La Cassazione ci va dura contro gli agenti di polizia che usano le multe per ripianare i bilanci comunali: il reato contestato è truffa. La questione verte sulla violazione degli obblighi di presegnalazione e visibilità degli autovelox secondo quanto prescritto con il Decreto Legge Bianchi.
La vicenda processuale ha conosciuto alti e bassi: da principio si rimproverava che gli agenti avessero avuto semplicemente un atteggiamento negligente nel nascondere gli autovelox o non presegnalarli adeguatamente, fino a che la Cassazione con la sentenza n. 7020/2014 del 13.02.14 ha accolto il ricorso del procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza,
La vicenda processuale ha conosciuto alti e bassi: da principio si rimproverava che gli agenti avessero avuto semplicemente un atteggiamento negligente nel nascondere gli autovelox o non presegnalarli adeguatamente, fino a che la Cassazione con la sentenza n. 7020/2014 del 13.02.14 ha accolto il ricorso del procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza,
rimettendola la causa alla competenza del Tribunale che giudicherà gli agenti questa volta accusati del reato di truffa. Fino a che non ci sarà condanna definitiva sarà sempre troppo presto per gridare “Giustizia è fatta”, ma l’augurio è che questi segnali possano imprimere fin da subito un’inversione di tendenza e sensibilizzare le forze dell’ordine ad un uso legalmente orientato degli strumenti sanzionatori. Basta fare un giro sulle nostre strade e guardare con attenzione ai margini delle carreggiate per scoprire quante postazioni ci siano goffamente nascoste dietro pannelli pubblicitari, alberi o arbusti di vario genere: chiunque si nasconde sa che non può farsi orgoglio del proprio operato.A chi ha ricevuto una multa e non sia certo della legittimità della rilevazione non resta che presentare ricorso contro la multa per eccesso di velocità, richiedendo che la polizia competente assolva al proprio onere probatorio, dimostrando di aver rispettato analiticamente tutte le condizioni dettate dalla normativa circa l’uso conforme del dispositivo secondo quanto previsto dal relativo decreto di omologazione, la presegnalazione e la visibilità dell’autovelox.