Cassazione n. 22294/2015: la notifica della multa al portiere

Una multa, come un qualsiasi atto giudiziario, può essere regolarmente notificata, anche senza che il destinatario ne abbia potuto avere effettiva conoscenza. Uno dei casi più frequenti ed insidiosi in cui ciò potrebbe avvenire attiene all’ipotesi in cui l’atto sia consegnato al portiere dello stabile.
Le norme che regolano la materia sono di continua evoluzione giurisprudenziale e, a complicare ulteriormente le cose, è recentemente intervenuta la legge di conversione n. 31 del 2008 del D.L. n. 248 del 2007.
In tema di notificazioni degli atti processuali a mezzo del servizio postale, la nullità della notifica al portiere si determina se non seguita dalla notizia al destinatario a mezzo raccomandata, solamente per le notifiche effettuate dopo l’entrata in vigore delle legge di conversione n. 31 del 2008 del D.L. n. 248 del 2007.

Il principio è stato recentemente ribadito da una sentenza della Corte di Cassazione (n. 22294 del 30 ottobre 2015).

Nel caso di specie, il giudice adito in primo grado aveva rigettato l’opposizione proposta dal ricorrente ai fini dell’annullamento di una cartella esattoriale.
In sede di appello, cui aveva resistito l’amministrazione comunale, il tribunale aveva rigettato l’appello e condannato l’appellante al pagamento delle spese processuali.

A seguito dell’impugnazione in Cassazione, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso confermando la decisione gravata.

In particolare il ricorrente aveva invocato la necessità della spedizione – e della relativa prova – della raccomandata al destinatario del verbale di accertamento ai sensi dell’art. 139, commi 3 e 4, c.p.c.

La Cassazione tuttavia ha ritenuto infondata la censura in quanto la notifica del verbale in questione risaliva alla data del 25 marzo 2001; risultando in tal modo evidente, conclude il giudice di legittimità sul punto, che l’invocata norma non poteva in quella data trovare alcuna applicazione.

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