La Commissione Tributaria Provinciale di Roma (con Sent. CTP di Roma n. 231/51/13) ha annullato numerose cartelle esattoriali ribadendo il principio in virtù del quale gli accertamenti fiscali, le cartelle di pagamento, e tutti gli atti tributari in generale devono, a pena di nullità, giungere concretamente al soggetto debitore. Il caso di specie riguardava in particolare la notifica di una cartella esattoriale avvenuta a mani del portiere dello stabile e non seguita dall’avviso mediante raccomandata al debitore.
Secondo la più corretta applicazione della normativa, infatti, in ogni caso in cui un atto giudiziario sia notificato mediante consegna a persona diversa dal destinatario (che si tratti del portinaio, di un famigliare convivente o di un vicino di casa), l’ufficiale giudiziario dovrà successivamente inoltrare una raccomandata con ricevuta di ritorno per perfezionare la notifica. Verosimilmente, infatti, il destinatario potrebbe non essere a conoscenza della consegna dell’atto ricevuto da una diversa persona e lasciar così inutilmente decorrere i termini di legge.
Sent. CTP di Roma n. 231/51/13
Commissione Tributaria Provinciale di Roma
Sentenza 17 aprile 2013, n. 231/51/13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Commissione Tributaria Provinciale di Roma, Sezione 51
Ha emesso la seguente
Sentenza
Sul ricorso n. 1.…../12
Depositato il 09/08/2012
– Avverso CARTELA DI PAGAMENTO N. 097 2003………..Irpef-altro 2002
– Avverso CARTELA DI PAGAMENTO N. 097 2003…………Irap 2002
– Avverso CARTELA DI PAGAMENTO N. 097 2006………….Irpef-altro 2003
– Avverso CARTELA DI PAGAMENTO N. 097 2006 ………….Irap 2003
– Avverso CARTELA DI PAGAMENTO N. 097 2007 …………..Irpef-altro 2004
– Avverso CARTELA DI PAGAMENTO N. 097 2007 …………..Irap 2004
– Avverso CARTELA DI PAGAMENTO N. 097 2008 ………….Tas. automob. 2001
– Avverso CARTELA DI PAGAMENTO N. 097 2009 ………….Irpef-altro 2005
– Avverso CARTELA DI PAGAMENTO N. 097 2009 …………..Irap 2005
– Avverso CARTELA DI PAGAMENTO N. 097 2010 …………..Irpef-altro 2006 rit. Fonte
Contro:
Agente di riscossione Roma Equitalia Sud S.p.a.
Difeso da :
……………
Proposto dal ricorrente:
T…….A……….
Difeso da :
Avv. Sances Matteo
P.zza A. Morrone n. 27 73100 Lecce
Altre parti coinvolte:
Ag. Ent. Direzione provinciale Roma 3
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 09.08.12il Sig. T……A……impugnava le cartelle di pagamento indicate in epigrafe e correlative iscrizioni a ruolo, emessa da Equitalia Sud S.p.a. per un totale da pagare di euro 67.754,94 e ne chiedeva, previa sospensione dell’efficacia esecutiva delle stesse, l’annullamento.
Il Sig. T…….rileva come, a seguito di un controllo della propria posizione debitoria presso la Equitalia Sud S.p.a., sia venuto a conoscenza di una serie di cartelle di pagamento emesse nei suoi confronti, e precisamente:
1) la n. 0972007……………( Irap e Irpef 2004 ) per euro 22.818,20;
2) la n.0972008……………..(Tassa automobilistica 2001) per euro 2.339,98;
3) la n. 0972009…………….( Irap e Irpef 2005 ) per euro 22.166,54;
4) la n. 0972006…………….( Irap e Irpef anno 2002 ) per euro 10.274,27;
5) la n. 0972006 …………….( Irap e Irpef anno 2003 ) per euro 5.967,05;
6) la n. 0972010………………( ritenute alla fonte anno 2006) per euro 4.179,90.
Il ricorrente agisce per l’annullamento delle pretese erariali sopra indicate per i motivi di seguito riportati:
– mancata notificazione delle cartelle di pagamento, in violazione dell’art. 26 del D.P.R. n.602/73;
– mancata trasparenza delle somme iscritte a ruolo, mancata trasparenza nel calcolo degli interessi e sanzioni ed assenza del responsabile del procedimento dell’iscrizione a ruolo e quello di emissione e notificazione delle cartelle;
– mancato invio dell’avviso bonario;
– errata indicazione delle somme iscritte a ruolo e intervenuta decadenza alla notifica delle cartelle.
Con atto pervenuto in data 27.11.2012 si è costituita in giudizio l’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale Roma 3 presentando controdeduzioni.
L’Agenzia si è opposta al ricorso chiedendone il rigetto sulla base delle eccezioni di seguito riportate:
– inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione passiva dell’Amministrazione Finanziaria, in quanto l’unico legittimato a resistere nel presente giudizio è l’Agente per la riscossione dei tributi;
– inammissibilità delle eccezioni nei confronti delle cartelle, poiché proposte oltre il termine di legge;
– inoppugnabilità degli estratti di ruolo, in quanto atti non ricettizi ed insuscettibili di una lesione diretta ed immediata della situazione soggettiva del contribuente.
