Giudice di Pace di Carinola Sent. del 16 dicembre 2005

GIUDICE DI PACE DI CARINOLA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace, in persona del’l avv. Pietro Tudino ,all’udienza del 16-12- 05, ha pronunciato la seguente
sentenza
nella causa civile ìscrìtta in epigrafe avente ad oggetto OPPOSIZIONE ex artt.22, 23 l .689/81
TRA
OPPONENTE
E
COMUNE DI MONDRAGONE in p. del Sindaco p.t. el.te dom.ta presso lo studio dell’avv. A Migliore giusta procura generale alle liti allegata alla produizione di parte OPPOSTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato presso questa cancelleria l’opponente ricorreva , ex artt.22, 23 l .689/81, avverso il verbale di contravvenzione elevato da polizia Municipale di Mondragone e notificato a mezzo del servizio postale, quanto alla violazione dell’art.41 in rel. All’art. 146 comma terzo c.d.s. (transito con semaforo rosso) eccependo violazioni formali e sostanziali delle norme regolatrici della procedura in materia.
All’udienza di discussione questo Giudice, verificata la regolarità dell’instaurazione del presente giudizio, stante la compiuta notificazione dell’avviso alle parti, verificato che dagli atti contenuti nel fascicolo d’ufficio vi fossero sufficienti elementi per giungere ad una decisione di merito, presente il procuratore di parte opposta il quale si riportava alle proprie conclusioni meglio specificate in comparsa di risposta, assegnava la causa a sentenza, pronunciandosi a mezzo di separato dispositivo del quale dava lettura in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente osservato che non deve procedersi a declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto esso risulta ritualmente depositato, nei termini di legge (60 gg), a firma dell’opponente, presso la cancelleria di questo ufficio, cosi’ come la normativa richiede . La mancata cauzione da parte del ricorrente non è piu’ condizione di ammissibilità del ricorso ai sensi della recente pronuncia della C cost. n. 114-04, abrogativa dell’art. 204 bis c.d.s.
Cio’ detto, è opportuno valutare nel merito l’eventuale fondatezza dell’atto di ricorso proveniente dall’opponente il quale incentra le proprie doglianze sostanzialmente su due profili:
a) la pretesa insufficienza della rilevazione , vista la inidoneità dell’apparecchio tipo FTR VELOMATIC a dimostrare in maniera effettiva la violazione della norma richiamata;
– la mancata omologazione e/o taratura dell’apparecchio circa la possibilità in concreto di accertare gli illeciti contravvenzionali in assenza dei verbalizzanti;
Quanto al punto A , tale rilievo risulta non idoneo a legittimare un effettivo dubbio circa la effettività della rilevazione posto che il macchinario adoperato , del tipo Photored, ha permesso di visualizzare l’effettivo transito del veicolo nelle precisate circostanze di tempo e di luogo, evidenziando, attraverso lo sviluppo di due rilievi fotografici l’oggettiva prosecuzione della marcia da parte dell’autovettura rilevata, dapprima all’atto del passaggio all’intersezione stradale, successivamente al centro della intersezione medesima. Restano cosi’ sul punto soddisfatte le condizioni probatorie minime a sostegno della infrazione come rilevata (sul punto cfr. Sent. Giudice di Pace di Taranto del 15.7.04 )
Deve invece esser oggetto di attenta riflessione il motivo subordinato proposto , ancorchè generico, in sede di opposizione laddove si evidenzia la mancata omologazione, in forma aggiornata, dell’apparecchio di rilevazione in concreto utilizzato e la conseguente illegittimità della prassi adoperata in concreto dal Comune in ordine alle regolarità formale delle rilevazione .Tale problematica, di non agevole soluzione interpretativa stante la diffusissima congerie di norme, circolari ministeriali e pronunce giurisprudenziali sia di merito che di legittimità che si sono nel tempo alternate a seguito dell’entrata in vigore delle modifiche al C.d.s. (dapprima attraverso la legge 168-02, successivamente con la novella ex lege 214.03 istitutiva della “patente a punti”) deve , per forza e logica delle cose, passare per una pur breve disamina circa la regolarità del procedimento amministrativo di carattere sanzionatorio adottato nel caso di specie dell’opposto Comune di Mondragone.
