Autovelox Pioltello

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Pioltello meriterebbe di essere ricordata per i suoi famosi tre parchi, per le sue radici storiche, per essere stata fin dai tempi antichi un importante punto di transito, con la Via Cassanese che l’attraversava (e la attraversa tuttora) tra l’antica Mediolanum (Milano) e Brixia (Brescia).

Invece no. Oggi chi parla di Pioltello, lo fa generalmente per riferirsi ai due celeberrimi autovelox che la Città Metropolitana di Milano ha ben pensato di collocare lungo la Cassanese Moderna (S. P. 103) sui due spessori (uno all’entrata e l’altro all’uscita) del cavalcavia che si trova al chilometro 6 (dove la Cassanese Moderna incrocia la Cassanese Antica).

In particolare: al km 6+240 è posto l’autovelox destinato ad immortalare coloro che percorrano la Cassanese Moderna (S. P. 103) da Brescia in direzione Milano; al chilometro 6+260 (ovvero all’altro estremo del medesimo cavalcavia) è posto l’autovelox che fotografa coloro che da Milano si dirigono verso Brescia.

A rendere particolari le rilevazioni effettuate da questi due dispositivi sono due caratteristiche principali:

  • L’improvvisa diminuzione del limite di velocità imposto dalla segnaletica (limite che da 110 km/h  passa bruscamente a 70 km/h), senza passare per nessun valore intermedio che scongiuri drastiche frenate e decelerazioni da parte degli automobilisti;
  • L’anomala e illegittima collocazione dei dispositivi.

La visibilità dell’autovelox

Riguardo la collocazione dei due autovelox non c’è molto da dire: attraversi la Cassanese, il cielo per qualche secondo è oscurato dal cavalcavia e, appena rispunta la luce, l’autovelox è già alle tue spalle, impossibile da vedere, se non dallo specchietto retrovisore.

Davvero la Città Metropolitana di Milano non poteva trovare modo più astuto e ingegnoso per occultare la sua macchina da soldi. C’è da chiedersi, tuttavia, se non siano stati superati i confini della legalità. La risposta ci proviene dall’art. 142, comma VI, del Codice della Strada, che testualmente recita:

Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili

Adesso intendiamoci, soprattutto quando si tratta di diritto, di certezze se ne hanno poche, ma di “visibile” i due autovelox di Pioltello non hanno assolutamente nulla: per la loro straordinaria e fantasiosa collocazione riescono ad essere alle spalle, senza mai essere stati di fronte alle autovetture in transito!

Assodato che il principio della visibilità dell’autovelox non può essere messo in discussione, c’è da chiedersi secondo quali indici la visibilità possa essere parametrata e giudicata sufficiente. È evidente che tale valutazione, proprio in quanto soggettiva e personale, sfugge al potere assertivo dell’agente accertatore, che in merito non può fornire alcuna attestazione fidefacente. L’unico rilievo oggettivo, che si può esprimere in merito è che è visibile tutto ciò che si para innanzi agli occhi di chi guarda, ovvero tutto ciò che rientra nel suo spettro visivo. Questa banale definizione è sufficiente ad escludere che i due autovelox di Pioltello siano visibili e che conseguentemente, le infrazioni siano accertate in modo legittimo.

Sule tema della visibilità degli autovelox, vale in generale il principio dell’inversione dell’onere della prova, in virtù del quale sarà compito dell’amministrazione opposta (e non del ricorrente) dimostrare di aver effettuato l’accertamento dell’infrazione in modo legittimo. Ad oggi, secondo i riscontri di cui disponiamo, senza tema di smentita, possiamo affermare che mai il Comando di Polizia della Città Metropolitana di Milano ha speso giudizialmente alcuna argomentazione giuridica che possa legittimare il proprio operato.

