L’ordinanza della Cassazione n. 11776/2020 del 18 giugno 2020 finirà citata in tutti i ricorsi redatti dal nostro ufficio legale.
Per comprenderne appieno l’importanza occorre fare un passo indietro…anzi due.
La sentenza 113/2015
In principio, fino a prima del 2015, era oggetto di costante dibattito se per gli autovelox valesse il principio dell’obbligatorietà della taratura: la Cassazione ogni tanto ribaltava il suo orientamento e, a seguire, giudici di pace, tribunali e corti d’appello in tutta Italia, non sapendo che pesci pigliare, sfornavano sentenze che dicevano tutto e il contrario di tutto. Poi è intervenuta la Corte Costituzionale con la storica sentenza n. 113/2015, che ha spazzato via ogni incertezza e ha inciso nella pietra il principio dell’obbligatorietà della taratura.
La sentenza del 2015 ha richiesto che si adattassero anche i prestampati per le multe per eccesso di velocità, utilizzati dai comandi di polizia. Se fino a prima era sorvolabile il riferimento alla taratura, successivamente la prassi che si è diffusa nella modulistica in uso alle forze dell’ordine ha puntato a dare atto che non solo la taratura fosse stata effettuata, ma che fosse anche “regolare”.
Giacché i verbali sono atti pubblici e godono di fede privilegiata, di fronte ad una dicitura del genere pareva non esserci null’altro da poter aggiungere: se nel verbale si attesta che la taratura è stata effettuata e che è stata effettuata “regolarmente”, nulla si può più mettere in discussione. Non potrà, ad esempio, dubitarsi che sia intanto scaduta e non tempestivamente rinnovata, né potrà dubitarsi che sia stata prodotta da autorità di verifica non autorizzati.
L’ordinanza 11776/2020
È a questo punto della storia che interviene l’ordinanza di cui parliamo oggi, l’ordinanza della Cassazione n. 11776/2020 del 18 giugno 2020, con cui è stato fissato il principio che l’attestazione di regolarità non significa un bel nulla e che non esonera, in sede di opposizione, l’organo accertatore dall’onere di dimostrare che l’autovelox fosse stato effettivamente tarato (quando? Da chi? Come?).
Anche prima di questa ordinanza nei nostri ricorsi ci siamo sempre battuti affinché la regolarità della taratura fosse provata e non semplicemente attestata nel verbale: per dirla in breve, i verbali godono di fede privilegiata per i fatti che esprimo, ma non per le valutazioni giuridiche che di soppiatto infilano tra le righe.
Con l’ordinanza della Cassazione n. 11776/2020 del 18 giugno 2020, il principio ha trovato applicazione in riferimento alla taratura, ma la questione è destinata ad estendersi alle altre “verità” attestate nel verbale: omologazione, revisione periodica, verifiche di funzionamento, saranno tutte da provare di volta in volta e non da considerare presupposte e certamente valide perché “così è scritto”.
Della lunga ordinanza, il passaggio che maggiormente ci interessa citare è il seguente:
la dicitura che l’apparecchiatura era ” debitamente omologata e revisionata” non soddisfa le esigenze di affidabilità dell’omologazione e della taratura che sono state individuate dalla Corte costituzionale nella sentenza additiva n. 113/2015 alla base della declaratoria di incostituzionalità dell’articolo 45 comma 6 C.d. S. nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e taratura; è stato chiarito, infatti, successivamente alla sopra richiamata declaratoria di incostituzionalità, che tutte le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura, e che in caso di contestazioni circa l’affidabilità dell’apparecchio il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate (cfr. Cass. 533/2018; id. 32369/2018).