Sent. n. 535/2017 del Tribunale di Belluno: nulle le multe con Scout Speed

autovelox belluno

Il Tribunale di Belluno affronta il tema della illegittimità delle rilevazioni di velocità effettuate tramite gli autovelox denominati Scout Speed. Lo Scout Speed è un particolare tipo di autovelox, la cui peculiarità consiste nell’essere collocato a bordo della vettura civetta della polizia e non sul ciglio della strada. In altri termini, lo scout speed funziona in modo dinamico, effettuando la misurazione della velocità tra le due auto in movimento (quella della polizia da cui parte il raggio laser del misuratore e quella del veicolo oggetto di accertamento).  Proprio per tali ragioni, l’accertamento in modalità automatica non consentirebbe la preventiva installazione della segnaletica di preavviso dell’autovelox.

Ma è possibile effettuare legittimamente la rilevazione della multa per eccesso di velocità senza la segnaletica di preavviso dell’autovelox? Secondo il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 535/2017 che qui di seguito pubblichiamo nel suo testo integrale, assolutamente no. In effetti, a leggere il D.M. 282/2017 si direbbe di si, ma in realtà sul punto la norma che prevale è l’art. 142, comma 6, che non prevede alcuna deroga al principio generale della presegnalazione dell’autovelox.

La sentenza in commento è sicuramente di grandissimo interesse, giacché i principi che enuncia sono destinati a riflettersi per ogni multa per eccesso di velocità rilevata tramite autovelox Scout Speed.

Sentenza n. 535/2017 pubbl. il 12/10/2017 RG n. 99/2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI BELLUNO

Il tribunale di Belluno in composizione monocratica, nella persona del giudice U. Giacomelli, nella causa d’appello iscritta al n. 99/2017 R.G., promossa con atto di citazione depositato in data 20.1.2017 da Comune di Feltre, con l’avv. ***, per procura a margine del ricorso

– appellante –

Contro *** , con l’avv. *** del Foro di Treviso, per procura a margine della comparsa di costituzione in appello

– appellato –

oggetto: appello avverso la sentenza n. 142/2016 del giudice di pace di Belluno

ha pronunciato

SENTENZA

sulle conclusioni formulate dalle parti all’udienza del 12.10.2017

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con atto di citazione depositato in data 20.1.2017 il Comune di Feltre ha convenuto in giudizio davanti al tribunale di Belluno, proponendo appello avverso la sentenza n. 142/2016 del giudice di pace di Belluno, depositata in data 20.6.2016 e non notificata: l’appellante ha formulato specifici motivi di gravame chiedendo che, in riforma dell’impugnata sentenza, sia rigettato il ricorso proposto da e sia accertata e dichiarata la validità del verbale di accertamento di violazione stradale n. VX455 (Reg. Cron. 2697/2015) notificato al sig. *** in data 18.12.2015.

Si è costituito l’appellato, opponendosi all’accoglimento dell’appello principale e proponendo appello incidentale subordinato, nella parte in cui il primo giudice non ha accolto le censure relative all’illegittimità dell’accertamento effettuato perché lo strumento impiegato non è stato omologato né risulta essere stato sottoposto alle verifiche periodiche di conformità e taratura. Il giudice ha fissato l’udienza del 12.10.2017 per la discussione, all’esito della quale ha dato lettura della decisione.

2.- Ciò premesso, va innanzitutto rilevato che -nei giudizi di opposizione a ordinanza-ingiunzione per sanzione amministrativa, attesa l’applicazione del rito del lavoro disposta dagli artt. 2 e 6 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, la sentenza del giudice di pace è impugnabile con appello” (v. Cass. 13.5.2014 n. 10369; cfr. Cass. 10.7.2014 n. 15827).

