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Multa dopo incidente stradale, ecco quel che accade generalmente e come opporre il verbale.
Lo scenario è più o meno questo: resti vittima di un sinistro stradale (e poco importa di chi sia la responsabilità) salvi per miracolo la pelle, ma il coinvolgimento di altre autovetture o la presenza di feriti pone in allerta le solerti forze dell’ordine che giungono sul posto. Gli agenti di polizia si rendono utili per quel che possono, bloccando o dirigendo il traffico, e intanto assumono le generalità delle persone coinvolte nel sinistro (conducenti, testimoni e chi di passaggio). Passa qualche settimana e ricevi un verbale per guida pericolosa, perché (senza che ne avessi contezza), intanto che annotavano i rilievi del sinistro, gli agenti hanno buttato in aria una monetina per decidere di fosse la colpa dell’evento disastroso.
Sembra assurdo ed effettivamente lo è.
Il punto è che in base ai segni lasciati dalle ruote sull’asfalto o in base alla posizione dei veicoli coinvolti nel sinistro, gli agenti di polizia hanno in qualche modo immaginato di poter ricostruire la dinamica dell’evento e di comprendere con doti di veggenza chi o cosa abbia procurato il disastro, a causa di una condotta di guida poco prudente.
Multa dopo incidente stradale
Si tratta ovviamente di multe che fanno acqua da tutte le parti, che trascurano ogni principio di certezza del diritto e ogni più elementare regola logica. È evidente, infatti, che alcun rilievo potrà mai consentire, a chi non ha materialmente assistito al fatto, di stabilire a posteriori se vi siano state delle effettive responsabilità imputabili ai conducenti dei veicoli, né tanto meno di esprimere un giudizio sull’eventuale pericolosità delle manovre compiute al volante. Ciò perché la dinamica di un sinistro, come di qualsiasi altro fatto umano, può essere assolutamente imprevedibile, come è imprevedibile la posizione di un veicolo che, arrestandosi dopo un testacoda, potrebbe trovarsi rivolto nel senso opposto a quello della circolazione. Agli occhi di chi sopraggiungerà sembrerà semplicemente che il veicolo si trovi contromano, ignorando il testacoda e la traccia d’olio che lo ha provocato, senza che alcuno ne abbia avuto colpa. Alla stessa maniera il segno lasciato sull’asfalto dagli pneumatici può dipendere dalla ruvidezza delle superfici che vengono in frizione dopo una frenata, dalla pendenza della strada, dalla presenza di acqua o di sostanze viscose e da infiniti altri fattori in virtù dei quali due auto alla stessa velocità potrebbero lasciare tracce di gomma tra loro assolutamente differenti (e per “sgommare” basta frenare bruscamente anche ad appena 20 kmh).
Illogicità dei criteri di imputazione dell’illecito
In questi casi, quindi, il verbale che ne deriverà sarà impugnabile, in primo luogo, in quanto dallo stesso emergerà che le forze dell’ordine sono sopraggiunte sul posto dopo il sinistro, senza avervi preso direttamente visione e, molto probabilmente, le deduzioni logiche compiute per l’attribuzione di responsabilità sembreranno poi non tanto logiche, laddove sarà descritta la condotta incriminata.
Omessa contestazione immediata
In secondo luogo, il verbale sarà viziato dall’omessa contestazione immediata della presunta infrazione. Come noto, infatti, l’art. 200 del Codice della Strada pone l’obbligo a carico degli agenti accertatori di effettuare immediatamente la contestazione immediata della violazione al conducente del veicolo, almeno in tutti i casi in cui essa sia materialmente possibile.
È chiaro che la contestazione immediata non sarà possibile per un veicolo lasciato in divieto di sosta (a causa dell’assenza del conducente), né tanto meno sarà possibile per un veicolo in corsa oltre il limite di velocità (per ovvie ragioni di sicurezza stradale), ma quale circostanza avrebbe mai potuto ragionevolmente impedirla, dal momento che il presunto trasgressore era lì fisicamente presente ed ha fornito anche le proprie generalità?
Forma o sostanza?
Non parliamo di cavilli o di semplice forma, ma di sostanza. L’omessa contestazione immediata ha, infatti, privato il presunto responsabile della irripetibile opportunità di spiegare le proprie ragioni difensive, di rilasciare a verbale le proprie dichiarazioni e di rendere gli opportuni chiarimenti circa la dinamica dell’incidente. Si chiama diritto di difesa ed è inviolabile.
Ai fini dell’opposizione sarà sufficiente porre in risalto l’irragionevolezza della motivazione con cui gli agenti accertatori avranno giustificato di non aver potuto contestare l’infrazione al momento. Utilizzando formule tra loro di poco differenti, generalmente in questi casi è indicato che la contestazione immediata non è avvenuta immediatamente, in quanto la dinamica del sinistro sarebbe stata oggetto di una successiva attività di accertamento, che avrebbe portato ad identificare la condotta colpevole del trasgressore solo successivamente all’acquisizione dei rilievi. È, tuttavia, evidente che (fatta eccezione per casi assolutamente particolari), alcuna specifica attività di indagine o di ispezione abbia mai fatto seguito al mero rilievo avvenuto contestualmente all’attività di primo soccorso, sicché nulla avrebbe impedito di redigere il verbale e consegnarlo immediatamente al presunto trasgressore, nel rispetto della legge e dei diritti di quest’ultimo.
Il testo del ricorso
Sulla base di quanto fino ad ora sostenuto, se vuoi far da solo (e rinunciare alla nostra assistenza!) ecco il testo della motivazione che potrai inserire nel tuo ricorso per contestare la multa per guida pericolosa
§ Accertamento avvenuto non contestualmente al sinistro, ma successivamente sulla base di rilievi: Si contesta la presunta infrazione, poiché essa si presumerebbe essere avvenuta sulla base di circostanze non riscontrabili neanche dallo stesso agente accertatore, il quale avrebbe effettuato l’accertamento non contestualmente all’avvenimento, ma in un momento successivo, sulla base dei rilievi del sinistro. Non si intende, pertanto, contestare la veridicità dell’atto pubblico, ma la validità del procedimento cognitivo adottato dall’organo amministrativo, il quale, sulla base di generici rilievi, ha evidentemente ritenuto di poter ricostruire con sufficiente esattezza la dinamica di un sinistro, pur non avendo presenziato allo stesso. Tale valutazione non tiene evidentemente conto delle numerose ed indefinibili variabili che avrebbero potuto condizionare il verificarsi dell’evento, malgrado l’odierno ricorrente abbia prestato diligente osservanza alle norme del Codice della Strada. Tale modalità di accertamento, destituita di fondamento, appare ulteriormente viziata poiché la relativa presunta infrazione non è stata oggetto di immediata contestazione, così impedendo che il sottoscritto potesse offrire una propria versione dei fatti, utile all’esatta ricostruzione del sinistro. Il Codice della Strada, prevede, infatti, che quando oggettivamente possibile, le infrazioni siano sempre immediatamente contestate ai trasgressori. Che la contestazione immediata fosse oggettivamente possibile lo dimostra il fatto stesso che il sottoscritto fosse presente sul posto per fornire le proprie generalità agli agenti di polizia frattanto occorsi.