Cartella nulla senza originale della notifica

Poniamo all’attenzione dei nostri lettori una recente sentenza del Giudice di Pace di Palermo (la numero 4538 del 15 dicembre 2018) in cui viene riconosciuto al ricorrente nonché soggetto sanzionato, il diritto di contestare la regolarità formale e sostanziale di una cartella esattoriale emessa dall’Agente per la Riscossione di sanzioni amministrative di cui il riscossore non ha fornito in giudizio l’originale delle relate di notifica degli atti prodromici alla cartella esattoriale impugnata.

Il Giudice siciliano ribadisce come il ricorrente abbia ragione fino a prova contraria e dunque sino a quando l’esattore, che ha agito in nome e per conto del comune beneficiario delle sanzioni amministrative elevate, non dimostri di aver ritualmente notificato gli atti richiamati nella cartella esattoriale contestata.

Si tratta pertanto di un contradditorio incentrato esclusivamente sulla natura documentale delle prove e quindi riteniamo utile precisare in via preliminare cosa si intenda per relata di notifica del messo notificatore o avviso di ricevimento della raccomandata.

con il termine “relata di notifica” si intende l’atto (o relazione) con cui l’ufficiale giudiziario certifica, sotto la propria responsabilità di pubblico ufficiale, di aver compiuto tutte le attività di ricerca del destinatario dell’atto consegnato.

Questo documento o relata si compone di due parti: nella prima viene indicato il soggetto che richiede la notifica (il mittente dell’atto per cosi dire) ed il soggetto che riceve l’atto in qualità di destinatario; nella seconda parte, quella più importante ai fini della validità dell’atto stesso, vengono descritte le modalità con cui si è perfezionata la notifica, le motivazioni per le quali l’atto è stato accettato o respinto e tutte le informazioni acquisite per identificare il destinatario.

Appare evidente che tale atto, vista la sua importanza, oltre ad essere qualificato come atto pubblico fa piena prova, sino a querela di falso e dunque per contestarne il contenuto non è sufficiente sostenere il contrario di quanto in essa affermato ma è necessario avviare un distinto ed autonomo procedimento.

Altro aspetto focalizzato dal giudice siciliano è la distinzione effettuata tra agente della riscossione per l’Agenzia delle Entrate ed agente per la riscossione in servizio per il Comune.

Nel primo caso, il soggetto operante è a tutti gli effetti un pubblico ufficiale che presta servizio presso un ente pubblico, mentre nel secondo caso, e questo è il punto saliente della sentenza in commento, il funzionario comunale non ha né il ruolo né la funzione di pubblico ufficiale e quindi non può in alcun modo autenticare atti.

Ovviamente quindi, se nel corso di un contraddittorio, il dirigente di società di riscossione che agisce per conto di un Comune (quindi privo delle funzioni di pubblico ufficiale) produca copie “conformi agli originali” tali atti non hanno alcun valore.

In conclusione dunque il riscossore che opera per conto del Comune  dovrà sempre esibire gli originali degli atti che vengono richiamati nelle cartelle esattoriali, altrimenti la prova documentale non sarà considerata assolta e quindi gli atti richiamati verranno dichiarati nulli.

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