L’Agenzia ha altresì rappresentato nel merito che tutte le cartelle di pagamento sopra indicate erano state ritualmente notificate al ricorrente, allegando per l’effetto le copie delle relate di notifica delle cartelle di pagamento in oggetto.
Si è costituita in giudizio la Equitalia Sud S.p.a. con atto ricevuto il 29.03.2013, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e diritto.
Equitalia contesta l’avvenuta notifica delle cartelle di pagamento in questione nei modi e nei termini prescritti dalla legge, circostanza che renderebbe inoppugnabile le suddette cartelle per decorrenza dei termini con conseguente definitività della pretesa erariale corrispondente.
Parte ricorrente ha presentato memorie illustrative con atto depositato il 30.03.2013, in cui ribadiva di aver preso conoscenza delle cartelle solo in data 18.07.2012, in occasione della richiesta di informazioni presso lo sportello di Equitalia Sud S.p.a., e di aver quindi tempestivamente presentato ricorso.
Il ricorrente faceva altresì presente che le notifiche delle cartelle impugnate risultavano essere gravemente viziate e pertanto illegittime.
All’udienza pubblica del 17 aprile 2013 la Commissione ha accertato quanto segue, riservandosi la decisione.
– Cartella di pagamento n. 097 2007 ………..( Irap e Irpef 2004 ) per euro 22.818,20:
La suddetta cartella deve essere annullata in quanto è stata notificata non personalmente, ma a persona diversa del ricorrente, in data 19.11.2007 ovvero sotto il vigore dell’art. 37, comma 27, lett. a) del D.L. 4 luglio 2006 n.223 (c.d. “ decreto Bersani”), in vigore dal 4 luglio 2006, che espressamente prevede che, qualora il consegnatario dell’atto sia persona diversa dal destinatario, “ il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata”.
In questo caso manca infatti la seconda raccomandata di avviso della consegna della cartella al contribuente e pertanto la cartella stessa va annullata per vizio attinente alla procedura di notificazione.
– Cartella n. 097 2008 ……….( Tassa automobilistica 2001) per euro 2.339,98:
non è stata prodotta la prova della avvenuta notifica al ricorrente, e pertanto sul punto il ricorso stesso deve essere accolto;
– Cartella n. 097 2009 …………( Irap e Irpef 2005) per euro 22.166,54:
La suddetta cartella deve essere annullata, in quanto è stata notificata non personalmente, ma a persona diversa dal ricorrente in data 31.03.2009 ovvero sotto il vigore dell’art. 37, comma 27, lett. a) del D.L. 4 luglio 2006 n.223 (c.d. “ decreto Bersani”), in vigore dal 4 luglio 2006, che espressamente prevede che, qualora il consegnatario dell’atto sia persona diversa dal destinatario, “ il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata”.
In questo caso manca infatti la seconda raccomandata di avviso della consegna della cartella al contribuente e pertanto la cartella stessa va annullata per vizio attinente alla procedura di notificazione.
– Cartella 097 2006 ………….( Irap e Irpef anno 2002 ) per euro 10.274,27:
La suddetta cartella deve essere annullata, in quanto è stata notificata non personalmente, ma a persona diversa dal ricorrente in data 06.10.2008 ovvero sotto il vigore dell’art. 37, comma 27, lett. a) del D.L. 4 luglio 2006 n.223 (c.d. “ decreto Bersani”), in vigore dal 4 luglio 2006, che espressamente prevede che, qualora il consegnatario dell’atto sia persona diversa dal destinatario, “ il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata”.
In questo caso manca infatti la seconda raccomandata di avviso della consegna della cartella al contribuente e pertanto la cartella stessa va annullata per vizio attinente alla procedura di notificazione.
– Cartella 097 2006 ………….( Irap e Irpef anno 2003 ) per euro 5.967,05:
La suddetta cartella deve essere annullata, in quanto è stata notificata non personalmente, ma a persona diversa dal ricorrente in data 06.10.2008 ovvero sotto il vigore dell’art. 37, comma 27, lett. a) del D.L. 4 luglio 2006 n.223 (c.d. “ decreto Bersani”), in vigore dal 4 luglio 2006, che espressamente prevede che, qualora il consegnatario dell’atto sia persona diversa dal destinatario, “ il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata”.
In questo caso manca infatti la seconda raccomandata di avviso della consegna della cartella al contribuente e pertanto la cartella stessa va annullata per vizio attinente alla procedura di notificazione.
– Cartella n. 097 2010 ……………( ritenute alla fonte anno 2006 ) per euro 4.179,90:
Su questa cartella è stato concesso il provvedimento di sgravio totale tramite istanza di autotutela del 31.08.2012.
P.Q.M
La commissione, sciogliendo la riserva come sopra formulata e preso atto del provvedimento di sgravio, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere ai sensi dell’art. 46 del D.lgs 546/92,
relativamente alla sola cartella n. 097 2010 ………….., ed accogliendo in parte qua il ricorso, annulla le restanti cartelle come sopra impugnate per vizi attinenti alla notificazione delle stesse, risultata irregolare.
Spese compensate.
Roma, 17 aprile 2013.