Nell’esaminare l’interessante pronuncia indicata ricordiamo che la guida in stato di ebbrezza è uno dei reati disciplinati dal Codice della Strada, all’art. 186 e 186 bis, che prevede come limite legale massimo il tasso alcolemico del 0,5 gramm/litro.
Per sicurezza l’esame è ripetuto due volte a distanza di 5 minuti l’una dall’altra, visto che la costituzione fisica del singolo individuo, può alterare i risultati.
In base al tasso alcolico rilevato sono previste distinte fasce con relative sanzioni, vediamole nel dettaglio:
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- fascia a) tra 0.5 e 0.8 g/litro: è prevista la sola sanzione amministrativa da 500,00 a 2.000,00 euro nonché la sanzione accessoria della sospensione patente per un periodo da 3 a 6 mesi;
- fascia b) tra 0.8 e 1.5 g/litro: scatta la sanzione penale della multa che varia da 800,00 a 3.200,00 euro e arresto da 5 cinque giorni (limite minimo secondo quanto previsto dall’art. 25, comma 1, del codice penale) fino ad un massimo di 6 mesi, a cui vanno sommati la sospensione della patente da 6 mesi ad un anno con ritiro immediato (su strada) e applicazione della sospensione cautelare tramite provvedimento del prefetto;
- fascia c) oltre gli 1.5 g/litro: la pena è ancora più grave, infatti è prevista una sanzione da 1.500,00 a 6.000,00 euro, l’arresto da 6 mesi ad 1 anno, la sospensione della patente da 1 a 2 anni con ritiro immediato (su strada) e applicazione della sospensione cautelare tramite provvedimento del prefetto nonché sequestro del veicolo.
Sottoporsi all’accertamento è obbligatorio. Non ci si può rifiutare in quanto viene considerato reato ed è punito con la perdita di 10 punti della patente e con le stesse pene previste per chi rientra nella fascia c).
Dopo la recente riforma del Codice della Strada quindi il tasso etilometrico rilevante ai fini penali è 0.8.
Esistono inoltre 4 categorie di soggetti per i quali vige il divieto assoluto di guida dopo aver assunto alcol:
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- 1) conducenti di età inferiore agli anni 21;
- 2) conducenti che abbiano conseguito la patente B da meno di tre anni;
- 3) conducenti che effettuano attività di trasporto professionale (di cose e persone);
- 4) conducenti di autoveicoli con massa a pieno carico maggiore di 3.5 tonnellate.
Tanto premesso, nel caso in esame, l’imputato aveva prodotto una relazione medica da cui si evinceva che i farmaci assunti potevano comportare un aumento del livello ematico di alcol ed un aumento del livello di alcol espulso tramite espirazione.
La Corte di Appello, nel riformare la sentenza di assoluzione in primo grado, aveva ritenuto che ciò non provava né l’assunzione del farmaco né che la causa certa del rilevato tasso alcolemico fosse riconducibile all’assunzione di essa.
La Cassazione ha confermato la correttezza della testi sostenuta del giudice d’appello ed ha inteso dare continuità ad un indirizzo giurisprudenziale secondo il quale neppure in astratto la circostanza dell’assunzione del farmaco poteva assumere rilievo, trattandosi di reato colposo in relazione al quale spettava in ogni caso al conducente accertarsi, senza potersi avvalere della dedotta ignoranza ed incorrendo in caso contrario in colpa, della compatibilità dell’assunzione del farmaco con la circolazione stradale al momento di mettersi alla guida.