L’esame positivo all’analisi delle urine per assunzione di cocaina non è, a giudizio della Cassazione, prova sufficiente a contestare la guida sotto effetto di stupefacenti di cui all’art. 187, comm 1, Cds.
La Corte (con sentenza 35334 del 2015), nell’accogliere la tesi difensiva secondo la quale erroneamente i giudici di merito avevano ritenuto sufficiente, ai fini dell’affermazione della responsabilità penale, l’esito dell’analisi chimica delle urine senza necessità di alcuna visita medica suppletiva, ha affermato il principio secondo cui, ai fini del giudizio di responsabilità, è necessario provare non solo la precedente assunzione di sostanze stupefacenti ma che il conducente abbia guidato in stato di alterazione causato da tale assunzione.
La Corte (con sentenza 35334 del 2015), nell’accogliere la tesi difensiva secondo la quale erroneamente i giudici di merito avevano ritenuto sufficiente, ai fini dell’affermazione della responsabilità penale, l’esito dell’analisi chimica delle urine senza necessità di alcuna visita medica suppletiva, ha affermato il principio secondo cui, ai fini del giudizio di responsabilità, è necessario provare non solo la precedente assunzione di sostanze stupefacenti ma che il conducente abbia guidato in stato di alterazione causato da tale assunzione.
In particolare, la Corte, nell’accogliere la tesi difensiva secondo la quale erroneamente i giudici di merito avevano ritenuto sufficiente, ai fini dell’affermazione della responsabilità penale, l’esito dell’analisi chimica delle urine senza necessità di alcuna visita medica suppletiva, ha affermato il principio secondo cui, ai fini del giudizio di responsabilità, è necessario provare non solo la precedente assunzione di sostanze stupefacenti ma che il conducente abbia guidato in stato di alterazione causato da tale assunzione. La giurisprudenza della Suprema Corte, con riferimento alla prova del reato in esame, ha sempre precisato che ai fini della configurabilità della contravvenzione di guida sotto l’effetto di stupefacenti (art. 187 Cds), è necessario che lo stato di alterazione del conducente dell’auto venga accertato nei modi previsti dal secondo comma dello stesso articolo: attraverso un esame tecnico sui campioni di liquidi biologici.
Deve, al contrario, escludersi che lo stato di alterazione possa essere desunto da elementi sintomatici esterni, come invece ammesso per la guida sotto l’effetto dell’alcol (art. 186), poiché l’accertamento richiede conoscenze tecniche specialistiche in relazione alla individuazione ed alla quantificazione delle sostanze.Nel caso in esame si era richiamata solo l’analisi delle urine, effettuata in Ospedale dopo l’incidente automobilistico in cui l’imputato rimase coinvolto, che aveva accertato l’avvenuta assunzione (in un momento anteriore imprecisato) da parte del medesimo di cocaina. Non era stato inoltre rilevato altro che consentisse di ritenere che l’imputato avesse realmente guidato sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Da ciò dunque l’annullamento della sentenza per un nuovo esame da parte della Corte di Appello.
Deve, al contrario, escludersi che lo stato di alterazione possa essere desunto da elementi sintomatici esterni, come invece ammesso per la guida sotto l’effetto dell’alcol (art. 186), poiché l’accertamento richiede conoscenze tecniche specialistiche in relazione alla individuazione ed alla quantificazione delle sostanze.Nel caso in esame si era richiamata solo l’analisi delle urine, effettuata in Ospedale dopo l’incidente automobilistico in cui l’imputato rimase coinvolto, che aveva accertato l’avvenuta assunzione (in un momento anteriore imprecisato) da parte del medesimo di cocaina. Non era stato inoltre rilevato altro che consentisse di ritenere che l’imputato avesse realmente guidato sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Da ciò dunque l’annullamento della sentenza per un nuovo esame da parte della Corte di Appello.