Novità per l’automobilista smemorato: niente sanzione se non ricordi chi c’era alla guida all’epoca dell’infrazione al Codice della Strada che prevede la perdita di punti dalla patente. E così sembra nuovamente aperta la questione della sanzione aggiuntiva alla multa principale e della sua legittimità quando non viene comunicato chi guidava l’auto.
Salve, dunque, patenti di nonne e mamme in disuso a cui far scalare i punti, vediamo però cosa ha determinato questa inversione di tendenza rispetto al passato che prevedeva sanzione obbligatoria per chi non ricordasse a chi avesse affidato il proprio veicolo rendendo impossibile la decurtazione dei punti dalla patente prevista per quell’ipotesi di infrazione.
Salve, dunque, patenti di nonne e mamme in disuso a cui far scalare i punti, vediamo però cosa ha determinato questa inversione di tendenza rispetto al passato che prevedeva sanzione obbligatoria per chi non ricordasse a chi avesse affidato il proprio veicolo rendendo impossibile la decurtazione dei punti dalla patente prevista per quell’ipotesi di infrazione.
Se la norma, infatti, prevedeva una punizione per chi ometteva di comunicare i dati del conducente “senza giustificato e documentato motivo” tale punizione era stata da sempre estesa anche al caso in cui pur dove la comunicazione vi fosse stata, con questa l’intestatario del veicolo si fosse solo limitato a dire che non si ricordava chi stesse alla guida al momento della trasgressione. La recente ordinanza n. 9555 dello scorso 18 aprile, invece, sembra cambiare l’orientamento, dando diversa rilevanza all’ipotesi in cui non vi sia affatto la comunicazione rispetto a quella in cui la comunicazione vi è ma solo per rispondere di non sapere al momento chi guidasse. Nel primo caso infatti, resta ferma la sanzione aggiuntiva di importo pari ad € 286 per l’intestatario non adempiente; diversamente, nel caso di chi riceva una multa per un’infrazione che prevede anche la decurtazione dei punti dalla patente di chi guidava, e l’intestatario assolva all’obbligo facendo comunicazione ma con contenuto negativo, allora secondo la Corte dovrà essere valutato il caso singolarmente, non potendosi estendere analogicamente e senza preventiva valutazione della specifica ipotesi in questione, la norma in tema di sanzione per omessa comunicazione.In particolare La Corte si è trovata ad affrontare il caso in cui un soggetto aveva comunicato di non ricordare chi vi fosse alla guida essendo trascorsi più di 150 giorni tra la notifica del verbale e l’infrazione (il caso risale al 2007 quando i termini per la notifica erano più lunghi rispetto a quelli attuali di 90 giorni).Le ragioni a sostegno della difesa dell’intestatario sono state riconosciute valida dalla Suprema Corte in quanto secondo quest’ultima, che ha confermato le sentenze di primo e secondo grado, è impossibile non dare rilevanza alla distanza di tempo trascorso ed alla circostanza che in quella stessa famiglia guidassero la stessa auto più soggetti, pertanto le giustificazioni fornite devono ritenersi valide ed integranti pienamente l’obbligo di comunicazione dei dati del conducente, fatta eccezione di giustificati e documentati motivi, voluto dalla Legge.Con la richiamata ordinanza, fermo restando l’obbligo della comunicazione, la Corte sembra aver confermato l’importanza primaria del diritto di difesa, tant’è che nella stessa ordinanza viene ad essere richiamata altra ordinanza del 2007, la n. 434, dove si mette in luce la portata penalizzante per il cittadino di quella interpretazione della Legge che renda allo stesso più difficile sottrarsi all’applicazione di una sanzione pecuniaria, quale è proprio l’interpretazione finora applicata che estendeva il caso di omessa comunicazione al caso di comunicazione dal cui contenuto non fosse comunque possibile per giustificati motivi risalire ai dati del conducente.