Quando si riceve una multa per mancato pagamento del ticket di sosta sulle strisce blu, è fondamentale sapere che ci sono specifiche normative che regolano l’istituzione di tali aree di parcheggio. Spesso, le amministrazioni comunali non rispettano pienamente queste disposizioni, e ciò può costituire un valido motivo per contestare la sanzione.
Uno degli aspetti principali da considerare è l’illegittimità delle zone di parcheggio poste lungo la carreggiata. Il Codice della Strada stabilisce chiaramente che le aree di parcheggio a pagamento devono essere collocate fuori dalla carreggiata, ovvero non sulla parte della strada destinata alla circolazione dei veicoli. Se la multa è stata emessa in un’area di sosta che non rispetta questo requisito, è possibile contestarla sulla base dell’art. 7, comma VI del Codice della Strada, in combinato disposto con l’art. 3, comma I, n. 7.
Inoltre, un altro punto di forza nella difesa contro le sanzioni legate al mancato pagamento del ticket riguarda l’assenza di adeguate aree di parcheggio libero nelle vicinanze delle zone a pagamento. La normativa impone ai comuni di riservare aree di sosta gratuita nelle vicinanze di quelle a pagamento. Se questo requisito non viene rispettato, si può invocare l’art. 7, comma VIII del Codice della Strada, che stabilisce tale obbligo.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione, con sentenza n. 116 del 9 gennaio 2007, ha consolidato questo principio, ribadendo che i giudici di merito possono dichiarare nulli i verbali di accertamento per violazioni nelle zone a pagamento che non siano accompagnate da sufficienti aree di parcheggio libero.
Modello di ricorso al Giudice di Pace per sosta sulle strisce blu
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACEDI …
RICORSO AVVERSO SANZIONE AMMINISTRATIVA
EX ART. 204 bis D. Lvo30.04.1992 n.285
Istante: Sig. …, nato a … in data …, residente nel Comune di … alla Via …, codice fiscale …, il quale chiede che gli avvisi e le comunicazioni di cancelleria gli siano trasmessi ai sensi dell’art. 136 c.p.c., al numero di fax …e all’indirizzo di posta elettronica … L’istante dichiara di eleggere domicilio in …, presso …
Contro: Comune di …, in persona del Sindaco p.t.
Premesso che
in data … veniva notificato all’istante Verbale di contestazione n. …, emesso dalla Polizia Municipale del Comune di …, per una presunta infrazione che sarebbe stata commessa in data … alle ore …, all’art. 156 del Codice della Strada, per aver lasciato il veicolo in area soggetto al pagamento della sosta senza esporre alcun valido contrassegno.
***
L’istante, come sopra generalizzato, impugna il suddetto verbale n. …, per i seguenti
motivi in fatto ed in diritto
§ Illegittimità delle zone di parcheggio poste lungo la carreggiata: Il Codice della Strada (art. 7, comma VI) prevede espressamente che le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate fuori della carreggiata. Lo stesso Codice della Strada prevede (art. 3, comma I, n. 7) che per carreggiata debba intendersi la “parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli; essa è composta da una o più corsie di marcia ed, in genere, è pavimentata e delimitata da strisce di margine”.
È pertanto, evidente che la condotta contestata all’odierno ricorrente non integri gli estremi di alcuna fattispecie di responsabilità,poichél’area in cui la presunta violazione sarebbe stata rilevata è stata adibita a parcheggio (a pagamento) in assoluto dispregio delle norme dettate dal Codice della Strada.
§ Assenza in zona di aree di parcheggio libero: Ci si richiama a tale proposito all’art. 7, comma VIII, C.d.S., il quale prevede: “qualora il comune assuma l’esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l’installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lettera f) , su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia, o senza dispositivi di controllo di durata della sosta”. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha recentemente ribadito questo medesimo principio in occasione della recente sentenza n. 116 del 9.01.2007, con cui ha confermato la decisione delGiudice di Pace di Cagliari che dichiarava la nullità ed inefficacia di alcuni verbali di accertamento e contestazione per sosta vietata e condannava il Comune di Quartu Sant’Elena al rimborso delle spese processuali. In particolare, i Giudici della Suprema Corte hanno riconosciuto al Giudice di merito la piena facoltà di rilevare i vizi di legittimità di quei provvedimenti amministrativi che, istituendo delle zone di parcheggio a pagamento, non ne lascino altrettante (adiacenti!) libere.
Alla luce delle osservazioni che hanno preceduto, il ricorrente, come sopra generalizzato ed elettivamente domiciliato, rassegna le seguenti
Conclusioni
Voglia l’Onorevole Giudice di Pace adito, contrariis reiectiis, così provvedere:
in via preliminare, ai sensi dell’art. 204, comma 3-bis, del Codice della Strada, fissare la prima udienza per la concessione della provvisoria sospensione della sanzione inflitta con il verbale n. …, entro venti giorni dal deposito del presente ricorso, ordinando al Comune di …, in persona del Sindaco p.t. di costituirsi depositando nel termine di rito i documenti e gli atti ritenuti opportuni;
nel merito dichiarare la nullità del suddetto verbale n. …;
nella denegata ipotesi di rigetto, confermare l’applicazione della sanzione nel suo originario importo, nella misura del minimo edittale.
Si producono, unitamente alla presente comparsa:
Verbale di contestazione n. …, emesso dalla Polizia Municipale del Comune di ….
Ai sensi del D.P.R. 30.5.2002 n. 115 (il Testo Unico in materia di spese di Giustizia), si dichiara che la presente causa ha valore inferiore ad euro 1.100,00 per cui è sottoposta al pagamento di contributo unificato dell’importo di euro …,00.
La causa ha valore inferiore ai 1.033,00 per cui non è dovuta la marca da bollo del valore di 8,00 euro, come specificato dal Ministero della Giustizia con nota del 28.09.10.
Lì …., …
Il ricorrente (apporre firma autografa)