Nulle le multe se il parchimetro non ha il pos

Ancora un’altra sentenza, questa volta del Giudice di Pace di Firenze (sent. n. 1079/17) ad affermare la piena validità della disposizione contenuta nella Legge di Stabilità 2016, secondo cui tutti i parchimetri devono essere forniti di adeguato meccanismo per pagamento mediante carta, pena la nullità della sanzione irrogata all’automobilista che abbia parcheggiato nelle strisce blu senza esporre la ricevuta di pagamento.
Precedentemente si era già espresso in tal senso un Giudice di Pace in provincia di Latina (Giudice di Pace di Fondi, sent. n. 16/2017) aprendo per la prima volta la strada alla possibilità dell’automobilista di fare ricorso, e vincerlo, ove avesse semplicemente dimostrato la mancata predisposizione del parchimetro al pagamento mediante bancomat.
Illegittima, pertanto, la sanzione per chi, pur avendo parcheggiato nelle strisce blu, sia risultato sprovvisto della relativa ricevuta di pagamento, in un’area ove il parchimetro non è dotato di sistema di pagamento bancomat.L’ importanza delle due sentenze la si ritrova nella capacità delle stesse di fornire un precedente su cui basare il ricorso di impugnazione della contravvenzione per mancato pagamento della sosta.
La disposizione secondo cui è necessario che il parchimetro sia pronto anche al pagamento bancomat è, infatti, contenuta nella Legge di Stabilità del 2016, legge che per sua natura ha necessità di essere attuata da un decreto ministeriale. Pertanto, fino alla sentenza del Giudice di Pace di Fondi in provincia di Latina, la norma, pur valida, non era stata ritenuta ancora applicabile. Il Giudice di Fondi, invece, seguito da quello di Firenze, ha ritenuto che la norma fosse già pienamente applicabile, non essendovi necessità di alcun altro decreto che specificasse come attuare concretamente la norma.

Ecco allora che, nell’ipotesi in cui si sia parcheggiata l’auto nelle strisce blu ma non si abbiano monete con sé, né possibilità di fornirsene mediante passanti o attività commerciali poste in quella zona, l’automobilista debba avere sempre l’alternativa di pagamento tramite bancomat. Ove ciò non sia possibile, all’automobilista non resterà che fotografare l’apparecchio sfornito di apposita fessura per le carte, e così predisporsi la prova della propria mancata colpa, prova da portare in giudizio a sostegno del ricorso in caso di eventuale elevazione di contravvenzione a suo carico.

L’unica eccezione alla piena applicabilità della norma è data dall’ipotesi in cui il Comune dimostri che la impossibilità di pagare la sosta mediante bancomat dipenda da “impedimenti tecnici“. Il Legislatore non ci ha fornito, al momento, una chiara interpretazione del concetto ma, di certo, non potrà farsi rientrare nel concetto di “impedimento tecnico” l’impedimento di tipo finanziario del Comune che non abbia fondi per sostituire i vecchi parchimetri con quelli di nuova generazione. Occhio, allora, alla vetustà del parchimetro, potrebbe essere la chiave per vincere un ricorso!

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