Rifiuto di sottoporsi a test alcolemico

Con la sentenza analizzata in questo approfondimento si tocca il tema affrontato dalla Corte di appello di Brescia la quale ha confermato la sentenza di primo grado con cui è stato riconosciuto penalmente responsabile il conducente che ha rifiutato di sottoporsi ad accertamenti alcolemici a seguito di un controllo effettuato dalla polizia stradale (ex art. 186, comma 7, Codice della Strada).

Avverso questa sentenza di appello propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputato lamentando come i giudici di merito abbiano respinto l’eccezione formulata dal ricorrente in ordine alla nullità del verbale elevato a carico del conducente dato che il test alcolemico fu espletato dai verbalizzanti senza che il contravventore fosse stato avvisato della sua facoltà di farsi assistere da un legale di fiducia.

La Corte di Cassazione ritiene fondata l’eccezione sollevata condividendo al riguardo il principio in base al quale, in tema di guida in stato di ebbrezza, l’avvertimento della facoltà di farsi assistere da un difensore deve essere rivolto al conducente del veicolo nel momento in cui viene avviata la procedura di accertamento strumentale dell’alcolemia con la richiesta di sottoporsi al relativo test, anche nel caso in cui l’interessato si rifiuti di sottoporsi all’accertamento.

Tale orientamento si discosta motivatamente da alcuni precedenti contrari a proposito dell’insussistenza di un obbligo di avviso al conducente della facoltà di assistenza, rilevando come, tali principi siano stati oggetto di una rivisitazione, con specifico riferimento all’ambito di operatività del sistema di garanzie che discende dall’art. 114 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale ove è stabilito che “nel procedere al compimento degli atti di accertamento la polizia giudiziaria avverte la persona sottoposta alle indagini, se presente, che ha la facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia”.

L’avvertimento, precisa poi la Cassazione, deve essere dato solo quando l’organo di polizia, sulla base delle specifiche circostanze del fatto, ritenga di desumere un possibile stato di alterazione del conducente, indicativo dello stato di ebbrezza e segnatamente prima di procedere all’accertamento mediante etilometro.

Pertanto la polizia giudiziaria prima di procedere all’accertamento alcolemico è obbligata ad informare il contravventore della sua facoltà di farsi assistere dal legale di fiducia.

Nel caso oggetto di giudizio l’eccezione viene accolta poiché il giudice di appello aveva erroneamente ritenuto non dovuto l’avviso in caso di rifiuto. Il rifiuto del conducente del veicolo era stato formulato senza che l’imputato fosse stato informato della sua facoltà di farsi assistere da un difensore, sicchè non si è perfezionata la procedura prevista dalla legge per una condotta consapevole nei confronti del presunto contravventore.

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