Lavoratore investito in azienda e responsabilità del datore

Segnaliamo una interessante pronuncia della Corte di Cassazione (Sent. 24202 del 2015) in cui viene esaminata la seguente fattispecie: pedone investito da veicolo all’interno di un’area aziendale adibita al transito e scarico merci. Chi ne risponde? La sentenza in questione ha stabilito che è il datore di lavoro ad essere responsabile se manca la segnaletica orizzontale che segnali specifici pericoli nella aree aziendali adibite alla movimentazione delle merci.
Nel caso di specie un pedone era stato investito da un autocarro condotto da un dipendente della società proprietaria delle aree di transito ed a causa dell’investimento aveva subito lesioni cosi gravi da determinare l’amputazione dell’arto inferiore sinistro.

La Suprema Corte in applicazione dei principi di sicurezza sul lavoro enunciati dal D.lgs 81 del 2008 ha considerato non sufficientemente chiare e visibili le segnaletiche verticali presenti in loco (quindi una semplice cartellonistica verticale), essendo invece la segnaletica orizzontale quella immediatamente percepibile da parte di pedoni e conducenti di veicoli.
È opportuno fare un breve cenno alle disposizioni riguardanti il Dlgs 81 del 2008 in tema di segnaletica di sicurezza che deve essere presente nei siti produttivi. Tali accorgimenti fanno parte del più generale obbligo di sicurezza ed informazione dei lavoratori e consentono di indicare loro dove si trovano i rischi e le attrezzature o le vie di fuga nel caso in cui si verifichi un pericolo. Tali disposizioni non si applicano alla segnaletica per regolare il traffico stradale, ferroviario ecc. infatti il Dlgs 81 prevedeva che entro un anno dalla data della sua entrata in vigore, venisse emanato il regolamento per l’individuazione di procedure di revisione, integrazione ed apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative svolte in presenza di traffico veicolare.Questo decreto non risulta ancora essere stato emanato e di conseguenza per determinare con chiarezza cosa si intenda per segnaletica di sicurezza occorre far riferimento alla definizione generale in base alla quale si considera tale una segnaletica che, riferita ad un oggetto, ad una attività o ad una determinata situazione, fornisce una indicazione o una prescrizione finalizzata alla salvaguardia della salute e che utilizza, a seconda dei casi, un colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale. I segnali possono classificarsi in: segnali di divieto, di avvertimento, di prescrizione, di salvataggio o soccorso, di informazione, luminoso, acustico, gestuale.
La giurisprudenza della Cassazione, con riferimento al tema affrontato, ha affermato che l’obbligo di ottemperare alle disposizioni in materia di prevenzione sui luoghi di lavoro sussiste anche in assenza di situazioni specifiche di emergenza, poiché questi interventi hanno finalità preventiva. Ed è in base a questa applicazione dei principi generali che il datore di lavoro è obbligato ad apporre tutti i segnali stradali necessari alla regolazione del traffico interno al luogo di produzione dell’azienda per la salvaguardia di tutti quelli che si trovano coinvolti nella mobilità interna, ivi compresi i terzi che si trovino nell’ambiente di lavoro, indipendentemente dall’esistenza di un rapporto di dipendenza con il titolare dell’impresa.
Fatta questa premessa, nel caso di specie, all’imputato era stato addebitato, in qualità di legale rappresentante dell’azienda, di aver consentito che nelle aree aziendali adibite al traffico veicolare, non fossero segnalate vie di circolazione per i pedoni (tramite apposite strisce), con la conseguenza che un pedone veniva investito dall’autocarro condotto da un dipendente della società, provocandogli lesioni che causavano l’amputazione della gamba sinistra. La dinamica era stata dettagliatamente ricostruita a seguito di indagini svolte dai Carabinieri e dai funzionari della ASL e gli ispettori sanitari avevano chiuso l’inchiesta precisando che la presenza di indicatori di vie sicure di attraversamento avrebbe evitato l’evento. Contro la sentenza era stato proposto ricorso in Cassazione e l’imputato aveva sostenuto tra i vari motivi che: a) le aree di circolazione dei pedoni erano oggetto di segnalazione verticale; b) due dipendenti dell’azienda era preposti alla gestione del traffico nell’area di transito, carico e scarico delle merci; c) le disposizioni del Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs. 81 del 2008) non prevedono alcun obbligo di predisposizione di strisce pedonali; d) il pedone non doveva trovarsi nel luogo dell’incidente.

La Suprema Corte sul punto ha altresì precisato che l’assenza di segnaletica orizzontale, segnalante il percorso sicuro destinato ai pedoni nell’area di parcheggio aziendale, impegnata da intenso traffico veicolare, costituiva una violazione di specifiche prescrizioni di sicurezza e di ordinaria diligenza. Ne consegue dunque che il corretto adempimento delle prescrizioni previste in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro non più limitarsi ad una semplice apposizione di cartellonistica verticale nelle aree di transito ma occorra anche una specifica segnaletica orizzontale, immediatamente percepibile da parte di veicoli e conducenti.

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