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Con il Decreto Legislativo n. 159 del 2015 (recante misure “per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione”), infatti, il governo ha riformato legge di stabilità 2013, ed in particolare l’art. 1, commi dal 537 al 543, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
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- Soppressione della norma che consente di esperire la procedura di sospensione legale in presenza di “qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito”;
- Soppressione del termine dilatorio di 60 gg. decorso il quale l’ente creditore si pronuncia in ordine all’istanza presentata;
- Divieto di reiterazione della dichiarazione del debitore volta ad accedere alla sospensione legale della riscossione.
Cosa si intende per sospensione legale della riscossione
Trattasi della possibilità di poter richiedere, direttamente ad Equitalia, l’annullamento della pretesa creditoria qualora il contribuente ritenga che vi siano fondate motivazioni per bloccare l’azione di riscossione coattiva.
Con l’attivazione di questa procedura si determina l’immediato blocco di qualsiasi azione di riscossione imponendosi all’agente riscossore (Equitalia) una spedita analisi della posizione del contribuente. In particolare, il comma 537, prevede che i concessionari per la riscossione siano tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa fin quando la verifica della regolarità dei ruoli esattoriali formati non sia completata.
Come si presenta l’istanza di sospensione
Al fine di ottenere la sospensione della riscossione, il contribuente è tenuto a presentare l’istanza, a pena di decadenza, entro 60 gg. (e non più 90) dalla notifica da parte del concessionario del primo atto di riscossione utile oppure di un atto della procedura cautelare od esecutiva eventualmente intrapresa.
L’istanza contiene una dichiarazione, resa nella forma dell’autocertificazione, con la quale si attesta che gli atti emessi dall’ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella esattoriale di pagamento o l’avviso di accertamento o di riscossione per il quale si procede, sono interessati da una delle seguenti situazioni:
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- Prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente al quella in cui il ruolo è reso esecutivo;
- Provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore;
- Sospensione amministrativa concessa dall’ente creditore;
- Sospensione giudiziale, oppure sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell’ente creditore;
- Pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell’ente creditore.
Il contribuente è tenuto ad allegare i documenti di supporto (ad esempio il provvedimento di sgravio ovvero il dispositivo della sospensione giudiziale o della sentenza favorevole) e la copia di un documento di identità. L’istanza può essere presentata:
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- In carta semplice;
- In via telematica dal sito di Equitalia
Per la presentazione cartacea è possibile utilizzare la modulistica predisposta sul sito di Equitalia, che riporta anche indirizzi mail e fax delle diverse sezioni regionali dell’agenzia per la riscossione.
La risposta del concessionario
Entro il termine di 10 giorni successivi alla presentazione dell’istanza, il concessionario per la riscossione è tenuto a trasmettere all’ente creditore la dichiarazione presentata dal contribuente (con la relativa documentazione allegata) al fine di avere conferma dell’esistenza delle ragioni del debitore ed ottenere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio.
Espletata questa “istruttoria interna” l’ente creditore comunica al debitore l’esito dell’esame della dichiarazione dando altresì ad Equitalia comunicazione del provvedimento di sospensione o sgravio oppure la conferma della legittimità dell’iscrizione a ruolo.
La mancata risposta dell’ente creditore – conseguenze
In caso di mancata risposta dell’ente creditore e di mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione, trascorso inutilmente il termine di 220 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite creditorie sono annullate di diritto e quest’ultimo è automaticamente discaricato dei relativi ruoli.
Tra le novità introdotte, è da segnalare che l’annullamento non opera in presenza di motivi diversi da quelli espressamente elencati al comma 538 ovvero nei casi di:
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- Sospensione giudiziale
- Sospensione amministrativa;
- Sentenza non definitiva di annullamento del credito;
È evidente che data la rilevanza di una mancata risposta e compresa l’importanza della procedura, per gli effetti di caducazione del debito cui si può giungere, l’agente per la riscossione è tenuto a prestare particolare attenzione alle varie fasi di gestione del processo delineato dalla norma di interesse, fin dalla fase di presentazione della dichiarazione del debitore.
Risulta inoltre necessario che le dichiarazioni comunque pervenute (sportello, posta, fax, e-mail semplice, PEC) siano tempestivamente acquisite ed assegnate alla struttura deputata alla relativa lavorazione. L’agente della riscossione dovrà quindi verificare:
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- Che la dichiarazione sia conforme al modello e che lo stesso sia compilato in modo chiaro e leggibile, in ogni sua parte;
- Sia presente la documentazione a corredo;
- Siano allegati i documenti di riconoscimento richiesti in presenza di autocertificazioni;
Reiterazione dell’istanza
Il legislatore, con l’introduzione del comma 539-bis, ha espressamente previsto che non è ammessa la reiterazione dell’istanza e, in ogni caso, la stessa non comporta la sospensione delle iniziative finalizzate alla riscossione.
La riforma in realtà va interpretata come previsione di inammissibilità riferita all’istanza fondata sulla medesima dichiarazione ovvero sulla stessa ragione per la quale si è già presentata una precedente richiesta. Nuove circostanze potranno quindi consentire di presentare una domanda nei confronti di un atto successivo di riscossione.
Produzione di documenti falsi
Il quadro sanzionatorio rimane immutato e quindi nel caso in cui il contribuente produca documentazione falsa si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell’ammontare delle somme dovute, con un importo minimo di € 258,00.
Alla sanzione amministrativa si aggiunge quella penale e qualora le dichiarazioni riportate nell’istanza di sospensione non corrispondano al vero, si risponderà certamente dei reati di falso (“chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”).