Con la pronunzia n. 2173 del 4 febbraio 2016 dunque la Corte di Cassazione traccia una chiara distinzione tra circostanze imprevedibili e circostanze prevedibili il tutto per avere ben chiaro il concetto di colpa presunta e di responsabilità oggettiva quando, in un sinistro stradale, rimane coinvolto un pedone.
Il pedone definizione e condotta nella circolazione
Il pedone, quale soggetto operante nell’ambito della responsabilità civile da circolazione stradale sia attivamente che passivamente (ossia nel caso in cui venga investito), non è solamente colui che “intuitivamente” definiamo come il soggetto che si muove “a piedi”, ma, ad esempio anche chi conduca a mano una bicicletta, poiché la semplice presenza di una bicicletta non può automaticamente trasformare il soggetto in conducente di un veicolo (con la relativa applicabilità del regime dell’art. 2054, comma 2, c.c.); contrariamente al soggetto che pur procedendo in sella ad una bicicletta anche senza azionare i pedali va considerato “ciclista” e quindi soggetto a tutte le regole imposte dalla circolazione stradale. Premesso ciò, il codice della stradal, all’art. 190, impone una precisa condotta al pedone stesso ossia: circolare su banchine, marciapiedi e viali predisposti al transito pedonale; qualora questi supporti manchino occorre camminare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione.
Investimento nozione e analisi del caso concreto
Appare utile sottolineare che il concetto di investimento non può limitarsi all’ipotesi di urto tra veicolo e persona ma a tutti i casi in cui rimangano coinvolte persone. La giurisprudenza al riguardo ha addirittura esteso la previsione legislativa stabilendo che il conducente è responsabile anche se il pedone non viene investito direttamente ma quando, causa lo spavento causato dal sopraggiungere di una vettura, si getta a terra procurandosi lesioni (Cass. Pen. 26 novembre 1975).
Quando deve individuarsi la responsabilità in un investimento stradale, il giudice deve esaminare il comportamento di entrambi i soggetti coinvolti (conducente e pedone) ed anche nel caso in cui il primo non superi la presunzione di colpa posta a suo carico non è in ogni caso preclusa l’indagine su un eventuale concorso di colpa.
Con riferimento alla presunzione di colpa cosi come disciplinata dall’art. 2054 c.c., la Cassazione ribadisce il principio secondo il quale, in caso di investimento pedonale, la responsabilità del conducente del veicolo investitore è esclusa quando risulti provato che non vi era da parte di quest’ultimo alcuna possibilità di prevenire l’evento.
Si richiede dunque al conducente un comportamento esente da colpe e conforme al codice della strada, dovendo provare di aver rispettato tutte le regole di prudenza e buon senso che il caso impone.
Nel caso oggetto di analisi, in accoglimento di un ricorso proposto dagli eredi di un giovane automobilista, investito in autostrada mentre cercava di raggiungere il guard rail della corsia di emergenza dopo essere rimasto coinvolto in un incidente, la Cassazione considera questa circostanza come inusuale ma non imprevedibile. Inoltre l’avvistamento di una vettura ferma sulla corsia di sorpasso impone, a chi sopraggiunge, la moderazione della velocità. Pertanto il conducente investitore del pedone è da considerarsi responsabile per la condotta tenuta senza che, a suo favore, possano essere invocate le esimenti tipiche del caso fortuito.