I ricorsi ai tempi del coronavirus

In questi giorni, il susseguirsi di decreti ha reso difficile anche per noi operare un’interpretazione sistematica dei nuovi termini relativi alle attività da svolgersi per l’opposizione delle multe.

In questa breve guida porremo in evidenza le poche certezze e le numerose incertezze che affrontano gli operatori del diritto, secondo la condizione attuale che resta in ogni caso ancora condizionata da nuove disposizioni d’urgenza (che pare probabile vengano assunte nei prossimi giorni).

I termini per il ricorso al prefetto

Come noto, per la presentazione dei ricorsi al prefetto, il termine è di 60 giorni dalla notifica della multa. Questo termine pare non subire alcuna sospensione. Sessanta giorni erano prima dell’emergenza sanitaria e sessanta giorni restano anche adesso.

Il ricorso al prefetto si presenta, infatti, mediante spedizione con raccomandata postale e gli uffici postali non hanno mai cessato la loro regolare funzionalità. Tuttavia, la necessità di uscire meno possibile ed evitare luoghi affollati rende assolutamente consigliabile utilizzare la posta elettronica certificata (PEC) per la spedizione telematica dei ricorsi.

Per la presentazione del ricorso al Prefetto mediante PEC ti raccomandiamo di seguire le istruzioni che abbiamo riportato in questa guida.

I termini per il ricorso al Giudice di Pace

Sul punto è intervenuto il Decreto Legge 8 marzo 2020 n. 11, il quale ha previsto che tutte le attività giudiziarie siano sospese dal 9 marzo al 22 marzo.

Aggiornamento: con il DL n. 18/2020 il periodo di sospensione è stato prolungato fino alla data del 15 aprile 2020.

Come forse già saprai, il termine per presentare ricorso al Giudice di Pace è di 30 giorni dalla notifica del verbale. Nel computo di questi trenta giorni non dovrai considerare tutta la parentesi temporale che va dal 9 al 22 marzo.

Per essere più chiari facciamo un paio di esempi:

  • se la multa ti è stata notificata il 4 marzo, dovrai
    contare i giorni partendo dal 5 marzo fino all’8. A questi  quattro giorni dovrai sommare gli ulteriori
    26, riprendendo il conteggio dal 23 marzo (fino al 17 aprile che sarà appunto
    il trentesimo giorno).
  • se la multa ti è stata notificata il 10 marzo
    (quindi durante il periodo di sospensione), i trenta giorni saranno da contare
    direttamente a partire dal 23 marzo (e scadranno quindi il 23 aprile).

Nel momento in cui scriviamo quest’articolo, queste sono le uniche fonti normative a nostra disposizione. Tuttavia, considerando che purtroppo l’emergenza sanitaria è lontana dal risolversi, pare molto probabile che a breve nuovi decreti provvedano a prorogare il termine di sospensione (probabilmente fino alla fine del mese).

 I dubbi interpretativi

Quanto abbiamo fino adesso sostenuto trae spunto da quanto previsto dal DL 08.03.2020 n. 11, rispetto al quale è tuttavia opportuno effettuare una precisazione. Il decreto, infatti, nel suo tenore letterale riferisce la sospensione ai soli “giudizi pendenti”. Giacché un ricorso ancora da presentare non può formalmente considerarsi un giudizio pendente, se interpretassimo in modo letterale il decreto dovremmo escludere l’applicazione della sospensione ai ricorsi contro le multe. In realtà la questione è molto più estesa, perché non riguarderebbe solo i ricorsi contro le multe, ma qualsiasi incombenza giudiziaria non ancora riferibile ad un “giudizio pendente” (ad esempio il termine per presentare appello contro una sentenza emessa dal Tribunale).

Ciò premesso, riteniamo (con il conforto della più autorevole dottrina), che l’attuale contesto e la convulsa attività normativa di questi giorni, suggeriscano di interpretare il decreto in questione non nel suo senso meramente letterale, ma secondo criteri che guardino alla funzionalità logica e sistemica in cui l’espressione “giudizi pendenti” si introduce.  È evidente, infatti, che, se nelle intenzioni del Legislatore la norma intendesse effettivamente escludere i giudizi non ancora pendenti, non sarebbero perseguite quelle finalità di deflazione degli uffici giudiziari.

Detta in modo semplice ed immediato, è assolutamente lecito che l’espressione “giudizi pendenti” sia stata dettata non da un’effettiva volontà, ma da un mero errore (che immaginiamo sarà corretto in sede di conversione del decreto o non appena sarà emesso un nuovo decreto per prorogare il termine di sospensione).

Il coronavirus e ricorsi.net

Approfittiamo di quest’articolo per segnalarvi che, invece, non subiranno alcuna sospensione i nostri servizi. Lavoriamo con qualche disagio, ma continuiamo a farlo. Forse saremo meno rapidi ed efficienti del solito, ma faremo del nostro meglio per garantire assoluta continuità al servizio.

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