Multa per uso del cellulare durante la guida

guida col cellulare

Chi di noi non ha mai dato una sbirciatina al proprio cellulare mentre era al volante? Chi di noi è sempre riuscito a resistere alla tentazione di rispondere ad una telefonata per non distrarsi dalla guida? Come diceva uno famoso un po’ di tempo fa, chi non ha peccato scagli la prima pietra.

Come avrete capito, oggi ci occupiamo delle multe per uso del cellulare durante la guida.

Facciamo una prima differenza, che ci tornerà utile nel seguito del nostro discorsetto e che riguarda non solo le multe per il cellulare ma tutte le multe in generale.

Parliamo della differenze tra la contestazione immediata dell’infrazione e la contestazione differita.

Differenza tra constatazione immediata e differita

La contestazione immediata riguarda tutti quei casi in cui l’agente accertatore, il vigile per capirci, ti coglie nel momento in cui stai commettendo l’infrazione, ti fa cenno di accostare, ti chiede i documenti, ti scrive a mano il verbalino e, in pratica, te ne torni a casa con 150 euro in meno nel portafogli.

Nell’altro caso, quello della contestazione, per così dire differita, l’agente accertatore ti vede mentre stai commettendo l’infrazione, ma non può contestartela immediatamente. Cosa fa quindi? si annota la tua targa, per poi rallegrarti la giornata, il giorno in cui ritirerai la posta e ci troverai, oltre alle bollette da pagare, pure la multa.

Adesso intendiamoci, non è che l’agente accertatore può fare un po’ come gli pare: la legge (per l’esattezza l’art. 200 del Codice della Strada), prevede che la contestazione immediata dell’infrazione sia SEMPRE obbligatoria, salvo i casi in cui non sia materialmente possibile effettuarla.
Tanto è vero che, nei casi in cui l’agente accertatore non effettui la contestazione immediata deve espressamente indicare nel verbale, a pena di nullità, quali sono le cause che gliel’hanno impedito.

Violazione dell’obbligo della contestazione immediata

Qual è adesso il problema: mettiamoci nei panni dell’agente accertatore che vede il conducente dell’auto che è impegnato a chiacchierare amabilmente al telefono mentre è alla guida. Ha due possibilità.

La prima è effettuare la contestazione immediata (come sarebbe obbligato a fare): ferma l’auto, chiede i documenti al conducente. E da lì in poi si scatena l’inferno: il conducente per non farsi multare ricorrerà prima alle suppliche, poi racconterà la sua vita disgraziata, sperando di ispirare un po’ di pena e pietà, poi passerà alle polemiche e infine, alle maledizioni (..che per i più superstiziosi non sono cosa da poco). Quando, dopo aver sopportato tutto questo, il povero agente  passerà finalmente alla redazione del verbale, dovrà comodamente piegarsi sul cofano dell’auto per redigere due pagine di verbale, col rischio di commettere chissà quali errori. Aggiungeteci pure la pioggia, il vento o i 30 gradi che fanno d’estate e immaginate a dover ripetere tutto questo calvario per ogni multa fatta durante la giornata.

Questa è la prima ipotesi, dicevamo. Ma c’è la seconda: Annotare il numero di targa e chissenefrega delle suppliche, delle polemiche e dell’articolo 200 del codice della strada! Così l’agente accertatore torna nel suo ufficio, si sistema comodo sulla sua poltroncina, quattro tasti da battere al pc, si inventa un motivo che gli avrebbe reso impossibile contestare immediatamente l’infrazione… e la multa è pronta per essere notificata. 

Questa è la prassi che viene seguita praticamente sempre ed è una prassi chiaramente illegittima, perché, come dicevamo, l’articolo 200 prevede che la contestazione immediata sia sempre obbligatoria, salvo i casi in cui sia impossibile, e sul verbale deve essere riportato il motivo che avrebbe impedito la contestazione immediata, altrimenti la multa sarà nulla.

Motivazioni per omessa contestazione immediata

Ed è qui il nodo del problema: le motivazioni addotte per giustificare l’omessa contestazione sono sempre le stesse, sono assolutamente astratte, avulse dallo specifico contesto della violazione a cui dovrebbero riferirsi e, di conseguenza, sono tali da generare il dubbio che l’agente accertatore abbia effettivamente potuto avere contezza della violazione.  

Qui, negli uffici di ricorsi.net, abbiamo davvero esaminato migliaia e migliaia di verbali e possiamo assicurarvi che almeno nove volte su dieci, le motivazioni addotte per giustificare l’omessa contestazione immediata sono sempre le stesse e recitano tutte più o meno così:

(Motivo della mancata contestazione immediata:) “impossibilità di fermare il veicolo in condizioni di sicurezza e nei modi regolamentari perché già distante dal posto di accertamento”.

