È questo il classico caso in cui l’automobilista che ha lasciato la propria auto in sosta per qualche giorno in una zona ove non vi era alcun divieto, si ritrovi, poi, comminata una multa per mancato rispetto del “divieto di sosta temporaneo”.
La più frequente delle ipotesi è quella in cui si parta per un periodo di vacanza ed al rientro si scopra, con grande sorpresa, di aver ricevuto una multa per mancata osservanza di un divieto che prima non c’era. In questi casi il sentimento di stupore misto a rabbia trova un’unica valvola di sfogo nell’idea di contestare tutto ciò. Ma è sempre possibile farlo?
Posto che la regola fondamentale è il rispetto delle norme del Codice della Strada, è proprio in questo stesso codice che trova soluzione il nostro quesito.L’art 6) alla lettera f) del C.d.S. stabilisce per le autorità competenti (art. 7) l’obbligo di rendere noto con almeno 48 ore di anticipo il divieto di sosta temporaneo (ossia vigente solo per un determinato periodo), in una determinata zona. Ne deriva che sarà compito della competente autorità apporre idonei cartelli di preannuncio del divieto di sosta con un termine minimo di 48 ore prima della vigenza del divieto. Ma non è tutto. La contestazione dell’automobilista che si è visto multare ( o, nel peggiore dei casi, rimuovere forzatamente la propria auto) in forza di un divieto che non era presente al momento dell’inizio della sosta, dovrà tener conto oltre che della “tempistica”, anche delle modalità di esposizione nonché del contenuto dei cartelli cosiddetti “amovibili”. Non basta, infatti, per la validità del divieto ai fini della legittimità della multa, il solo rispetto delle 48 ore di anticipo, ma è necessario anche che l’annuncio sia chiaro, posto in posizione visibile e non a ridosso di marciapiedi, indichi in modo preciso l’orario di inizio e di fine del divieto nonché la strada o l’area interessata ; ed ancora, che il supporto sul quale è posto l’annuncio di divieto provvisorio sia visibile, messo in posizione da evitare fraintendimenti e fissato a terra in modo stabile, anche se non permanente, in modo che non sia possibile, da parte di terzi, spostarlo facilmente, inducendo così in errore il cittadino obbligato alla temporanea regolamentazione.
Se, dunque, la legge da un lato impone un tempo e delle modalità precise per assicurare la conoscenza preventiva del divieto, dall’altro esige un interessamento ed una vigilanza dell’automobilista sulla propria auto che abbia almeno il carattere della saltuarietà, e questo al fine, da un lato, di proteggere il cittadino consentendogli di spostare opportunamente e tempestivamente il proprio veicolo e, dall’altro, di consentire l’utilizzo delle pubbliche strade, o delle aree private destinate però a pubblico transito, anche per eventi, manifestazioni, opere di disinfestazione, traslochi di grandi dimensioni ecc. che interessano più generalmente l’intera comunità.
Molte sentenze in merito sono state pronunciate nel tempo, per cui è possibile oggi, pur se a grandi linee generali, riconoscere le ipotesi tipiche in cui l’impugnazione del verbale è possibile, pur sempre nella consapevolezza che ogni caso avrà, comunque, delle proprie peculiarità che lo sottraggono ad un esito certo e scontato.
Una risposta
i cartelli di divieto di sosta temporanei stampati su carta in bianco e nero e attaccati agli alberi sono validi?