L’art. 126 bis del Codice della Strada continua a creare incertezze applicative e a confondere gli automobilisti circa l’obbligatorietà della comunicazione dei dati del conducente. Nella sua lacunosa e approssimativa formulazione, infatti, l’art. 126 bis non disciplina numerose ipotesi e lascia così spazio alle più fervide fantasie interpretative.
Tra tanti dubbi e incertezze una domanda prevale sulle altre: devo effettuare la comunicazione dei dati del conducente anche se presento ricorso? A questa domanda, già da tempo abbiamo dato la nostra risposta:
Tra tanti dubbi e incertezze una domanda prevale sulle altre: devo effettuare la comunicazione dei dati del conducente anche se presento ricorso? A questa domanda, già da tempo abbiamo dato la nostra risposta:
No, finché il ricorso è pendente i dati non vanno comunicati, poiché l’obbligo sorge solo nel momento in cui l’accertamenti diviene definitivo (ovvero quando il ricorso è rigettato o sono spirati i termini per presentarlo). In questo senso si è già espresso in passato il Ministero dell’Interno confermando con una circolare la nostra interpretazione. La questione resta tuttavia aperta, poiché, l’utente che non comunichi i dati in pendenza di ricorso, pur avendo la ragione dalla propria parte, si trova comunque esposto al rischio di ricevere (oltre il danno la beffa!) anche la multa per l’omessa comunicazione. Sul punto si è finalmente espressa anche la giurisprudenza di merito: il Giudice di Pace di Parma con la sentenza n. 703/2013 ha confermato le nostre ragioni e ha così annullato il verbale ex art. 126 bis del Codice della Strada, ribadendo il principio secondo cui non è dovuta la comunicazione dei dati del conducente se contro il verbale è stato presentato ricorso.
Un ultimo appunto sulla questione: anche se la sentenza 703/2013 del Giudice di Pace d Parma rappresenta un importante precedente giurisprudenziale, è sempre bene fare quanto possibile per evitare di ricevere la multa per la comunicazione dei dati. Per questo, il nostro consiglio è sempre quello di inviare comunque al comando di polizia che ha emesso il verbale una comunicazione con cui dare atto della presentazione del ricorso e informare che i dati del conducente che avrebbe commesso l’infrazione saranno eventualmente comunicati se e quando il ricorso dovesse essere rigettato.
Un ultimo appunto sulla questione: anche se la sentenza 703/2013 del Giudice di Pace d Parma rappresenta un importante precedente giurisprudenziale, è sempre bene fare quanto possibile per evitare di ricevere la multa per la comunicazione dei dati. Per questo, il nostro consiglio è sempre quello di inviare comunque al comando di polizia che ha emesso il verbale una comunicazione con cui dare atto della presentazione del ricorso e informare che i dati del conducente che avrebbe commesso l’infrazione saranno eventualmente comunicati se e quando il ricorso dovesse essere rigettato.