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Per espressa previsione legislativa, ai sensi dell’art. 200 del Codice della Strada, vi sono dei casi in cui non ricorre alcun obbligo di contestare immediatamente al trasgressore la violazione del limite di velocità. Ci si riferisce in particolare alla lettera e) ed alla lettera f) del comma 1bis dell’art. 200 del Codice della Strada. In particolare, il comma 1bis lettera e) prevede non sia necessaria la contestazione immediata quando l’accertamento sia avvenuto tramite dispositivi di rilevamento che per il loro specifico funzionamento consentono la determinazione dell’illecito solo in un momento successivo, quando cioè il veicolo oggetto del rilievo sia già troppo distante dal posto di accertamento o comunque non ricorrano le condizioni per poter intimare il fermo in condizioni di sicurezza o nei modi regolamentari.
Il comma 1bis lettera f) si riferisce, invece, agli accertamenti effettuati con i dispositivi di cui all’art. 4 del Dl 121/2002, convertito nella legge 168/2002, ovvero quei dispositivi a funzionamento automatico installati su autostrade e strade extraurbane principali, nonché su strade extraurbane secondarie e urbane espressamente indicate dal Prefetto.
In tali casi, quindi, ai fini della valutazione sulla legittimità del verbale, si dovrà verificare la corretta indicazione dei motivi che hanno impedito la contestazione immediata, rinvenendo a seconda dei casi, la corretta indicazione della lettera e) oppure f) del comma 1bis dell’art. 201. Del Codice della Strada.
Sulle autostrade e strade extraurbane principali nonché sui tratti di altre strade individuati dal prefetto la contestazione differita della violazione è sempre consentita.
Le ipotesi residuali non contemplate dalle lettere e) ed f) dell’art. 201 riguardano gli accertamenti effettuati tramite autovelox mobili gestiti direttamente dalla polizia collocati su strade extraurbane secondarie o strade urbane di scorrimento non segnalate dal Prefetto. Tuttavia, ciò non significa che in tali casi la contestazione immediata sia obbligatoria, ma semplicemente che tali fattispecie rientrano nella previsione generale dell’art. 200 del Codice della Strada, secondo cui la contestazione immediata è obbligatoria se “è possibile”. Il verbale potrà quindi preservare la sua legittimità indicando espressamente quali motivazioni abbiano reso impossibile la contestazione immediata. Trattandosi, nella fattispecie che stiamo esaminando, di violazioni per eccesso di velocità, è semplice dedurre che per addotte ragioni di sicurezza l’infrazione potrà essere sempre contestata successivamente mediante notifica dl verbale presso il luogo di residenza dell’intestatario del veicolo oggetto dell’accertamento.