Oppure:

(Motivo della mancata contestazione immediata:) “impossibilità di fermare il veicolo in condizioni di sicurezza e nei modi regolamentari perché impegnato nella regolamentazione della circolazione”.

Oppure:

(Motivo della mancata contestazione immediata:) “la violazione non è stata immediatamente contestata in quanto l’accertatore era impegnato in altro servizio avente carattere prevalente”.

È evidente che tutte queste motivazioni sono pressoché identiche tra loro, sono assolutamente generiche e, dovendo giustificare l’ingiustificabile, sono tali da destare qualche incertezza sulla effettiva possibilità che l’agente accertatore abbia potuto esattamente percepire la violazione. Usiamo questo verbo, “percepire”, proprio perché anche la Cassazione ha più volte parlato, in questi casi, di un “vizio di percezione” dell’infrazione. Il punto è: se l’agente accertatore era così distante o così impegnato a svolgere altre attività, come possiamo essere certi che abbia potuto esattamente accertare la violazione? Ormai i cellulari hanno uno spessore di una manciata di millimetri, se l’agente accertatore è a mezzo chilometro  di distanza come possiamo non dubitare che abbia preso uno svista? Se con una mano stava dirigendo il traffico, e con l’altra annotava i numeri di targa sul suo taccuino, come facciamo ad esser certi che non abbia commesso errori?

Ecco, quindi, che in tutti questi casi (e le eccezioni sono pochissime e rarissime) allora si potrà chiedere l’annullamento del verbale per la violazione dell’obbligo della contestazione immediata dell’infrazione ovvero per l’assenza di una valida, concreta, ragione che abbia impedito la contestazione immediata.

A prescindere da questa specifica motivazione è chiaro, poi, che da un’ attenta disamina del verbale, potranno emergere ulteriori motivi di nullità che potranno dare maggiore sostegno al ricorso. Se desideri la nostra valutazione gratuita puoi inviarci copia del verbale mediante il modulo di contatto e nel giro di poche ore riceverai risposta.

Il testo del ricorso

Passiamo dalle parole ai fatti. Se hai ricevuto una multa per aver utilizzato il telefono cellulare durante la guida e la sanzione non ti è stata contestata immediatamente, puoi inserire questa motivazione all’interno del tuo ricorso:

§ Illegittimità del verbale per mancata contestazione immediata dell’infrazione: l’art. 200 del C.d.S. stabilisce che “La violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata”. È un principio elementare, la cui negazione violerebbe quel diritto di difesa costituzionalmente garantito, di cui si rinviene ulteriore autorevole affermazione nella Sentenza n. 4010/2000 della Corte Costituzionale (“la contestazione immediata dell’infrazione ha un rilievo essenziale per la correttezza del procedimento sanzionatorio, onde la contestazione stessa non può essere omessa tutte le volte in cui sia possibile effettuarla; da ciò deriva che la detta omissione costituisce una violazione di legge la quale rende illegittimi i successivi eventuali atti del procedimento amministrativo. Il giudice di merito, se riscontra che la contestazione immediata della violazione amministrativa alle norme del codice stradale, pur concretamente possibile, non è stata effettuata, legittimamente dispone l’annullamento del provvedimento sanzionatorio che sia stato emesso dal prefetto per detta violazione”). L’art. 201, comma I bis, del C.d.S. offre un elenco delle ipotesi in cui la contestazione immediata dell’infrazione è ritenuta non necessaria e non possibile per motivi oggettivi. Al di fuori di tali ipotesi non è, quindi, consentito che si dia luogo alla verbalizzazione di una presunta infrazione, senza contestualmente opporla al trasgressore. La mancata contestazione immediata è elemento di ulteriore gravità ove si osservi che la presunta infrazione avrebbe ad oggetto, nel caso di specie, l’utilizzo di un telefono cellulare e quindi di un oggetto di dimensioni ridotte e facilmente confondibile con altri. È, pertanto, lecito domandarsi con quale certezza l’agente accertatore, mentre era intento ad adempiere alle funzioni o mentre era distratto dalle circostanze descritte nel verbale, abbia potuto identificare l’oggetto in questione. Non si intende, con la presente eccezione negare la veridicità delle attestazioni contenute nel verbale, ma contestare la validità e l’attendibilità di quel processo cognitivo che è alla base delle attestazioni.

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Una risposta

  1. Comunque volevo aggiungere che dai tabulati telefonici non parlavo al telefono. Parlavo al navigatore a viva voce li si può riscontrare.

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