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Nella Provincia di Milano non c’è centro urbano che si rispetti che non abbia la sua macchinetta mangia soldi. Così, anche a Melzo sono corsi ai ripari. In questo articolo esaminiamo brevemente i verbali per eccesso di velocità relativi a rilevazioni effettuate mediante “postazione temporanea”, ovvero mediante un autovelox mobile (si tratta in particolare del Telelaser TruCam, prodotto da Eltraff.
Ecco la foto di uno dei verbali in questione, tanto per intenderci.
Ci sono almeno tre questioni da esaminare, per porre in evidenza su altrettanti vizi che riteniamo valgano ad ottenere l’annullamento della multa per eccesso di velocità emessa dal comando di polizia di Melzo.
La visibilità dell’autovelox
La prima questione riguarda la collocazione del dispositivo. Il verbale stesso ci specifica che l’autovelox mobile è stato collocato all’interno di un box dissuasore fisso regolarmente segnalato.
Atteso che la definizione di “box dissuasore” è sconosciuta al Codice della Strada, è chiaro che, al pari di qualsiasi altro arredo urbano, il “box” non può, non deve, occultare l’autovelox, di cui il Codice della Strada prescrive, viceversa, l’assoluta e immediata visibilità. Senza dover ricorrere ad ipotesi o ricostruzioni logiche particolarmente argute, è chiaro che porre l’apparecchiatura all’interno di un contenitore (un box appunto) equivale ad occultarla, in evidente violazione dell’art. 142, comma VI, del Codice della Strada, che prevede che gli autovelox siano visibili, e non prevede alcuna particolare deroga per l’ipotesi in cui la visibilità sia, appunto, impedita da “box dissuasori”.
Si potrebbe argomentare che la visibilità dell’autovelox non sia in un certo senso necessaria, in quanto ad essa potrebbe supplire la visibilità del box stesso, perché – ad esempio – il box potrebbe avere le medesime sembianze dell’autovelox e confondersi con esso.
Evidentemente questa argomentazione sarebbe infondata. In primo luogo perché non sappiamo che fattezze abbia il box: per qualcuno potrebbe ingannevolmente e soggettivamente sembrare un autovelox, ma per qualcun altro evidentemente no (specie per chi, percorrendo abitualmente quella strada, confidi nella sua innocua presenza). Inoltre, il problema delle fattezze è di per sé rilevante: come già detto la normativa non disciplina che misure e che forme debbano avere questi box dissuasori, né è chiaro se la “dissuasione” debba avvenire per via della somiglianza con un autovelox o per via di pannelli che misurino in tempo reale la velocità. Insomma, se verbali come questi fossero considerati legittimi, passerebbe il concetto che la pubblica amministrazione possa occultare l’autovelox dentro qualsiasi scatolotto, chiamare quest’ultimo “box dissuasore”, e macinare multe con buona pace della visibilità e dell’art. 142, comma VI, del Codice della Strada.
In definitiva, la collocazione di un autovelox dentro un dissuasore evoca perfettamente l’idea del cavallo di Troia: pensi che serva bonariamente ad indicarti di andare piano e invece al suo interno nasconde una trappola.
La presegnalazione dell’autovelox
La collocazione dell’autovelox all’interno del dissuasore pone poi un secondo problema, diverso dalla visibilità: la presegnalazione. Il verbale afferma, infatti, che il “box dissuasore fisso” era regolarmente segnalato…ma nessuna regola impone di segnalare la presenza di un box dissuasore! Apprendiamo, insomma, che il box fosse presegnalato, ma questa informazione è del tutto indifferente, giacché è l’autovelox a dover essere segnalato, non il suo contenitore.