Il caso in esame, relativo a c.d. “controllo remoto delle infrazioni” ,resta normativamente disciplinato dall’art. 201 c.d.s. come novellato attraverso decreto legge 151-03, il quale al comma. 1 bis ha consentito la rilevazione elettronica per mezzo di apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dall’organo di Polizia e nella loro disponibilità mentre il successivo comma 1 Ter , ha previsto la possibilità che, in deroga al principio della contestazione immediata, alcune infrazioni possano esser accertate anche in assenza dell’organo di Polizia Stradale, purchè il rilevamento avvenga mediante l’utilizzo di apparecchiature debitamente omologate.
Tale innovazione normativa, in evidente controtendenza rispetto alla previgente necessità della contestazione immediata degli illeciti stradali accertati con modalità elettroniche (cfr. la nota sent. Cass. N. 4010-00 “pietra miliare” del riconoscimento dell’immediata contestazione del’illecito stradale) è stata peraltro oggetto di un sostanziale riconoscimento in sede di legitimità proprio di recente con pronuncia della Suprema Corte la quale , con sentenza n. 15348-05 (Prima sezione civile) , ha ribadito il principio di cui sopra , sottolineando che è necessario comunque che i dispositivi elettronici utilizzati siano regolarmente omologati in relazione ai mutati presupposti di applicazione delle norme introdotte ex lege 214.03 . E’ evidente infatti che , proprio per la peculiarità di tali meccanismi di rilevazione (funzionanti in assenza del controllo di eventuali operatori) occorre che vi sia assoluta certezza circa l’effettività e la correttezza dell’accertamento , di fatto sottratto ad ogni genere di verifica “umana” e cristallizzato soltanto in un documento fotografico . Sul punto , stante l’obiettiva riferibilità dell’odierno verbale di contravvenzione non già ad attività di accertamento personale degli agenti quanto ad una documentazione di carattere fotografico svolta (come si vedrà in seguito) principalmente, se non esclusivamente, da una società privata , il principale problema che deve porsi è quello della legittimità di tale attività di accertamento e della corrispondenza dello stesso alle regole minime previste per la redazione dell’atto pubblico in materia di diritto pubblico attinente alla sicurezza in tema di circolazione stradale. Nulla questio circa il fatto che al cittadino viene notificato non già il verbale in originale quanto una copia meccanizzata (rectius:informatizzata) e non firmata dello stesso posto che la
Suprema Corte sul punto ha avuto modo di chiarire che “in tema di violazioni al C.D.S, l’autografia della sottoscrizione non è configurabile come requisito di esistenza giuridica del verbale di accertamento, se redatto con sistema meccanizzato#8230;in tal caso la sottoscrizione autografa non puo’ non puo’ configurarsi quale elemento cronologicamente essenziale per l’esistenza giuridica del verbale in quanto i dati estrinsecati nello stesso contesto del documento consentono di accertare aliunde la sicura attribuibilità dell’atto a chi deve esserrne l’autore secondo le norme positive” (cfr. Cass. 18150-02 Pres. De Musis) .