In particolare, come ha chiarito la Corte di cassazione a sezioni unite, con la sentenza n. 3308 del 13.2.2014, D.Lgs. n. 150 del 2011 ha disposto l’abrogazione della 1. n. 689 del 1981, art. 22, commi dal 2 al 7, artt. 22-bis e 23 e ha stabilito che i giudizi di opposizione ad ordinanza-ingiunzione e quelli di opposizione a verbali di accertamento di violazioni del codice della strada, introdotti dopo la data di entrata in vigore del citato decreto legislativo (6 ottobre 2011), siano regolati dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del medesimo decreto legislativo. L’art. 2 del medesimo decreto legislativo, infatti, dispone, al primo comma, che “nelle controversie disciplinate dal Capo 2 (rubricato “Delle controversie regolate dal rito del lavoro”), non si applicano, salvo che siano espressamente richiamati, l’art. 413 c.p.c., l’art. 415 c.p.c., comma 7, artt. 417, 417-bis, 420-bis c.p.c., art. 421 c.p.c., comma 3, artt. 425, 426, 427 c.p.c., art. 429 c.p.c., comma 3, art. 431 c.p.c., dal comma 1 al comma 6, art. 433 c.p.c., art. 438 c.p.c., comma 2, e art. 439 c.p.c.”; il che comporta che alle medesime controversie siano invece applicabili le disposizioni del codice di rito concernenti la disciplina dell’appello, ad eccezione di quelle di cui all’art. 433, concernente la individuazione del “giudice d’appello”, all’art. 438, comma 2, contenente il rinvio all’art. 431, in tenia di esecutorietà della sentenza, e all’art. 439, concernente il cambiamento del rito in appello. In particolare, l’indubbia applicabilità al giudizio di cui all’art. 6 dell’art. 434 c.p.c., che, sotto la rubrica “Deposito del ricorso in appello”, individua il contenuto dell’atto introduttivo del giudizio di appello, che deve, appunto, essere il ricorso, implica, non solo che le sentenze emesse nei giudizi di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6 (ma analoghe considerazioni valgono per quelle di cui all’art. 7 in tema di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada) siano appellabili, ma che l’appello debba essere proposto nella forma del ricorso, con le modalità e nei termini ivi previsti”.

