Il giudizio definito con la sentenza su indicata aveva ad oggetto l’impugnazione di una cartella esattoriale di cui era stata eccepita l’inesistenza della notifica.
La Commissione Tributaria Regionale in riforma della sentenza di primo grado, aveva ritenuto l’inesistenza della notifica (avvenuta a mezzo posta ordinaria cura del concessionario) stante l’omessa esibizione dell’avviso di ricevimento e l’insanabilità del vizio.
La società concessionaria alla riscossione provvedeva quindi a presentare ricorso per cassazione lamentando che la sentenza impugnata aveva ritenuto inesistente la notifica pur dando atto che la stessa era stata effettuata a mezzo posta, mediante l’invio di una raccomandata AR, laddove la mancata esibizione in giudizio dell’avviso di ricevimento costituisce un vizio sanabile dalla costituzione del destinatario dell’atto e dunque doveva ritenersi sanato ogni vizio attinente la notifica della cartella esattoriale.
Risulta accertato, argomenta la Suprema Corte, che la cartella esattoriale oggetto di causa è stata notificata a mezzo posta ordinaria direttamente dal concessionario.
Costituisce orientamento consolidato che in tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita mediante invio diretto, da parte del concessionario alla riscossione, di raccomandata con avviso di ricevimento trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario in quanto tale forma di notificazione semplificata si giustifica in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall’agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato.
Inoltre, precisa la Cassazione, in tema di notifica della cartella esattoriale di pagamento, l’inesistenza è configurabile oltre che nel caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere una attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto quale notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale, nella categoria della nullità sanabile con il raggiungimento dello scopo.
Pertanto la mancata esibizione in giudizio dell’avviso di ricevimento, in caso di notifica prevista a mezzo raccomandata AR, costituisce un vizio di nullità e non di inesistenza che attiene alla prova del perfezionamento del procedimento notificatorio e non alla sua esistenza.
Nel caso di specie essendo incontestato che la cartella esattoriale oggetto di giudizio sia stata tempestivamente impugnata dal contribuente, la proposizione del ricorso produce l’effetto di sanare la nullità della notifica proprio per l’avvenuto raggiungimento dello scopo da parte dell’atto e quindi seppur si volesse ipotizzare, stante la mancata esibizione dell’avviso di ricevimento, la sussistenza di un vizio comportante la nullità della notifica, quest’ultima deve considerarsi comunque sanata tenuto conto della tempestiva proposizione dell’originario ricorso in opposizione.