Cio’ che induce serie perplessità in ordine a tutta l’attività di rilevazione , certificazione e successiva documentazione dell’illecito stradale posta in essere dall’opposto Comune risiede invece nell’esame combinato e comparato delle norme in materia di circolazione stradale con quelle amministrative dirette a rinvenire nel documento notificato gli estremi dell’atto pubblico e della compatibiiltà dello stesso con la normativa a tutela della riservatezza dei dati personali del soggetto destinatario. In tale ambito deve rappresentarsi che la stessa normativa richiamata in materia ( cfr.’art. 4 co. III D.L 121.02 ) , prevede che:” la violazione deve essere documentata con sistemi fotografici di ripresa video o con analoghi dispositivi che, nel rispetto delle esigenze correlate alla tutela della riservatezza personale, consentano di accertare, anche in tempi successivi, le modalità di svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo”. Il legislatore, in altri termini, già con l’entrata in vigore del D.Legge del 2002 si era posto il problema del coordinamento di tale norma con quella a tutela della riservatezza dei dati sensibili (L. 675- 96 a tutela della”privacy”) e la possibile eventuale lesione dei diritti alla riservatezza dei soggetti coinvolti ,a vario titolo, nella attività di accertamento delle violazioni , specie laddove (come risulta essere il caso di specie) l’attività di documentazione dell’illecito stradale non è svolta direttamente dalla Polizia bensi’ delegata a soggetto privato.
Sul punto va richiamato l’autorevole parere del Garante per la protezione dei dati personali il quale in data 19-12-98, ebbe ad affermare che “nel trattamento dei dati connesso allo svolgimento dei propri compiti , ciascun soggetto pubblico puo’ avvalersi del contributo di privati , affidando ad essi determinate attività che rientrano nella sfera di titolarità dell’amministrazione stessa”. Devono comunque essere rispettate quelle condizioni che la stessa normativa pone a tutela della riservatezza#8230;” Devono pertanto essere rispettate alcune condizioni;
– è necessario che i dipendenti della struttura privata operino in qualità di incaricati di pubblico servizio;
– gli stessi devono agire sotto la diretta sorveglianza e secondo le istruzioni del “titolare” (art. 1 co. 2 lettera D l. 675-96) e del responsabile (art. 1 co. 2 lett. E ed art. 8) del trattamento (art. 8 comma 5) ;
– il ruolo di incaricato del trattamento puo’ essere svolto soltanto da una persona fisica;
Orbene, muovendo da tali presupposti per la corretta gestione dei dati personali come previsto dalla normativa di riferimento , risulta a questo GdP la sola circostanza che l’intera attività di documentazione delle contravvenzioni elevate per mezzo del “photored” sarebbero state appaltate dal Comune di Mondragone a società privata (s.a.s. meglio identificata agli atti del procedimento) senza pero’ provvedersi ad alcuna individuazione , nella società delegata, delle rispettive qualità di titolare , responsabile e di incaricato del trattamento dei dati personali in capo a distinte persone fisiche nell’ambito del procedimento per la gestione degli stessi.
Ma vi è di piu’ : dallo stesso esame della documentazione allegata a sostegno versata dalla oppposta amministrazione, emergerebbe che tutta l’attività di apprensione, di sostituzione e di stampa dei
rullini fotografici riproducenti le varie contravvenzioni sarebbero di fatto svolte da un non meglio precisato incaricato della società privata, con cio’ dimostrandosi in concreto che l’intera attività di documentazione dell’illecito non è svolta, neppure di riflesso, dalla Polizia (la quale dovrebbe quanto meno presenziare a tali attività, essendo titolare della pretesa punitiva ed organo destinato al controllo della legalità dell’operato dei privati ) bensi’ dalla stessa società appaltatrice la quale è svincolata dalla presenza di ogni agente ( non vi sono infatti Agenti al momento della rilevazione e neppure, da quanto è dato leggere, nella fase della apprensione e sostituzione delle pellicole fotografiche) – di fatto si limita a relazionare al Comune circa le varie attività di installazione, manutenzione e verifica degli apparecchi svolte con cadenza neppure giornaliera (cfr il riferimento alla apposzione di un cospicuo numero di rullini fotografici da utilizzare in un arco temporale di 4-5 giorni) , con cio’ minandosi il diritto alla corretta contestazione dell’illecito, seppure notificato in forma differita .
