Prot. n.103681
VISTO l’ art. 45 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 – Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni;
VISTO l’ art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni;
VISTO l’ art. 17 , comma 133-bis , della legge 15 maggio 1997, n. 127;
VISTO il D.P.R. 22 giugno 1999, n. 250 – Regolamento recante norme per l’autorizzazione alla installazione e all’esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi dei veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato, ai fini dell’accertamento delle violazioni delle disposizioni in tema di limitazione del traffico veicolare e della irrogazione delle relative sanzioni;
VISTO il decreto dirigenziale n.3402,in data 12 dicembre 2005, con il quale la società S.T.S. srl, con sede legale in Via Tita Secchi,1 – Desenzano del Garda (BS),ha ottenuto l’omologazione di un sistema per la rilevazione degli accessi dei veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato denominato “STSGUARD”;
VISTA la richiesta, in data 28 settembre 2009, presentata dalla Società S.T.S. srl ,tesa ad ottenere l’estensione di omologazione del sistema denominato “STS GUARD”ad una versione con telecamera di contesto denominata “STSGUARD-CONTEXT”;
VISTO il voto n. 231/09, reso nell’adunanza del 14 ottobre 2010,trasmesso a questo Ufficio il 15 dicembre 2010, con il quale la V^ Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha espresso parere favorevole all’ estensione di omologazione del sistema con le raccomandazioni che siano adottati,in osservanza delle attuali norme in materia di tutela dei dati personali, meccanismi di protezione e l’impiego di tecniche di crittografia che consentano il conseguimento dei requisiti di funzionalità previsti ed il rispetto delle norme in materia di tutela dati; che sia prevista una fase di validazione del sistema nelle specifiche condizioni di installazione ed impiego; che siano verificate le condizioni di interoperabilità tra sottosistemi differenti e la possibilità di aggiornare il singolo sistema senza interferire sugli altri; che sia posta particolare attenzione all’installazione del sistema in modo da non costituire pericolo per la circolazione sia dei veicoli sia dei pedoni; che siano inoltre sviluppate specifiche valutazioni sull’idoneità dei sostegni in relazione alle effettive condizioni di impiego;
D E C R E T A
Art. 1 – E’ estesa l’omologazione del sistema denominato “STS Guard”, per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato, alla versione con telecamera di contesto denominata “STSGUARDCONTEXT”, prodotto dalla Società S.T.S. srl, con sede legale in Via Tita Secchi,1 – Desenzano del Garda (BS), con le raccomandazioni che siano adottati,in osservanza delle attuali norme in materia di tutela dei dati personali, meccanismi di protezione e l’impiego di tecniche di crittografia che consentano il conseguimento dei requisiti di funzionalità previsti ed il rispetto delle norme in materia di tutela dati; che sia prevista una fase di validazione del sistema nelle specifiche condizioni di installazione ed impiego; che siano verificate le condizioni di interoperabilità tra sottosistemi differenti e la possibilità di aggiornare il singolo sistema senza interferire sugli altri.
Art. 2 – Le Amministrazioni interessate alla installazione del sistema dovranno verificare che non si determini pericolo per la circolazione dei veicoli e dei pedoni per effetto della installazione dei componenti il sistema, e di organizzazione dei varchi,e siano rispettate le modalità di installazione descritte nell’apposito manuale.
Art. 3 – I sistemi prodotti e distribuiti dovranno essere conformi alla documentazione tecnica e al prototipo depositato presso questo Ministero e dovranno riportare indelebilmente gli estremi del presente decreto e del decreto n.3402,in data 12 dicembre 2005, nonché il nome del fabbricante.
Roma, 30 dicembre 2010
Il DIRETTORE GENERALE
(Ing. Sergio Dondolini)