vigile per capirci, ti coglie nel momento in cui stai commettendo l’infrazione, ti fa cenno di accostare, ti chiede i documenti, ti scrive a mano il verbalino e, in pratica, te ne torni a casa con 150 euro in meno nel portafogli.

Nell’altro caso, quello della contestazione, per così dire differita, l’agente accertatore ti vede mentre stai commettendo l’infrazione, ma non può contestartela immediatamente. Cosa fa quindi? si annota la tua targa, per poi rallegrarti la giornata, il giorno in cui ritirerai la posta e ci troverai, oltre alle bollette da pagare, pure la multa.

Adesso intendiamoci, non è che l’agente accertatore può fare un po’ come gli pare: la legge (per l’esattezza l’art. 200 del Codice della Strada), prevede che la contestazione immediata dell’infrazione sia SEMPRE obbligatoria, salvo i casi in cui non sia materialmente possibile effettuarla.
Tanto è vero che, nei casi in cui l’agente accertatore non effettui la contestazione immediata deve espressamente indicare nel verbale, a pena di nullità, quali sono le cause che gliel’hanno impedito.

Violazione dell’obbligo della contestazione immediata

Qual è adesso il problema: mettiamoci nei panni dell’agente accertatore che vede il conducente dell’auto che è impegnato a chiacchierare amabilmente al telefono mentre è alla guida. Ha due possibilità.

La prima è effettuare la contestazione immediata (come sarebbe obbligato a fare): ferma l’auto, chiede i documenti al conducente. E da lì in poi si scatena l’inferno: il conducente per non farsi multare ricorrerà prima alle suppliche, poi racconterà la sua vita disgraziata, sperando di ispirare un po’ di pena e pietà, poi passerà alle polemiche e infine, alle maledizioni (..che per i più superstiziosi non sono cosa da poco). Quando, dopo aver sopportato tutto questo, il povero agente  passerà finalmente alla redazione del verbale, dovrà comodamente piegarsi sul cofano dell’auto per redigere due pagine di verbale, col rischio di commettere chissà quali errori. Aggiungeteci pure la pioggia, il vento o i 30 gradi che fanno d’estate e immaginate a dover ripetere tutto questo calvario per ogni multa fatta durante la giornata.

Questa è la prima ipotesi, dicevamo. Ma c’è la seconda: Annotare il numero di targa e chissenefrega delle suppliche, delle polemiche e dell’articolo 200 del codice della strada! Così l’agente accertatore torna nel suo ufficio, si sistema comodo sulla sua poltroncina, quattro tasti da battere al pc, si inventa un motivo che gli avrebbe reso impossibile contestare immediatamente l’infrazione… e la multa è pronta per essere notificata. 

Questa è la prassi che viene seguita praticamente sempre ed è una prassi chiaramente illegittima, perché, come dicevamo, l’articolo 200 prevede che la contestazione immediata sia sempre obbligatoria, salvo i casi in cui sia impossibile, e sul verbale deve essere riportato il motivo che avrebbe impedito la contestazione immediata, altrimenti la multa sarà nulla.

Motivazioni per omessa contestazione immediata

Ed è qui il nodo del problema: le motivazioni addotte per giustificare l’omessa contestazione sono sempre le stesse, sono assolutamente astratte, avulse dallo specifico contesto della violazione a cui dovrebbero riferirsi e, di conseguenza, sono tali da generare il dubbio che l’agente accertatore abbia effettivamente potuto avere contezza della violazione.  

Qui, negli uffici di ricorsi.net, abbiamo davvero esaminato migliaia e migliaia di verbali e possiamo assicurarvi che almeno nove volte su dieci, le motivazioni addotte per giustificare l’omessa contestazione immediata sono sempre le stesse e recitano tutte più o meno così:

(Motivo della mancata contestazione immediata:) “impossibilità di fermare il veicolo in condizioni di sicurezza e nei modi regolamentari perché già distante dal posto di accertamento”.

Oppure:

(Motivo della mancata contestazione immediata:) “impossibilità di fermare il veicolo in condizioni di sicurezza e nei modi regolamentari perché impegnato nella regolamentazione della circolazione”.

Oppure:

(Motivo della mancata contestazione immediata:) “la violazione non è stata immediatamente contestata in quanto l’accertatore era impegnato in altro servizio avente carattere prevalente”.

È evidente che tutte queste motivazioni sono pressoché identiche tra loro, sono assolutamente generiche e, dovendo giustificare l’ingiustificabile, sono tali da destare qualche incertezza sulla effettiva possibilità che l’agente accertatore abbia potuto esattamente percepire la violazione. Usiamo questo verbo, “percepire”, proprio perché anche la Cassazione ha più volte parlato, in questi casi, di un “vizio di percezione” dell’infrazione. Il punto è: se l’agente accertatore era così distante o così impegnato a svolgere altre attività, come possiamo essere certi che abbia potuto esattamente accertare la violazione? Ormai i cellulari hanno uno spessore di una manciata di millimetri, se l’agente accertatore è a mezzo chilometro  di distanza come possiamo non dubitare che abbia preso uno svista? Se con una mano stava dirigendo il traffico, e con l’altra annotava i numeri di targa sul suo taccuino, come facciamo ad esser certi che non abbia commesso errori?

Ecco, quindi, che in tutti questi casi (e le eccezioni sono pochissime e rarissime) allora si potrà chiedere l’annullamento del verbale per la violazione dell’obbligo della contestazione immediata dell’infrazione ovvero per l’assenza di una valida, concreta, ragione che abbia impedito la contestazione immediata.

A prescindere da questa specifica motivazione è chiaro, poi, che da un’ attenta disamina del verbale, potranno emergere ulteriori motivi di nullità che potranno dare maggiore sostegno al ricorso. Se desideri la nostra valutazione gratuita puoi inviarci copia del verbale mediante il modulo di contatto e nel giro di poche ore riceverai risposta.

Il testo del ricorso

Passiamo dalle parole ai fatti. Se hai ricevuto una multa per aver utilizzato il telefono cellulare durante la guida e la sanzione non ti è stata contestata immediatamente, puoi inserire questa motivazione all’interno del tuo ricorso:

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2 risposte
  1. Comunque volevo aggiungere che dai tabulati telefonici non parlavo al telefono. Parlavo al navigatore a viva voce li si può riscontrare.

  2. sono il signor costantino antonio , in data 17/01/2025 mi e stata sospesa la patente perche ero al cell e fatto un verbale di 250.00€, al momento del fermo avevo sulla patente 15 punti , ad oggi 13/02/2025 non ho ancora riavuto la mia patente ho tentato di mettermi in contatto con la prefettura ma e’ impossibile visto che svolgo attivita di autiosta ncc mi trovo in grosso disagio con il rischio di perdita de3l posto di lavoro cosa posso fare ???

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