Le sentenze dei Giudici di Pace

Tra i tanti riscontri positivi, citiamo alcuni passi di una delle tante sentenze con cui i Giudici di Pace di Milano hanno accolto i nostri ricorsi. Riteniamo si tratti di una pronuncia significativa, in quanto, a conferma di quanto scritto poche righe più su, non verte direttamente sulla violazione dell’obbligo di visibilità dell’autovelox, ma si sofferma sull’assenza di alcuna prova contraria offerta dall’ente impositore.

Ufficio del Giudice di Pace di Milano
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Giudice di Pace di Milano, Sezione 2a, D.ssa  
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. R.G.
PROMOSSA DA
residente in , via         , in autodifesa
ATTRICE OPPONENTE
CONTRO
PREFETTO DI MILANO, rappresentato e difeso dal Vice Prefetto in servizio presso l’Ufficio Territoriale del Governo di Milano
CONVENUTO OPPOSTO CONTUMACE

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del Prefetto di Milano.
L’opposizione deve essere accolta.
La legge n. 689/198 prima e l’art. 6 comma 11 D.L. 150/2011 ora, pongono a carico dell’Amministrazione l’onere di provare gli addebiti sollevati al ricorrente, la legittimità della contestazione e la responsabilità dell’accadimento in capo al ricorrente attese le contestazioni. Ma l’Amministrazione opposta non ha offerto elementi probatori in ordine al provvedimento impugnato, né ha offerto alcuna prova sulla responsabilità dell’accadimento in capo alla parte opponente in virtù della quale si è reso legittimo elevare la contestazione, comminando la sanzione relativa.
In particolare, il Prefetto di Milano ha provveduto sul rigetto del ricorso, non motivando sufficientemente e adeguatamente.
L’obbligo della preventiva segnalazione dell’apparecchio di rilevamento della velocità è previsto dall’art. 3 del d.l. n. 117 del 2007, convertito nella 1. n. 160 del 2007.
L’obbligo di segnalazione, pertanto, sussisteva all’epoca dell’infrazione, in data 29.8.201 . Tuttavia l’amministrazione non ha provveduto a documentare in modo chiaro l’adempimento di tale obbligo. Infatti, nel caso di specie, né il decreto, né il verbale recano alcuna indicazione sul punto, neanche per implicito o per relationem. Palese è dunque l’inosservanza del disposto dell’art. 142 C.d.S..
Infatti, in materia di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità, compiuta a mezzo di apparecchiatura di controllo, la norma richiamata stabilisce l’obbligo di collocazione di segnali stradali o di dispositivi di segnalazione luminosi, con adeguato anticipo rispetto al luogo del rilevamento della velocità, in modo da garantirne il tempestivo avvistamento.
Nel caso in esame non sono stati fomiti sufficienti elementi al riguardo.
Pertanto, considerate le risultanze degli atti, anche di quello fìdefaciente, può concludersi per l’assenza sui luoghi della segnalazione dell’apparecchio di rilevamento della velocità.
La parte convenuta opposta non ha provato che la strumentazione è stata sottoposta a obbligatoria periodica taratura e a periodici controlli equivalenti, tali da rendere legittimo l’accertamento della violazione dei limiti di velocità.
Alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 113/2015, deve essere affermata l’illegittimità del verbale di contestazione impugnato, tenuto conto del principio della Suprema Corte, secondo il quale: “tutte le apparecchiature impiegate nell ‘accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e taratura”’’ (cfr. Cass.civ., n. 9645/2016).
Pertanto il ricorso deve essere accolto.
Le spese vengono compensate, in considerazione dell’interesse concreto della parte vittoriosa, anche in assenza di difesa tecnica.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla il provvedimento del Prefetto di Milano n. 129501 del 13.4.2016;
Spese compensate.
Così deciso in Milano
II Giudice di Pace

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4 risposte

  1. Anch’io ho bisogno nel numero della sentenza del Giudice di Pace a cui fate riferimento.
    è possibile recuperarla in qualche modo?

    Grazie

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