La rottamazione delle cartelle esattoriali

L’istituto della c.d. rottamazione delle cartelle esattoriali è regolato dal Decreto Legge n. 193 del 22 ottobre 2016 ed è entrato in vigore il 3 dicembre 2016 con la espressa previsione della definizione agevolata dei carichi esattoriali affidati agli agenti per la riscossione (Equitalia, Soris, Sorit, Abaco ecc. ecc.) negli anni compresi tra il 2000 ed il 2016.
I contribuenti debitori possono estinguere il debito senza versare sanzioni ed interessi e quindi risultano dovute solamente: le somme affidate all’agente per la riscossione a titolo di capitale ed interessi nonché l’aggio ed i rimborsi delle spese per le procedure esecutive e per la notifica della cartella esattoriale di pagamento.
La normativa stabilisce tassativamente che il debitore entro il 21 aprile 2017 (data recentemente prorogata con apposito Decreto Ministeriale) deve presentare all’agente per la riscossione una specifica domanda in cui indicare:

  • il numero delle rate con le quali intende effettuare il pagamento (sono previsto massimo 5 rate);
  • l’eventuale pendenza dei giudizi relativi alle cartelle esattoriali “rottamabili”;
  • l’espressa volontà di rinunziare ai giudizi pendenti.

L’espressa rinuncia ai giudizi pendenti è un aspetto molto importante e di cui il contribuente che aderisce alla rottamazione deve avere piena consapevolezza; questa circostanza, infatti, non va confusa con gli altri e differenti casi di estinzione del processo che riepiloghiamo brevemente:

  • rinuncia di una delle parti (cosi come previsto dall’art. 44 del Dlgs 546/92);
  • inattività delle parti (cosi come previsto dall’art. 45 del Dlgs 546/92);
  • cessazione della materia del contendere (cosi come previsto dagli artt. 46 e 48, comma 2, e 48-bis, comma 4, del Dlgs 546/92);

L’attuale “rottamazione” si distingue da quelle precedentemente introdotte dal legislatore (la prima fu introdotta con la legge Finanziaria del 2003 per sanare i ruoli esattoriali emessi sino al 31 dicembre 2000, la seconda con la Finanziaria del 2014 per i ruoli sino al 31 ottobre 2013) poiché, per la prima volta, si prevede l’esclusione delle sanzioni.

Appare rilevante, ai fini di una corretta interpretazione ed applicazione dello strumento, comprendere cosa si intenda per “carico affidato” all’agente per la riscossione coattiva.

Ponendo come riferimento interpretativo la Circolare n. 22/E del 2003 emessa dall’Agenzia delle Entrate e l’art. 4 del Decreto Ministeriale n. 321 del 1999 si intendono rientranti nella rottamazione tutti i ruoli esattoriali la cui consegna sia stata effettuata dagli enti impositori agli agenti per la riscossione in data 10 gennaio 2017.

L’art. 6, comma 8, del Decreto Legge 193 del 2016, prevede inoltre che la rottamazione possa essere esercitata anche da contribuenti che hanno già pagato parzialmente le somme dovute, anche a seguito di piani di rateizzazione precedentemente emessi ed accettati dall’agente per la riscossione; si tratta quindi di una sorta di “rinegoziazione” di un debito già riconosciuto dal contribuente nei confronti del fisco, finalizzato a verificare se vi siano condizioni più favorevoli per continuarne il pagamento.

In questo caso, trattandosi tuttavia di una ipotesi particolare, i pagamenti possono essere effettuati anche in ritardo purché rispettando il termine di presentazione della domanda (21 aprile 2017).

Come già evidenziato in precedente l’aspetto più rilevante e rischioso per il contribuente è l’impegno tassativo per ciascun debitore di rinunziare agli eventuali contenziosi pendenti (sia di natura tributaria che civile e/o previdenziale) sugli estratti di ruolo da rottamare.

Come principale conseguenza dell’estinzione per rinunzia si ha che: l’atto imputato diviene definitivo (se la rinunzia avviene quando il giudizio si trova ancora in primo grado) oppure passa in giudicato la sentenza impugnata (qualora la rinunzia avvenga quando il contribuente sia nei successivi gradi di giudizio).

Appare inoltre opportuno precisare brevemente quali siano le differenze processuali tra: rinunzia al processo e cessata materia del contendere: la rinuncia al ricorso comporta l’estinzione integrale del processo, mentre la dichiarazione di cessata materia del contendere può determinare anche una estinzione parziale.
Inoltre non bisogna confondere la rinuncia agli atti con la conciliazione giudiziale; mentre infatti la rinunzia si connota come una duplice dichiarazione di carattere unilaterale che produce effetti solamente sul piano processuale (e quindi non può contenere elementi regolativi di un eventuale accordo che sconfini dalla domanda introdotta con il giudizio), la conciliazione giudiziale comporta un vero e proprio accordo tra le parti anche di natura sostanziale.

Pertanto, alla luce di queste differenze, il contribuente dovrà valutare con attenzione se sia più conveniente la rottamazione (con le conseguenze processuali della rinuncia) o la conciliazione giudiziale.

Ulteriore necessaria puntualizzazione è quella che riguarda la differenza tra rinuncia agli atti processuali e rinunzia all’azione processuale.

Sia la Dottrina che la giurisprudenza infatti hanno distinto i due istituti in modo chiaro precisando che: La rinuncia all’azione è un modo “anomalo” per descrivere la rinuncia al diritto sostanziale di cui è stata richiesta tutela con l’azione giudiziaria, ed è, in quanto tale, immediatamente efficace, anche in assenza di specifica accettazione della controparte. Tale azione determina automaticamente il venir meno del dovere del giudice di pronunciarsi in merito alla vicenda della quale è stato investito.

Quando invece di parla di rinuncia agli atti (sia del giudizio di primo grado che del grado di appello) si intende la sola desistenza agli atti del giudizio e quindi non alla pretesa sostanziale completa, pertanto si potrebbe rinunziare ad un ricorso (considerato errato) e poi riproporre un nuovo eventuale ricorso.

Questa distinzione appare molto importante nell’analisi dell’attuale istituto della rottamazione poiché, per come viene disciplinata dalla normativa vigente, il debitore, con l’adesione a questo istituto, non rinuncia ai soli atti del processo ma all’intera azione processuale.

Hai ricevuto una cartella esattoriale?

Se hai ricevuto una cartella esattoriale, ti raccomandiamo di leggere subito la nostra guida: come fare ricorso contro una cartella esattoriale o di inviarci subito copia del verbale per una consulenza gratuita e non vincolante

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *