Di tanto in tanto ci piace parlare dei nostri successi e oggi è la volta di rivolgere i nostri complimenti e ringraziamenti al Giudice di Pace di Imola, che ha accolto le nostre doglianze annullando una multa per eccesso di velocità rilevata mediante SICVe.
La multa in questione è una delle tante (tantissime) che contestiamo ogni giorno per le presunte infrazioni rilevate lungo l’asse autostradale.
Nel ricorso abbiamo chiesto che l’amministrazione opposta, ottemperando al proprio onere probatorio, dimostrasse di aver sottoposto il dispositivo a taratura e alle verifiche di funzionamento periodiche.
La Prefettura si è costituita, ha preso parte all’udienza e ha depositato la documentazione richiesta. Il Giudice, tuttavia, ha rilevato che il verbale di verifica del funzionamento era priva di alcuna sottoscrizione, né autografa, né digitale: un atto, quindi, totalmente anonimo e non fidefacente.
La sentenza della Corte Costituzionale
L’assenza della firma e la inattitudine del documento ad esplicare qualsiasi effetto probatorio, hanno, quindi, indotto il Giudice ha ritenere non soddisfatta la richiesta e, in particolare, a ritenere disatteso il principio dell’obbligatorietà della taratura e delle verifiche di funzionalità, già prescritto dalla nota sentenza della Corte Costituzionale n. 113/2015.
L’onere della prova
La sentenza, tra le tante di cui non facciamo in tempo a dare notizia, ci pare degna di nota per almeno due considerazioni: la prima attiene alla possibilità di estendere questa pronuncia a numerosi altri casi. Per dirla in modo chiaro, fin tanto che la Polizia Stradale di Imola non rettificherà la documentazione in proprio possesso è facile prevedere che tante altre multe siano destinate alla stessa sorte. Resta solo da opporle, seguendo le indicazioni che diamo anche in quest’articolo circa l’onere della prova per le multe per eccesso di velocità. La seconda considerazione è, invece, dedicata allo stesso tempo a chi ci considera degli azzeccagarbugli e a chi pensa che presentare ricorso contro una multa ingiusta sia tempo perso “tanto vincono sempre loro”. Agli uni e agli altri, ai detrattori e ai rassegnati, vale la pena di ricordare che in diritto dietro la forma c’è la sostanza. Una firma mancata può bastare ad annullare un verbale (o molti di più!) perché quella firma ha il valore di conferire fede privilegiata al documento che la precede, rendendo il suo contenuto indubitabile e indiscutibile.