Il caso tipico è quello in cui ci si trovi, a seguito di multa non contestata immediatamente, a dover compilare il modulo con i dati del conducente da comunicare alla Polizia Stradale, come richiesto dalla legge ex art. 126 C.d.S. e si ceda alla tentazione di indicare un altro soggetto.
Corte di Cassazione, Sentenza n. 19527 del 11 maggio 2016
Tuttavia è la recente sentenza della Corte di Cassazione, sez. V Penale 11 maggio 2016, n. 19527 ad identificare chiaramente il reato che si delinea con la mendace indicazione dei dati del conducente.
Ciò che rileva penalmente non è il motivo per cui si indica una persona diversa dal reale conducente, ossia evitare la decurtazione dei punti dalla propria patente, quanto piuttosto il comportamento attraverso cui si attua tale fine, che è quello di rendere dichiarazioni false ad un pubblico ufficiale. Considerando che per smentire una dichiarazione falsa basta una foto resa dall’autovelox o una semplice dichiarazione testimoniale dell’agente che ha constatato l’infrazione pur non avendo potuto contestarla nell’immediato, è decisamente rischioso ( specie alla luce della richiamata sentenza) attuare tale comportamento illegittimo.
Il monito, allora, per l’automobilista multato è di evitare di ricorrere a questi piccoli stratagemmi quale addossare la responsabilità della guida a soggetti diversi dal conducente, preferendo di solito soggetti che per età o per scelta non avrebbero interesse a salvaguardare i punti sulla propria patente ( è il caso della persona anziana sempre “colpevole” di infrazioni con decurtazione di punti dalla patente).
Incorrere nel reato di falso deve essere considerato di gran lunga più dannoso che vedersi sottratto qualche punto dalla patente.