La Cartella Esattoriale è validamente e ritualmente notificata anche quando la firma apposta sull’avviso di ricevimento da parte del destinatario non è leggibile.
E’ il Consiglio di Stato (Sent. N. 2570 del 22 maggio 2015) questa volta ad occuparsi di uno dei temi più controversi in assoluto quando si parla di riscossione coattiva. Viene stabilito anche in questa sede come sia irrilevante, ai fini della validità della notifica, la carenza nell’avviso di ricevimento delle generalità della persona cui l’atto è stato consegnato, cosi come è irrilevante l’indecifrabilità della sottoscrizione apposta.
E’ il Consiglio di Stato (Sent. N. 2570 del 22 maggio 2015) questa volta ad occuparsi di uno dei temi più controversi in assoluto quando si parla di riscossione coattiva. Viene stabilito anche in questa sede come sia irrilevante, ai fini della validità della notifica, la carenza nell’avviso di ricevimento delle generalità della persona cui l’atto è stato consegnato, cosi come è irrilevante l’indecifrabilità della sottoscrizione apposta.
L’assunto si fonda sulla precisa relazione esistente tra la persona destinataria dell’atto e quella che ha preso in consegna lo stesso: si tratta infatti di una precisa e preliminare attività accertativa svolta dal messo notificatore tutelata dall’art. 2700 del Codice Civile ed eventualmente contestabile solamente con l’istituto della querela di falso vista la natura di atto pubblico propria dell’avviso di ricevimento della raccomandata.Quindi non può invocarsi la nullità di una cartella esattoriale notificata ad un destinatario che ha apposto una firma non decifrabile sull’avviso di ricevimento.
In ogni caso l’interessato qualora volesse provare l’eventuale nullità della notifica dovrà proporre ritualmente il procedimento di querela di falso.
In ogni caso l’interessato qualora volesse provare l’eventuale nullità della notifica dovrà proporre ritualmente il procedimento di querela di falso.