Quando presegnalazione dell’autovelox è motivo di nullità

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La presegnalazione dell’autovelox è un requisito essenziale stabilito dal Codice della Strada per garantire la trasparenza e correttezza nelle rilevazioni delle infrazioni. Questo obbligo è previsto dall’art. 142, comma VI bis, del Codice della Strada, introdotto con il cosiddetto “Decreto Bianchi” (decreto legge 117/2007, convertito con la legge 160/2007). La normativa stabilisce che le postazioni devono essere “preventivamente segnalate e ben visibili” attraverso cartelli o segnali luminosi conformi alle norme regolamentari. La mancata osservanza di questo obbligo può costituire motivo di annullamento del verbale.

Cosa prevede la normativa sulla segnalazione degli autovelox?

L’art. 142, comma VI bis, del Codice della Strada dispone che “le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili”. Il regolamento attuativo del Codice della Strada, definito dal Decreto del Ministro dei Trasporti e degli Interni del 15 agosto 2007, stabilisce le modalità con cui queste segnalazioni devono avvenire:

  • Segnali stradali di indicazione, che possono essere temporanei o permanenti;
  • Segnali stradali luminosi a messaggio variabile;
  • Dispositivi di segnalazione luminosi installati su veicoli.

Inoltre, il decreto precisa che i segnali devono essere collocati a una distanza massima di 4 km dalla postazione di rilevamento, tenendo conto delle caratteristiche del luogo, e che tra il segnale e la postazione non devono esserci intersezioni stradali. Tuttavia, la normativa non prevede una distanza minima precisa, stabilendo solo che essa deve essere adeguata per garantire il tempestivo avvistamento del segnale, in base alla velocità predominante in quel tratto di strada.

La direttiva Maroni e le distanze minime di presegnalazione dell’autovelox

Un ulteriore chiarimento è stato introdotto con la direttiva del Ministero degli Interni del 14 agosto 2009, nota come “direttiva Maroni”, la quale ha fissato distanze minime per la presegnalazione dell’autovelox. Queste distanze, richiamate dall’art. 79, comma 3, del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, sono le seguenti:

  • 250 metri sulle autostrade e strade extraurbane principali;
  • 150 metri sulle strade extraurbane secondarie e urbane di scorrimento (con velocità superiore a 50 km/h);
  • 80 metri sulle altre strade.

Le amministrazioni devono garantire che i segnali siano visibili e rispettino queste distanze, poiché l’obiettivo della normativa è di avvisare adeguatamente gli automobilisti della presenza di dispositivi di controllo, prevenendo le infrazioni.

Quando si può presentare ricorso per la presegnalazione dell’autovelox?

Il ricorso per la mancata presegnalazione dell’autovelox può essere presentato quando:

  1. Segnali di preavviso assenti: non vi erano cartelli o segnali luminosi che indicavano la presenza della postazione autovelox.
  2. Segnali non visibili: i segnali erano posizionati in modo tale da non essere chiaramente visibili agli automobilisti.
  3. Distanze non conformi: la segnaletica non rispettava le distanze minime e massime previste dalla legge, ovvero:
    • Non c’erano almeno 250 metri di distanza tra il segnale e la postazione sulle autostrade o strade extraurbane principali
    • Non c’erano almeno 150 metri sulle strade extraurbane secondarie o urbane di scorrimento
    • Non c’erano almeno 80 metri sulle altre strade
  4. Intersezioni stradali: tra il segnale di preavviso e la postazione di controllo vi erano intersezioni stradali che interrompevano il tratto di continuità tra il segnale e l’autovelox.

In questi casi, il ricorso va presentato entro 60 giorni dalla notifica del verbale al Prefetto oppure entro 30 giorni al Giudice di Pace.

presegnalazione dell'autovelox

L’onere della prova a carico dell’amministrazione per la presegnalazione dell’autovelox

È compito dell’amministrazione opposta dimostrare la corretta presegnalazione dell’autovelox. In particolare, essa deve provare:

  1. A che riferimento chilometrico è stata apposta la segnaletica di preavviso;
  2. A che riferimento chilometrico è avvenuto il controllo della velocità;
  3. Che la distanza tra il segnale e la postazione di controllo rispettava i limiti di legge (non superiore ai 4 km e non inferiore a 250, 150 o 80 metri a seconda del tipo di strada);
  4. Che tra il segnale e la postazione non vi erano intersezioni stradali.

Se l’amministrazione non è in grado di fornire queste prove, o se i segnali erano assenti al momento dell’infrazione, il ricorso dell’automobilista può essere accolto e il verbale annullato.

Se vuoi saperne di più dell’onere della prova, ti raccomandiamo di leggere questo approfondimento.

Vuoi contestare la presegnalazione dell’autovelox?

Eccoti il testo della motivazione da poter inserire nel ricorso per la presegnalazione dell’autovelox, con tutti gli opportuni riferimenti normativi e giurisprudenziali:

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