Anche secondo le più recenti decisioni della giurisprudenza di legittimità, “nel giudizio di opposizione a ordinanza ingiunzione o a verbale di accertamento d’infrazione stradale — in quanto regolato dal rito del lavoro ai sensi degli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 150 del 2011 — l’appello deve essere proposto nella forma del ricorso, con le modalità e nei termini previsti dall’art. 434 c.p.c.” (v. Cass. ord. 2.11.2015 n. 22390; con riferimento ai giudizi di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, introdotti nella vigenza dell’art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, come modificato dall’art. 26 del d.lgs. 2 febbraio 2006. n. 40, prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, v. Cass. sez. un. 10.2.2014 n. 2907, secondo cui “l’appello deve essere proposto nella forma della citazione e non già con ricorso, trovando applicazione, in assenza di una specifica previsione normativa per il giudizio di secondo grado, la disciplina ordinaria di cui agli artt. 339 ss. c.p.c.; l’appello avverso sentenze in materia di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, pronunciate ai sensi dell’art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in giudizi iniziati prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, ove erroneamente introdotto con ricorso anziché con citazione, è suscettibile di sanatoria, a condizione che nel termine previsto dalla legge l’atto sia stato non solo depositato nella cancelleria del giudice, ma anche notificato alla controparte, non trovando applicazione il diverso principio, non suscettibile di applicazione al di fuori dello specifico ambito, affermato con riguardo alla sanatoria delle impugnazioni delle deliberazioni di assemblea di condominio spiegate mediante ricorso, e senza che sia possibile rimettere in termini l’appellante, non ricorrendo i presupposti della pregressa esistenza di un consolidato orientamento giurisprudenziale poi disatteso da un successivo pronunciamento”). Infatti. -il giudizio di opposizione a verbale di accertamento di violazione di norme del codice della strada, instaurato successivamente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2011. è soggetto al rito del lavoro, sicché l’appello avverso la sentenza di primo grado, da proporsi con ricorso, è inammissibile ove l’atto sia stato depositato in cancelleria oltre il termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica della sentenza o, in caso di mancata notifica, nel termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., senza che incida a tal fine che l’appello sia stato irritualmente proposto con citazione, assumendo comunque rilievo solo la data di deposito di quest’ultima” (v. Cass. 11.12.2015 n. 25061; cfr. Cass. 17.1.2017 n. 1020: -nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione o a verbale di accertamento d’infrazione stradale — in quanto regolato dal rito del lavoro ai sensi degli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 150 del 2011 — l’appello va proposto nella forma del ricorso, con le modalità e nei termini previsti dall’art. 434 c.p.c., sicché, ove il gravame sia erroneamente introdotto con citazione, quest’ultima deve essere non solo notificata, ma anche depositata nel termine di sei mesi”). Nel caso in esame, l’appello avverso la sentenza n. 142/2016, depositata in data 20.6.2016 e non notificata, è stato proposto con atto di citazione consegnato in data 16.1.2017 all’ufficiale giudiziario per la notifica (ricevuta dal destinatario il 20.1.2017) e depositato in cancelleria in data 20.1.2017 (come risulta dall’attestazione apposta dal Cancelliere, in data 30.3.2017, sul retro della nota di iscrizione a ruolo, mentre la data 26.1.2017, in calce alla nota, riguarda il controllo di regolarità del contributo unificato), e quindi — tenuto conto della sospensione dei termini nel periodo feriale (v. Cass. ord. 10.5.2017 n. 11478: “le controversie in tema di opposizione a verbale di accertamento di violazione del codice della strada sono soggette alla sospensione feriale dei termini, poiché l’esclusione prevista dall’art. 3 della 1. n. 742 del 1969 per le controversie di lavoro si riferisce alla natura della causa e non al rito da cui essa è disciplinata”) — il deposito dell’atto d’appello è avvenuto nel rispetto del termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. (v. Cass. 4.10.2013 n. 22699: “per i termini mensili o annuali, fra i quali è compreso quello di decadenza dall’impugnazione ex art. 327 c.p.c., si osserva, a norma degli artt. 155. 