Prot. n. 427
VISTO l’ art. 45 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 – Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni;
VISTO l’ art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni;
VISTO l’ art. 17 , comma 133-bis , della legge 15 maggio 1997, n. 127;
VISTO il D.P.R. 22 giugno 1999, n. 250 – Regolamento recante norme per l’autorizzazione alla installazione e all’esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi dei veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato ai fini dell’accertamento delle violazioni delle disposizioni in tema di limitazione del traffico veicolare e della irrogazione delle relative sanzioni;
VISTA la richiesta pervenuta in data 31 luglio 2009, presentata dalla Società Autostrade per l’Italia S.p.A., con sede in Via A. Bergamini, 50 – Roma, ha chiesto l’ omologazione di un sistema video denominato“ASPI-VV/01” per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato;
VISTO il decreto dirigenziale n.97818, in data 9 dicembre 2010, con il quale le omologazioni /approvazioni concesse alla Società Autostrade per l’Italia S.p.A.sono state trasferite a nome della soc. “Autostrade Tech S.p.A.”,con sede in Via A. Bergamini 50- Roma;
VISTO il voto n. 186/09, reso nell’adunanza del 25 febbraio 2010, pervenuto a questo Ufficio il 17 dicembre 2010,con il quale la V^ Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha espresso parere favorevole all’ omologazione del sistema video denominato“ASPI-VV/01” con le seguenti prescrizioni e raccomandazioni: che il sistema sia sottoposto a prove e misure di compatibilità elettromagnetica che interessi tutta l’architettura di sistema e non solo i singoli moduli impiegati;che l’omologazione sia limitata al solo rilevamento e riconoscimento del veicolo in transito indipendentemente dalla sua classe di appartenenza;le installazioni dovranno corrispondere esattamente alla nuova configurazione che dovrà essere esplicitata sul Manuale d’installazione ed uso;che siano riportati sul Manuale d’installazione ed uso tutti quegli accorgimenti atti ad evitare modifiche che possano compromettere la funzionalità del dispositivo;siano verificate le condizioni di interoperabilità tra sottosistemi differenti e la possibilità di aggiornare il singolo sistema senza interferire sugli altri; sia posta particolare attenzione all’installazione del sistema in modo da non costituire pericolo per la circolazione sia dei veicoli sia dei pedoni, nel rispetto anche delle norme di sicurezza sull’installazione di apparecchiature elettriche in zone accessibili al pubblico anche in relazione agli interventi di manutenzione; siano sviluppate specifiche valutazioni sull’idoneità dei sostegni in relazione alle effettive condizioni di impiego; sia prevista una fase di validazione del sistema nelle specifiche condizioni di installazione ed impiego; che per quanto attiene alla funzionalità dei dati gestiti dal sistema (riprese ,confronto con liste autorizzate,trasmissione,archiviazione delle sole riprese di infrazione) siano adottati meccanismi di protezione e tutela dei dati personali con l’adozione di tecniche di crittografia.
VISTE le note in data 20 luglio 2011 e 1 dicembre 2011 con le quali la società ha trasmesso ulteriore documentazione;
CONSIDERATO che la suddetta documentazione soddisfa quanto richiesto dal voto n.186/09;
DECRETA
Art. 1 – E’ omologato il sistema video per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato denominato “ASPI-VV/01”, prodotto dalla società Autostrade
Tech s.pa, con sede legale in Via Bergamini,50-Roma,con le prescrizioni che l’omologazione è limitata al solo rilevamento e riconoscimento del veicolo in transito indipendentemente dalla sua classe di appartenenza e che, per quanto attiene alla funzionalità dei dati gestiti dal sistema (riprese ,confronto con liste autorizzate,trasmissione,archiviazione delle sole riprese di infrazione), siano adottati meccanismi di protezione e tutela dei dati personali con l’adozione di tecniche di crittografia.
Art. 2 – Le Amministrazioni interessate alla installazione del sistema dovranno verificare che non si determini pericolo per la circolazione dei veicoli e dei pedoni per effetto della
installazione dei componenti il sistema e di organizzazione dei varchi, che siano sviluppate specifiche valutazioni sull’idoneità dei sostegni in relazione alle effettive condizioni di impiego, che siano rispettate le modalità di installazione, uso e manutenzione descritte nell’apposito manuale aggiornato e che sia prevista una fase di validazione del sistema nelle specifiche condizioni di installazione ed impiego.
Art. 3 – I sistemi prodotti e distribuiti dovranno essere conformi alla documentazione tecnica e al prototipo depositato presso questo Ministero e dovranno riportare indelebilmente gli
estremi del presente decreto, nonché il nome del fabbricante.
25.1.2012
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ing. Sergio Dondolini)