Le memorie difensive non godono di fede privilegiata

Il Tribunale di Torino, con la sentenza n. 3191/2014, pone chiarezza su un punto di fondamentale importanza, distinguendo, tra gli atti emessi dalle forze dell’ordine, quali siano dotati di fede privilegiata e quali ne siano viceversa sprovvisti.
Chiariamo prima di tutto il concetto di fede privilegiata, per comprendere meglio il tema che ci interessa.
Partiamo con un esempio. Il verbale con cui l’agente accertatore attesta i fatti cui ha assistito (e in virtù dei quali sanziona la condotta illecita del conducente o proprietario del veicolo) è atto dotato di fede privilegiata.
Ciò significa che il ricorrente non potrà semplicemente negare la veridicità delle attestazioni, poiché tra la sua parola e quella dell’agente accertatore, il giudice non potrà che attribuire maggiore rilevanza alla parola di quest’ultimo.Qualora si voglia intraprendere questa strada, il ricorrente dovrà in primo luogo procedere proponendo una querela di falso (nel corso della quale dimostrare che il verbale contenga attestazioni mendaci) e poi, qualora essa abbia esito positivo, chiedere che la multa sia annullata. Insomma, scontrarsi contro la fede privilegiata del verbale è sempre un bel problema, poiché dovrà essere il querelante a dimostrare con prove certe che il verbale sia falso.

Esaurita la premessa, torniamo alla sentenza del Tribunale di Torino, che aveva ad oggetto la contestazione di una multa per eccesso di velocità. Secondo quanto affermato dal giudice di Torino, qualora nel verbale siano omessi elementi utili ai fini della legittimità dell’accertamento, in merito ad essi, in sede di opposizione il corpo di polizia dovrà spiegare le proprie difese. Nel caso concreto, nel verbale non era indicata la presenza dei segnali di preavviso dell’autovelox. La sentenza del Tribunale di Torino è importante, poiché afferma il principio secondo cui, le circostanze e gli elementi omessi nel verbale dovranno essere “dimostrati” nel corso del giudizio di opposizione. Ciò significa che le semplici attestazioni contenute nella comparsa depositata in giudizio dalle forze dell’ordine non godono di fede privilegiata e che, quindi, sarà onere della pubblica amministrazione dimostrare a tutti gli effetti (con gli ordinari strumenti dell’istruttoria processuale) di aver eseguito l’accertamento in modo conforme a quanto previsto dalla legge. Ne consegue che, nel caso in cui con le semplici note difensive, le forze dell’ordine non riescano ad offrire prova sufficiente degli elementi oggetto di contestazione, il verbale dovrà essere annullato.

Il consiglio pratico che se ne può trarre, per la redazione del ricorso contro la propria multa è quello di non contestare le attestazioni contenute nel verbale, ma di contestare, viceversa, quegli elementi in relazione ai quali il verbale risulta lacunoso. Ad esempio, qualora l’infrazione contestata sia un eccesso di velocità, potrà chiedersi prova della corretta presegnalazione del dispositivo, della visibilità dell’autovelox o ancora dell’uso conforme del dispositivo secondo quanto previsto dal relativo decreto di omologazione o, infine, delle verifiche di funzionamento a cui dovrebbe essere stato sottoposto.

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