Dispositivi per la rilevazione degli accessi in ztl

Che sia per decongestionare il traffico ed incrementare l’impiego dei mezzi di trasporto pubblico o per arricchire i propri bilanci, è prassi largamente diffusa l’istituzione di zone (o semplicemente di corsie) in la cui circolazione sia preclusa ai veicoli privati o sia subordinata al preventivo pagamento di pedaggi o al rilascio di permessi.

La realtà è molto eterogenea, ogni Comune ha inteso ricorrere all’impiego a corsie riservate e ztl, adottando propri personali accorgimenti e ciò rende in parte difficile trattare unitariamente l’argomento.

La multa sulle corsie riservate e ztl

Le apparecchiature omologate per l’accertamento degli accessi sono numerose e rispondono a nomi e decreti di approvazione tra loro differenti. Le più diffuse sono identificate con le sigle Sirio Ves 1.0Sirio RitaO2CR Citypass. Ad ogni buon conto, a prescindere dall’esatto modello di dispositivo utilizzato, valgono anche per la contestazione dei verbali per accesso in corsia riservata o in ztl, tutte le eccezioni in materia di rilevamento elettronico.

In particolare:

  • È contestabile il verbale da cui non risulti l’esatto modello e numero di matricola del dispositivo, poiché, considerata l’irripetibilità dell’evento, tale omissione non consentirebbe di determinare quale sia stato il dispositivo utilizzato e, quindi, di verificare almeno ex post che lo strumento adottato sia effettivamente e correttamente funzionante. Ne deriverebbe, pertanto, un’irrimediabile ed ingiusta compressione del diritto di difesa che, per dettato costituzionale, deve sempre essere garantito a chi sia soggetto ad una altrui pretesa;
  • È opportuno chiedere che l’amministrazione opposta, nell’assolvimento del proprio onere probatorio, voglia dimostrare di aver utilizzato il dispositivo in modo conforme a quanto prescritto dal relativo decreto di omologazione;
  • È opportuno richiedere che l’amministrazione voglia in particolare dimostrare di aver sottoposto il dispositivo utilizzato a tutte le verifiche di funzionamento e manutenzione, così come prescritto dal relativo decreto di omologazione, preventivamente contestando ogni attestazione o certificazione proveniente dalla stessa società produttrice dei dispositivi, o da altra concessionaria cui siano devoluti servizi attinenti l’installazione o distribuzione dei dispositivi medesimi. Viceversa, risulterebbe tradito quel principio d’indipendenza dei laboratori preposti alla verifica, il quale prevede che i laboratori preposti alla verifica periodica debbano offrire garanzie d’indipendenza, non intrattenendo, quindi, rapporti commerciali, finanziari e societari con gli utenti metrici.

Per ogni altra informazione, ti raccomandiamo di seguire la guida che abbiamo pubblicato in questa pagina: come contestare le multe per accesso in ztl.

Il ricorso contro le multe per accesso in ztl rilevate tramite Sirio Ves

Qui a seguire il testo della motivazione relativa alle rilevazioni effettuate tramite dispositivo Sirio Ves, per le multe per accesso in ztl. Si tratta della motivazione che noi stessi utilizziamo per i nostri ricorsi e che fino ad oggi ci ha prodotti numerosissimi accoglimenti

§ Nullità della rilevazione per uso difforme del dispositivo Sirio Ves 1.0: La presunta infrazione di cui al presente verbale risulterebbe essere stata rilevata su corsia riservata ai mezzi pubblici di trasporto tramite dispositivo sirio ves 1.0, omologato con D.M. n. 4020 del 2000, (in seguito sostituito dal D.M. n. 2968 n. 2001). Tuttavia, il suddetto decreto esclude che il dispositivo sirio ves 1.0 possa essere utilizzato per rilevare infrazioni su corsie riservate ai mezzi pubblici di trasporto, in quanto l’omologazione è rilasciata : “per la rilevazione degli accessi dei veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato”. Il dettato del decreto ministeriale è, inoltre, conforme a quanto previsto espressamente dal D.P.R. 22 giugno 1999 n. 250 (richiamato nello stesso decreto di omologazione n. 2968 n. 2001), rubricato “Regolamento recante norme per l’autorizzazione alla installazione e all’esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato, a norma dell’articolo 7, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127”. Pertanto, entrambi i provvedimenti espressamente e concordemente escludono che dispositivo sirio ves 1.0 possa essere utilizzato per rilevare la circolazione in corsie riservate ai mezzi pubblici di trasporto. Neanche implicitamente potrebbe intendersi assimilato il concetto di corsia riservata con quello di zona a traffico limitato, dal momento che il decreto stesso (all’ articolo 2) nel dare la definizione di “zona a traffico limitato” rimanda all’ articolo 3, comma 1, n. 54, e dell’articolo 7, comma 9, del codice della strada (“Definizione di zona a traffico limitato: Zona a traffico limitato: area in cui l’accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli”. Articolo 3, comma 1, n.54). È evidente che la definizione contenuta nel Codice della Strada di zona a traffico limitato in alcun senso ed in alcun verso può essere assimilata a quella di “corsia riservata”. È di elementare logicità che, se le definizioni di “zona a traffico limitato” e di “corsia riservata” non conservassero una propria autonoma riferibilità ad entità tra loro distinte, ciascuna non avrebbe alcuna ragione di esistere rispetto all’altra e delle due definizioni ne resterebbe una unica per entrambe. Escluso che la via presso la quale sarebbe stata rilevata la presunta infrazione possa ritenersi inclusa nel centro storico della città, può, pertanto, concludersi che la Polizia Municipale abbia operato in violazione di legge, praticando un utilizzo assolutamente distorto del dispositivo, contrario alla espressa volontà del legislatore e incompatibile con le caratteristiche tecniche e funzionali ravvisate nel decreto di omologazione. Sulla scorta di tali osservazioni, la rilevazione è da considerarsi nulla e l’infrazione, quindi, inesistente. Quanto sopra è stato costantemente sancito dall’Ufficio del Giudice di Pace di Roma (cfr. ex pluris sent. n. 1607/2009) e rimarcato dalla Suprema Corte secondo la quale il sistema Sirio Ves 1.0 potrebbe essere legittimamente utilizzato per la rilevazione dei transiti sulle corsie preferenziali solo qualora esse coincidano con gli accessi z.t.l. o siano in esse zone ubicate (cfr. ex pluris sent. Corte Cassazione n. 5252/2011). La zona di cui in verbale è evidentemente ultronea rispetto a quella interessata dalle z.t.l. e non è qualificata come area pedonale o di accesso al centro storico.

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