Chiunque si sia trovato di fronte ad un segnale di divieto d’accesso in ztl, sa bene che agglomerato di simboli si possano concentrare su quel pannello di pochi centimetri: un simbolo per indicare gli orari in cui l’accesso è consentito nei giorni festivi; un altro per indicare quello consentito nei giorni feriali; il simbolo della “sedia a rotelle” per specificare che è consentito l’accesso ai veicoli a servizio di persone invalide; un altro ancora per indicare che è consentito l’accesso alle forze dell’ordine e, infine, almeno un ultimo, per indicare gli orari in cui è consentito il carico e lo scarico delle merci (a cui sono da aggiungere il segnale di divieto, il pannello che indica che la zona è video sorvegliata e, come se non bastasse, il pannello luminoso con l’ambigua dicitura “varco attivo” o “varco non attivo”).
Insomma, a trovarsi davanti un segnale del genere, c’è da accostare la propria automobile sul ciglio della strada per ragionarci una decina di minuti e comprendere se si possa effettivamente passare oppure no, senza finire nell’occhio delle telecamere.
Invece, nella assoluta maggioranza dei casi, questi segnali sono posti immediatamente a ridosso della zona di divieto: vivere o morire, hai il tempo di un colpo d’occhio per decidere se invertire la rotta o passare …e che Dio te la mandi buona (e magari passi semplicemente perché hai visto serenamente passare l’auto che ti precedeva, come se prendere la multa in due fosse meno doloroso!).
Il punto è: la legge prevede una distanza minima tra il segnale e la zona di divieto? Ovviamente si. Il Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del nuovo Codice della Strada prevede, infatti, che il segnale di prescrizione nelle strade urbane sia posto ad una distanza di 80 metri.
La questione è stata anche di recente trattata dal Giudice di Pace di Cosenza, che ha accolto il ricorso dell’automobilista che lamentava, per l’appunto la violazione della distanza di avvistamento del segnale (così viene definita dal Regolamento).
Per approfondire ulteriormente l’argomento, consigliamo la lettura di questo articolo, relativo alla sentenza n. 1574/2019 del Giudice di Pace di Cosenza.
A chi competere dimostrare la violazione della distanza minima del segnale?
Immaginiamo che tu abbia appena ricevuto una multa per accesso in ztl (e l’ipotesi è molto probabile, visto che stai leggendo quest’articolo!), e volessi contestarla in ragione della violazione della distanza minima del segnale di preavviso. Potresti tornare sul luogo dell’accaduto, scattare qualche foto e allegarla al ricorso. Questa prova potrebbe essere considerata sufficiente ai fini dell’accoglimento del ricorso? Magari la foto potresti allegarla comunque, ma personalmente riteniamo che sia fondamentalmente inutile. La foto, infatti, rappresenterebbe lo stato dei luoghi ”alla data di oggi” e non certo alla data in cui sarebbe stata rilevata la tua presunta infrazione. Dimostrare che a quell’ora e in quel giorno, la segnaletica fosse irregolare è per te materialmente impossibile.
Come puoi dimostrarlo quindi? Semplicemente non compete a te dimostrarlo! In virtù del principio dell’inversione dell’onere della prova, non dovrai Tu dimostrare che la segnaletica fosse apposta in modo regolare, ma dovrà l’ente impositore dimostrare di aver regolarmente effettuato l’accertamento e di aver, quindi, regolarmente posizionato la segnaletica. Sul principio dell’inversione dell’onere della prova sono stati spesi fiumi, la questione è complessa e non è da dare per scontata. Per questo, nei ricorsi che redigiamo, dedichiamo un intero paragrafo alle numerose sentenze della Cassazione da cui deriva la più corretta, recente e consolidata interpretazione di questo principio.
2 risposte
Salve, quest oggi ho varcato la soglia del cartello di ztl attiva per una trentina di metri, per tornare poi repentinamente indietro nella strada corretta. In questo caso sono a rischio multa? Se si, come posso fare ricorso? Specialmente nel caso in cui la telecamera sia sopra il cartello in questione