Qualsiasi attribuzione di responsabilità è da ritenersi destituita di fondamento per i casi in cui la presenza di zone a traffico limitato o corsie riservate non sia stata adeguatamente resa visibile dagli specifici segnali di divieto.
Sotto tale aspetto, in base alle norme del Codice della Strada (art. 7/10), infatti, le zone a traffico limitato devono essere indicate mediante appositi segnali ed, in particolare, il varco elettronico deve essere per legge reso noto agli utenti della strada preventivamente da apposita segnaletica la quale, per forma, contenuti e dimensioni, deve essere percepibile da un automobilista che conduca il veicolo alla velocità di 50 km./h., limite per le strade urbane (art. 77 e ss Reg. C.d.S.).
Come confermato anche dalla giurisprudenza di legittimità, un determinato obbligo (o divieto) di comportamento è legittimamente imposto all’utente della strada solo per effetto della visibile apposizione del corrispondente segnale specificamente previsto dalla legge: pertanto, si ritiene che la situazione di illegittimità attinente l’irregolare apposizione di un segnale stradale esoneri il conducente di un veicolo – nel caso di violazione della relativa prescrizione – dalla responsabilità contravvenzionale.
Elemento ancor più rilevante è la distanza a cui deve essere posto il segnale di avviso della ztl. Si parla, in questi casi, di distanza di avvistamento, cioè di una distanza che sia tale da consentire all’automobilista di avere tempestiva conoscenza del divieto, affinché abbia il tempo di poter modificare il proprio percorso senza incorrere nella contravvenzione. La legge prevede una distanza minima a cui debba essere apposto il segnale? Ovviamente si e questa distanza è pari ad 80 metri. Si tratta di una disposizione da non trascurare, giacché, come noto, essa viene puntualmente ignorata dalle amministrazioni comunali, che sono solite apporre il divieto unicamente a ridosso della zona di divieto. Sarà utile, quindi, in sede di ricorso, insistere affinché, nell’assolvimento del proprio onere probatorio, l’ente impositore voglia dimostrare di aver rispettato la distanza minima prescritta dal regolamento di Attuazione del Codice della Strada.
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