2° comma, c.p.c. e 2963, 4° comma, c.c., il sistema della computazione civile, non “ex numero” bensì “ex nominatione dierum“, nel senso che il decorso del tempo si ha, indipendentemente dall’effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale; analogamente si deve procedere quando il termine di decadenza interferisca con il periodo di sospensione feriale dei termini: in tal caso, infatti, al termine annuale di decadenza dal gravame, di cui all’art. 327. l° comma, c.p.c.. devono aggiungersi 46 giorni computati “ex numeratione dierum“, ai sensi del combinato disposto dell’art. 155. 1° comma, stesso codice e dell’art. 1, 1° comma. della legge 7 ottobre 1969, n. 742, non dovendosi tenere conto dei giorni compresi tra il primo agosto e il quindici settembre di ciascun anno per effetto della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale. Ne consegue che si verifica il doppio computo del periodo feriale nell’ipotesi in cui, dopo una prima sospensione, il termine iniziale non sia decorso interamente al sopraggiungere del nuovo periodo feriale – cfr. Cass. 31.8.2015 n. 17313, Cass. ord. 11.5.2017 n. 11758: -ai fini della determinazione della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale – nella specie, per il computo del termine di impugnazione cd. lungo, ex art. 327, 1° comma. c.p.c. – la modifica di cui all’art. 16, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, conv., con modif., dalla I. n. 162 del 2014, che, sostituendo l’art. 1 della 1. n. 742 del 1969, ha ridotto il periodo di sospensione da 46 giorni a 31 giorni – dall’i al 31 agosto di ciascun anno – trova applicazione, in mancanza di una disciplina transitoria, a partire dalla sospensione dei termini relativa al periodo feriale dell’anno solare 2015, non rilevando, a tal fine, la data dell’impugnazione o quella di pubblicazione della sentenza”). In ogni caso, va rilevato che, a norma dell’art. 4, 5° comma, del D.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dal rito del lavoro, “gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento. Restano ferme le decadenze e le preclusioni maturate secondo le norme del rito seguito prima del mutamento”. Deve dunque ritenersi che l’appello, introdotto con atto di citazione consegnato per la notifica all’ufficiale giudiziario in data 16.1.2017 e depositato in cancelleria in data 20.1.2017 (v. Cass. 20.4.2010 n. 9329, Cass. 29.1.2016 n. 1662, Cass. 15.2.2017 n. 4020), sia stato proposto nel rispetto del termine di cui all’art. 327 c.p.c.. 3.- Quanto al merito dell’impugnazione, l’appellante ha dedotto che, con il ricorso in opposizione proposto in primo grado, il sig. la impugnato la sanzione irrogatagli, per violazione dell’art. 142, 8° comma, c.d.s.. deducendo sei autonomi motivi di opposizione: 1) rilevamento con apparecchiature non sottoposte a verifica periodica e taratura; 2) mancata dimostrazione della corretta funzionalità del dispositivo; 3) nullità per lesione dell’art. 3 Costituzione; 4) tenuità del fatto; 5) mancata presegnalazione della postazione di rilevamento; 6) illegittima rilevazione frontale della infrazione. Il giudice di pace di Belluno, esaminati i motivi, ha accolto il ricorso ritenendo fondata la censura riguardante l’obbligo di presegnalazione della postazione di rilevamento, obbligo che non sarebbe stato rispettato da parte della Polizia Locale di Feltre. L’Ente appellante ha censurato la decisione con riferimento all’inesatta individuazione ed interpretazione delle norme che regolano la fattispecie ed all’erronea applicazione della disciplina del rapporto giuridico dedotto in giudizio. Le censure, che per la loro connessione logico-giuridica debbono essere esaminate congiuntamente, sono infondate e debbono essere rigettate. Va premesso che il sig. ha proposto ricorso avverso il verbale di accertamento di violazione stradale, notificato in data 18.12.2015, per inosservanza dell’art. 142, 8° comma, del divo 30.4.1992 n. 285, poiché, alla guida del veicolo targato ES518FB. viaggiava alla velocità netta accertata di 85 km/h. in un tratto stradale ove la velocità massima consentita era invece di 70 km/h, superando il limite massimo di oltre 10 km/h, violazione accertata a mezzo di dispositivo denominato -Scout speed”, omologato dal Ministero Lavori Pubblici con decreto n. 1323 in data 8.11.2012, installato a bordo dei veicolo in dotazione al Comando dei Vigili Urbani del Comune di Feltre, modello Fiat Bravo targato YA512AL.

