Art. 126 bis CdS: come interpretarlo

Ci sono casi in cui gli organi dello Stato non sembrano proprio voler andare d’accordo tra loro, sicché una stessa specifica norma viene di volta in volta interpretata in modo differente, generando una continua confusione nel cittadino, lasciato nel dubbio dell’esatta interpretazione a cui dover aderire.
L’argomento è quello che abbiamo già trattato diverse volte: la comunicazione dei dati del conducente e l’art. 126 bis del Codice della Strada

Secondo la legge

La norma, l’art. 126 bis del Codice della Strada, si limita a prevedere che in caso di decurtazione dei punti sia obbligo del proprietario o del conducente provvedere alla comunicazione dei dati dell’effettivo trasgressore a cui dovranno essere decurtati i punti. Nulla di più.
I dubbi riguardano in particolare l’obbligo della comunicazione in caso di ricorso contro il verbale: la comunicazione va effettuata oppure no?

Secondo il Ministero

La prima risposta (e quella a nostro modesto avviso più condivisibile) è provenuta dal Ministero dell’Interno con la Circolare del 5 settembre 2011, n. 7157. La circolare prevede espressamente che gli organi di polizia non siano tenuti ad inviare la multa per l’omessa comunicazione dei dati in tutti i casi in cui risulta che la multa sia stata oggetto di ricorso. È bene chiarire che le circolari sono atti interni alla pubblica amministrazione e non hanno forza di legge, né efficacia diretta verso il cittadino. Malgrado ciò, la circolare esprime in ogni caso un orientamento istituzionale e rappresenta quindi un attendibile riferimento interpretativo.

Secondo la Cassazione

Nel 2014 la Corte di Cassazione ha ben pensato stravolgere quelle poche certezze che si erano consolidate con la circolare ministeriale, e così la sentenza n. 20974 del 6 ottobre 2014 ha ribaltato il principio statuendo che, anche in pendenza di ricorso, fosse obbligo del proprietario provvedere alla comunicazione dei dati del conducente.

Secondo noi

La posizione della Cassazione ci sembra davvero miope e contraddittoria: come si può pretendere che un cittadino che abbia ricevuto una multa e voglia contestarla, allo stesso tempo dichiari l’identità di un trasgressore? Se il cittadino intende legittimamente sostenere che non ci sia stata alcuna trasgressione, perché obbligarlo a comunicare i dati di un trasgressore? Si pensi ai numerosi casi in cui, magari per un banale errore di annotazione del numero di targa, la multa sia notificata ad un soggetto assolutamente estraneo alla faccenda, magari al capo opposto del paese: questi potrà sì fare ricorso, ma allo stesso tempo dovrà comunicare chi era alla guida del veicolo. Dovrò farlo, per mere ragioni di convenienza, poiché a questo punto rischierebbe altrimenti di ricevere una ulteriore multe per non aver comunicato i dati del conducenti.
Insomma, non resta che incrociare le braccia e attendere che la Cassazione si renda conto dell’abbaglio e corregga il tiro. Tuttavia, almeno finché le cose restano così, conviene mettere da parte ogni questione giuridica, di cui poco importerà ai più, e occuparci della questione sotto il punto di vista pratico. Quindi, pur ritenendo assolutamente illogica l’interpretazione adottata dalla Cassazione, allo stato dei fatti, il consiglio che possiamo a malincuore dare a chi riceva un verbale è quello di effettuare, anche in pendenza di ricorso, la comunicazione dei dati del conducente, così da non correre il rischio di ricevere la successiva multa per l’omessa comunicazione.

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