Ebbene, con una pronuncia in controtendenza rispetto al recente passato, la Corte stabilisce che l’automobilista colpito da questo provvedimento – il preavviso di fermo amministrativo – non può contestarne contenuti e modalità finchè Equitalia non abbia proceduto all’iscrizione del provvedimento nel Pubblico Registo Automobilistico.
Il motivo di questa limitazione temporale dell’intervento e della relativa tutela giudiziale sta nel fatto che, sino a quanto non si è perfezionata l’iscrizione del provvedimento presso il PRA, non si configura un danno effettivo a danno del proprietario del veicolo “fermato”.
Questa interpretazione applicativa ha sempre creato forti contrasti giurisprudenziali poiché individuare il momento esatto in cui il provvedimento di fermo amministrativo crei un danno effettivo al proprietario del veicolo è piuttosto dibattuto; al riguardo recentemente (sentenza n. 662 del 2 settembre 2014), la Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro aveva dato un parere esattamente opposto a quello della Cassazione stabilendo che il preavviso di fermo poteva essere autonomamente impugnato – anche prima dell’effettiva iscrizione presso il Pubblico Registro Automobilistico – trattandosi di atto già di per sé idoneo a creare nocumento al proprietario del veicolo.
Certamente la tesi “restrittiva” sposata dai giudici di Cassazione se da un punto di vista strettamente giuridico fonda la sua logica sul presupposto che in assenza di iscrizione al PRA non può parlarsi di effettivo pregiudizio al proprietario del veicolo, da un punto di vista “pratico” rappresenta una notevole diminuzione di tutela per il contribuente; è innegabile infatti che ci si potrà difendere da un atto cosi “odioso” come il fermo amministrativo del proprio veicolo solo dopo averne “subito” gli effetti.