Tale dispositivo elettronico permette di accertare le violazioni relative al superamento dei limiti di velocità, sia nel caso in cui gli agenti si trovino ad inseguire l’autovettura-bersaglio, sia nel caso in cui quest’ultima venga incrociata frontalmente dalla pattuglia. Il decreto del Ministero dei Trasporti del 15.8.2007, che disciplina la misurazione della velocità in base agli strumenti all’epoca disponibili, prevede che -le disposizioni degli articoli I e 2 non si applicano per i dispositivi di rilevamento della velocità installati a bordo di veicoli per la misura della velocità in maniera dinamica, ovvero ad inseguimento- (v. art. 3). Secondo l’Ente appellante. tale disposizione esonera espressamente gli strumenti di rilevamento della velocità con modalità -dinamica” dall’obbligo di presegnalazione. In particolare, la fonte normativa, già contenuta nel D.M. 15.8.2007. è stata ora novellata dal D.M. 13.6.2017 n. 282, il quale, all’art. 7.3 dell’allegato 1, così dispone: -nessuna preventiva segnalazione è prevista per i dispositivi di rilevamento della velocità installati a bordo di veicoli per la misura della velocità in movimento, anche ad inseguimento.” Il Comune di Feltre ha sostenuto che il dato letterale della disposizione. con l’attuale locuzione “anche ad inseguimento” (che ha sostituito la precedente “ovvero ad inseguimento”), non dovrebbe lasciare alcun margine di interpretazione,. superando la soluzione interpretativa cui è pervenuto il primo giudice, il quale ha ritenuto che la dicitura -…ovvero ad inseguimento” dovesse intendersi in senso specificativo e non alternativo, e cioè escludendo l’obbligo di presegnalazione solo per i dispositivi che rilevano la velocità inseguendo il veicolo antistante. Ad avviso dell’appellante, il termine -dinamico”, contenuto nell’art. 3 del D.M. del 15.8.2007, ricomprenderebbe ogni strumento di rilevamento non statico, sia che la rilevazione della velocità avvenga ad inseguimento sia che avvenga frontalmente: poiché lo “Scout speed” è uno strumento che opera a 360° – potendo rilevare le violazioni sia incrociando i veicoli, sia seguendoli – la lettera della disposizione normativa non potrebbe essere interpretata in modo restrittivo, come invece ha fatto il primo giudice, ma dovrebbe necessariamente essere estesa a tutte le modalità dinamiche di rilevamento, senza alcuna distinzione. L’appellante ha anche richiamato due decisioni del tribunale di Rovigo (sentenze n. 1023/2016 del 22.11.2016 e n. 186/2017 del 3.3.2017), che hanno interpretato l’art. 3 del D.M. 15 agosto 2007 nel senso di includere il dispositivo “Scout speed- nel novero degli strumenti di rilevazione della velocità per i quali si non applica l’obbligo di presegnalazione, osservando che “nella dizione dinamico debba ritenersi ricompreso ogni strumento di rilevazione non statico, sia che la rilevazione avvenga da tergo ad inseguimento sia che essa avvenga frontalmente”. e ciò sul presupposto che la presegnalazione sarebbe “incompatibile con la modalità di rilevamento”. Ciò premesso, va rilevato che l’art. 142 del codice della strada, dettato in tema di “Limiti di velocità”, dispone, al comma 6 bis (inserito dal decreto legge 3 agosto 2007 n. 117 convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 2007 n.160), che “Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno”. La disposizione, nel prevedere l’obbligo generale di preventiva segnalazione, si riferisce indistintamente a tutte le “postazioni di controllo sulla rete stradale-, quindi ricomprendendo sia le postazioni fisse sia le postazioni mobili, nelle quali vanno ricomprese anche le postazioni -dinamiche” o in movimento, sebbene non ancora esistenti all’epoca di entrata in vigore della disposizione. Ne consegue che le “modalità di impiego”, già stabilite dell’art. 3 del D.M. 15.8.2007, ed ora dall’art. 7.3 dell’allegato I del D.M. 13.6.2017, n. 282 – secondo il quale “nessuna preventiva segnalazione è prevista per i dispositivi di rilevamento della velocità installati a bordo di veicoli per la misura della velocità in movimento, anche ad inseguimento” – non possono derogare, in quanto introdotte con una fonte subordinata, all’obbligo di preventiva segnalazione. previsto in via generale da un atto normativo di grado legislativo, quale l’art. 142, comma 6 bis, del codice della strada (d.l.vo 30.4.1992 n. 285). Del resto, non può sostenersi che i rilevamenti della velocità in movimento non necessitano di preventiva segnalazione perché tale condotta risulterebbe materialmente inesigibile: in realtà lo stesso art. 1 del D.M. 15.8.2007. nel prevedere che -Le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità sulla rete stradale possono essere segnalate: a) con segnali stradali di indicazione, temporanei o permanenti, h) con segnali stradali luminosi a messaggio variabile, c) con dispositivi di segnalazione luminosi installati su veicoli” stabilisce, al 4° comma, che “i dispositivi di segnalazione luminosi di cui al comma 1, lettera c), sono installati a bordo di veicoli in dotazione agli organi di polizia stradale o nella loro disponibilità. Attraverso messaggi luminosi, anche variabili, sono riportate le iscrizioni di cui al comma 2. Se installati su autovetture le iscrizioni possono essere contenute su una sola riga nella forma sintetica: “controllo velocità” ovvero “rilevamento velocità””. E’ quindi evidente che la preventiva segnalazione risulta comunque possibile, potendo essere attuata mediante cartelli