Se volessimo discutere della semplice legittimità del verbale, tanto basterebbe, per concludere che l’autovelox fosse non visibile e non presegnalato. Il punto su cui vale la pena di soffermarsi, tuttavia, è la sete di denaro con cui certe amministrazioni comunali svolgono l’attività di accertamento delle infrazioni, studiando arguzie per aggirare le norme e indurre gli automobilisti in errore. Partendo dalle origini, infatti, è dal lontano agosto del 2007 che il decreto legge n. 117/2007 (così detto Decreto Bianchi) ha imposto l’obbligo della presegnalazione e visibilità dei dispositivi di accertamento delle infrazioni, proprio per arginare il fenomeno (da sempre in voga) dell’occultamento degli autovelox. Questa norma (e le altre dello stesso tenore che le hanno fatto seguito) è stata da sempre scomoda e ha dato origine alla prassi di installare più segnali di preavviso anche in assenza di autovelox. Lo scopo è evidentemente quello di mandare in confusione gli automobilisti, disabituarli e diseducarli affinché i segnali di preavviso abbiano minore efficacia deterrente di quanta il Legislatore avrebbe voluto. La norma è, quindi, così facilmente aggirata: se l’autovelox deve essere sempre preceduto da un segnale di preavviso, non è strettamente vero il contrario, un segnale di preavviso non deve essere sempre seguito da un autovelox. È chiaro che porre dei segnali di preavviso falsi (nel senso che ad essi non segue nessun autovelox) impedisce che quelli veri (cioè quelli a cui fa effettivamente seguito l’autovelox) esplichino in pieno la loro funzione.
Tornando al punto iniziale, questa prassi è confermata proprio dal verbale che stavamo esaminando: la postazione è mobile, ma il dissuasore e il segnale di preavviso sono fissi. Detto in altri termini, la maggior parte delle volte, quando dentro il dissuasore non è nascosto l’autovelox, il segnale di preavviso non preavvisa in realtà un bel nulla, serve solo a mandare in confusione gli automobilisti, serve solo a disabituarli a “credere” nel segnale, per poterli poi più facilmente multare, vanificando le intenzioni del Legislatore, di cui dicevamo qualche riga più su.
L’illegittimo differimento della data di accertamento rispetto alla data di rilevazione dell’infrazione
Cambiamo argomento, ma l’adagio resta lo stesso: “trovata la legge, trovato l’inganno”. L’argomento è quello dei termini di notifica dei verbali. La legge prevede che il termine entro cui un verbale debba essere notificato sia di “90 giorni dalla data di accertamento dell’infrazione”.
Tuttavia, quando i tempi stringono, i 90 giorni iniziano a diventare pochi e c’è il rischio di notificare le multe oltre i termini, è allora che entra in gioco tutta l’astuzia degna del peggiore azzeccagarbugli. Basta, infatti, attenersi al tenore letterale della norma e dichiarare di aver accertato la violazione in un qualsiasi successivo momento rispetto alla data della rilevazione, per impedire sempre e in ogni caso la scadenza dei 90 giorni.
Facciamo un esempio per comprenderci meglio ed immaginiamo un’infrazione commessa il primo marzo, per la quale, quindi i 90 giorni scadrebbero in data 30 maggio. Usiamo il condizionale (“scadrebbero”) perché secondo l’interpretazione di alcuni comandi di polizia, i 90 giorni non andrebbero contati dal primo marzo, cioè dal giorno in cui l’infrazione è stata commessa, ma dal giorno in cui l’infrazione è stata da loro stessi accertata. Quando ed entro che termini il comando di polizia debba accertare l’infrazione il codice non lo prevede, non ci sono dei termini. Quindi, secondo questa interpretazione, anche se l’infrazione fosse stata commessa il primo marzo, il comando di polizia potrebbe a proprio insindacabile giudizio dichiarare di averla accertata, ad esempio, in data 30 giugno (o in qualsiasi altra data faccia loro comodo) così da far slittare i 90 giorni fino al 28 settembre.
Fortunatamente, sul punto, già in passato si è espressa la giurisprudenza con voce unanime: è evidente che quando il legislatore ha utilizzato la parola “accertamento” intendeva in ogni caso riferirsi allo stesso momento in cui l’infrazione viene commessa. Simultaneamente l’automobilista commette la violazione e l’agente di polizia la accerta. Non intendeva certo, il legislatore, legittimare un aberrazione giuridica come quella ipotizzata da alcuni comandi di polizia: non avrebbe, infatti, alcun senso imporre un termine a carico di un soggetto, lasciandogli al contempo la facoltà di decidere da quando farlo decorrere!
Questa prassi interpretativa illegittima la troviamo ovviamente seguita anche nel verbale emesso dal Comando di Polizia Municipale di Melzo. Leggiamo, infatti, che l’infrazione è stata commessa in data 19.07.2019, ma che l’accertamento sarebbe avvenuto solo quattro giorni dopo, in data 23.07.2019. Da quale data decorrono quindi realmente i 90 giorni entro cui il verbale deve essere notificato? Secondo il comando di polizia dal 23.07.2019; secondo il buon senso e secondo la Cassazione dal 19.07.2019.