Il fenomeno riguarda i comuni di piccola o grande dimensione, ma negli ultimi tempi vede come principale protagonista quello di Milano. Il comune del capoluogo lombardo ha nei mesi scorsi aggiunto, ai già tantissimi sistemi di rilevazione automatica delle infrazioni (per accessi in ztl e corsie riservate), alcuni nuovi autovelox astutamente posizionati in punti nevralgici della città, in cui superare i limiti è quasi inevitabile.
Sarà per questo che qualche scienziato del diritto, negli uffici della Polizia Municipale di Milano ha partorito questa brillante idea: far decorrere i novanta giorni per la notifica non dal momento dell’infrazione, ma dal momento dell’accertamento dell’infrazione. Così facendo, gli agenti della municipale avrebbero avuto tutto il tempo necessario, ovvero un termine indefinito e indefinibile, che avrebbe preso a decorrere non da un momento predefinito e immutabile, ma da un qualsiasi momento che loro stessi avrebbero potuto arbitrariamente decidere.
Così i, ad esempio, un verbale notificato nel mese di gennaio 2015 reca la presente dicitura:
“il verbalizzante […] in data 04/11/2014, dalla quale decorrono i termini di notifica del presente verbale, ha accertato che il conducente del veicolo targato […] in data 12/06/2014 […] ha commesso le seguenti infrazioni: […]”
Ciò sta a significare che l’infrazione è stata commessa a giugno 2014 e che il verbale è stato, appunto, notificato ben sette mesi dopo (a gennaio 2015).
Perché utilizzare una formulazione così contorta?
Secondo lo scienziato del diritto di cui dicevamo qualche riga più su, utilizzando questa dicitura il verbale sarebbe comunque risultato notificato entro i termini, poiché i novanta giorni sarebbero stati da conteggiare dalla data del 4/11/2014, ovvero dalla data in cui – secondo il proprio comodo – la municipale ha spulciato tra i fotogrammi e così “accertato” l’infrazione.
E la certezza del diritto? E l’urgenza di sanzionare il trasgressore affinché non sia portato a reiterare condotte contrarie alla pubblica incolumità? Finalità che devono essere sembrate secondarie rispetto quella primaria: riscuotere il bottino.
Un’ interpretazione come quella studiata dalla Polizia Municipale di Milano stravolgerebbe (se fosse legittima!) tanti di quei principi giuridici, cardini de nostro ordinamento costituzionale, che se volessimo scomodarli tutti dovremmo aprire un nuovo sito 😉
Su queste tematiche abbiamo speso fiumi di inchiostro (di toner, anzi!) redigendo per i nostri utenti centinaia e centinaia di ricorsi a settimana.
La sentenza del Giudice di Pace di Milano n. 1189 del 2015 arriva finalmente a darci ragione: censura l’interpretazione del Comune di Milano e annulla il verbale relativo al caso di specie.
In particolare, nella motivazione della sentenza in esame, il Giudice di Pace ha evidenziato che il Comune ha effettuato la contestazione tramite i propri organi di polizia locale, avendo accesso diretto alla banca dati del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) con la quale identifica i veicoli. Non è, quindi, legittimo il differimento della data dell’accertamento rispetto a quella della contestazione, che comporta l’inutile decorrere di giorni per il compimento di un’operazione (l’interrogazione della banca dati) che è in realtà assolutamente istantanea.
Come detto, il Comune di Milano non è il solo a ricorrere a questo giochetto letterale volto a rosicare giorni o mesi, per far apparire come tempestiva una notifica in realtà tardiva. In maniera più o meno velata, quando ci sono di mezzo apparecchiature elettroniche e soldi da incassare, anche altre amministrazioni municipali continuano a far leva sul differimento della data di accertamento rispetto a quella di rilevazione. Ad oggi, questa interpretazione è ufficialmente illegittima.
Leggete sempre con attenzione i verbali e se qualcosa vi pare sospetto girateli a info@ricorsi.net
Una risposta
Spiegazione semplice da capire grazie x la vostra collaborazione