stradali, permanenti o temporanei (idonei ad informare gli automobilisti che nel territorio comunale è in funzione il dispositivo dinamico di rilevamento della velocità denominato “Scout speed”), oppure mediante dispositivi installati su veicoli, che rendano ben visibile la postazione (dinamica) di controllo. Nella sostanza, la previsione dell’art. 3 del D.M. 15.8.2007, ed ora dell’art. 7.3 dell’allegato 1 del D.M. 13.6.2017, n. 282 — che esonera dall’obbligo di preventiva segnalazione i dispositivi di rilevamento della velocità installati a bordo di veicoli in movimento — non trova alcuna ragionevole giustificazione, traducendosi in un’inammissibile deroga ad un obbligo di carattere generale stabilito con disposizione normativa di rango primario (cfr. Giudice di pace di Firenze, 8.3.2016 n. 654; Giudice di pace di Reggio Emilia, 1.3.2017 n. 286). In effetti, l’attuale modalità di utilizzo dello “Scout speed” comporta un rilevamento della velocità che, di fatto, prescinde sia dalla normativa generale in materia di presegnalazione obbligatoria, sia dalle disposizioni in materia di obbligo di contestazione immediata. Come ha osservato il primo giudice — poiché. in via di principio, è richiesta l’immediata contestazione dell’infrazione al conducente del veicolo che procede oltre i limiti di velocità — è consentito rilevare in movimento la velocità di un veicolo, per poi fermarlo e contestare immediatamente la violazione, ma laddove ciò non avvenga diviene necessario preavvertire i conducenti, mediante segnalazione preventiva e ben visibile. dell’utilizzo della postazione mobile di controllo della velocità. Il dispositivo Scout speed costituisce indubbiamente un valido strumento per individuare gli autoveicoli privi di copertura assicurativa o non sottoposti alla revisione obbligatoria ma, laddove tale dispositivo venga invece utilizzato per controllare il rispetto dei limiti di velocità stradale, diviene necessario applicare le regole previste per tutti i rilevamenti eseguiti con dispositivi aventi quella medesima funzione (quali, ad esempio, gli autovelox e tele laser), rilevamenti che debbono essere preannunciati ai conducenti con sufficiente anticipo, mediante idonea segnalazione stradale (con cartelli permanenti, o anche soltanto temporanei, o eventualmente mediante display per messaggi luminosi con i quali è possibile informare, ai sensi dell’art. 1 del D.M. 15.8.2007 che a bordo del veicolo è stato installato un dispositivo “Scout speed”). Come ha precisato la Corte di cassazione (in tema di accertamento di violazioni dei limiti di velocità compiuto a mezzo di apparecchiatura denominata “autovelox”). le disposizioni che impongono di dare preventiva informazione agli automobilisti dell’installazione dei dispositivi tecnici di controllo non prevedono un obbligo rilevante esclusivamente nell’ambito dei servizi organizzativi interni della pubblica amministrazione, ma sono finalizzate -ad informare gli automobilisti della presenza dei dispositivi di controllo medesimi, onde orientarne la condotta di guida e preavvertirli del possibile accertamento di infrazioni, con conseguente nullità della sanzione eventualmente irrogata in violazione di tale previsione” (v. Cass. 29.7.2016 n. 15899; cfr. Cass. 26.3.2009 n. 7419, Cass. ord. 13.1.2011 n. 680). Non sarebbe quindi ragionevole derogare a tale principio generale nel caso di utilizzo di strumenti di controllo in movimento. Poiché, nel caso in esame. è pacifico che l’utilizzo del dispositivo “Scout speed”, per il rilevamento della velocità, sia avvenuto in assenza di preventiva segnalazione. la decisione impugnata ha correttamente accolto il ricorso, e la censura formulata dall’appellante risulta dunque infondata. In conclusione, l’appello non può trovare accoglimento e va quindi rigettato, con conferma della sentenza impugnata, restando conseguentemente assorbite le censure sollevate con l’appello incidentale subordinato. In considerazione del contrasto giurisprudenziale esistente sulle questioni esaminate, sussistono gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese del grado, dovendosi comunque dare atto della sussistenza dell’obbligo di pagamento, a carico dell’appellante principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma dell’art. 13, comma I quater, del D.P.R. 30.5.2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228 (v. Cass. ord. 13.5.2014 n. 10306; cfr. Cass. sez. un. 18.2.2014 n. 3774; Cass. 14.3.2014 n. 5955).

P. Q. M.

Il tribunale di Belluno in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa d’appello proposta con atto di citazione depositato in data 20.1.2017, così provvede:

1) rigetta l’appello e conferma l’impugnata sentenza n. 142/2016 del giudice di pace di Belluno;

2) compensa integralmente le spese processuali tra le parti, dando atto della sussistenza dell’obbligo di pagamento, a carico dell’appellante principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma dell’art. 13, comma I quater, del D.P.R. 30.5.2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228.

Così deciso in Belluno. 12.10.2017

Il giudice Umberto Giacomelli

La presente sentenza è stata pronunciata dopo la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, e la stessa, di cui è stata data lettura in udienza, viene immediatamente depositata in cancelleria e si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene. Belluno, 12.10.2017

Il giudice U. Giacomelli

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