A ben vedere si dubita perfino dell’esistenza di un effettivo verbale di Polizia ad opera del personale presente sul posto in quanto l’amministrazione convenuta, al di là della copia meccanografica del verbale ,non ha ritenuto di produrre alcun verbale in originale , cosi’ di fatto inibendo ogni diversa valutazione sul punto.
Risulta pertanto, alla luce di quanto suesposto, difficile sostenere che l’attività di documentazione dell’illecito sia stata di fatto svolta attraverso apparecchi eletronici gestiti direttamente dalla Polizia municipale e nella loro disponibilità, cosi’ come recita testualmente la norma di cui all’art,. 201 comma 1 bis nuovo C.d.s.
Suscita inoltre perplessità il continuo ricorso alla delega da parte del Comune in favore di società private posto che , dallo stesso contenuto degli atti , emerge che, dopo un’inziale documentazione fotografica gestita in concreto da personale privato, lo stesso verbale sarebbe in concreto trasmesso (probabilmente) dal Comune ad altra e diversa società privata , titolare di un potere di redazione meccanografica dell’atto di Polizia e della conseguente notificazione nei confronti del destinatario, tutto cio’ in contrasto con la normativa la quale richiede che almeno l’attività amministrativa diretta alla verificazione dell’illecito sia svolta sotto il diretto controllo dell’Autorità di Polizia, titolare della pretesa punitiva per conto dello Stato .
Ad abundantiam, verificato il contenuto del fascicolo della amministrazione opposta, non risulta allegata alcuna autorizzazione comunale che consenta l’effettiva installazione dell’impianto semaforico lungo la via Domitiana all’intersezione con la via Como , cosi’ come recentemente ribadito in sede di legittimità (cfr. Cass. N.21847-05 Prs. Cappuccio ), cosi’ che – anche sotto tale ultimo angolo visuale #8211; il procedimento amministrativo di installazione, gestione e verifica dell’impianto semaforico in questione si rileva illegittimo.
In altri termini va affermato il principio secondo il quale, sebbene il legislatore consenta la possibilità di procedere a contestazioni successive in assenza di Polizia sul posto al fine di verbalizzare violazioni ad alcune norme del C.D.S., la procedura deve essere in materia quanto mai corretta e trasparente , nel senso di garantire il pieno rispetto dei diritti del cittadino, sia sotto il profilo della effettiva contestazione (in quanto tale suffragata da un verbale redatto da soggetto che abbia accertato, almeno per relationem , l’effettività dell’ilecito attraverso la sua presenza sul posto ) che in ordine al rispetto delle norme a tutela della diffusione e del trattamento dei dati personali, come tali soggetti alla tutela giuridica ex lege 675.96 . Non appare questo il caso alla luce delle argomentazioni innanzi svolte e si deve per l’effetto dichiarare la nullità del P.V. di contravvenzione opposto con conseguente revoca della sanzione imposta, sia principale che accessoria.
L’accoglimento della presente questione rende di fatto superfluo l’esame in ordine alla necessità di un’ effettiva taratura dell’apparecchio rilevatore dell’illecito e della conseguente applicabilità della normativa ex lege 273-91 alle contravvenzioni stradali , circostanza questa oggetto di difformi decisioni di merito (a favore di tale tesi cfr. Sent GDP di Lecce del 15-4-05 contra sent. GDP di Gemona del Friuli del 20-10-05 ) motivo per il quale sarebbe quanto mai opportuno un intevento chiarificatore della Suprema Corte in materia.
Per motivi di opportunità si compensano tra le parti le spese di lite.
PQM
Il GDP, visti gli atti, respinta ogni diversa istanza, richiesta o eccezione, ACCOGLIE il ricorso ed ANNULLA l’opposto p.v.. per l’effetto REVOCA la sanzione imposta anche per quanto attiene alla eventuale decurtazione di punti dalla patente di guida.
Carinola 16 dicembre 2005 il GdP
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