Passare con il rosso senza occupare l’incrocio

semaforo

Il Codice della Strada inequivocabilmente considera in infrazione il veicolo che oltrepassa la striscia trasversale di arresto posta sulla carreggiata, in prossimità dell’intersezione regolata da semaforo. Invero, l’art. 41, comma 11, C.d.S., prescrive testualmente che “durante il periodo di accensione della luce rossa, i veicoli non devono superare la striscia di arresto” e, a sua volta, l’art. 146, comma 3, C.d.S., sanziona chi viola il predetto precetto, disponendo che “Il conducente del veicolo che prosegue la marcia, nonostante che le segnalazioni del semaforo o dell’agente del traffico vietino la marcia stessa, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 167 ad euro 665”.

La formulazione delle predette norme non lascia spazio ad alcun dubbio, sicché l’infrazione si realizza al momento del semplice superamento della linea di arresto disegnata sull’asfalto, e ciò pur nella diversità delle situazioni prospettabili nella realtà. Si pensi, ad esempio, all’utente della strada che abbia oltrepassato, anche di poco, la striscia bianca posizionata appena prima del semaforo, o che abbia arrestato il veicolo dopo la palina semaforica senza accedere nell’area di intersezione, ovvero impegni l’intersezione, oppure l’attraversi del tutto. Si tratta di situazioni tutte riconducibili all’infrazione disciplinata dagli artt. 41, comma 11, e 146, comma 3, C.d.S., il cui accertamento è consentito, ai sensi dell’art. 201 C.d.S., anche mediante sistemi di rilevazione automatica, ossia attraverso l’utilizzo di apposita apparecchiatura fotografica e senza la necessaria presenza di agenti operanti. Tali dispositivi, per poter essere legittimamente impiegati, necessitano della preventiva omologazione da parte di appositi decreti dirigenziali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, i quali indicano le condizioni necessarie affinché si possa procedere alla contestazione differita dell’infrazione. In particolare, fondandosi l’accertamento dell’infrazione esclusivamente sui rilievi fotografici eseguiti automaticamente dai sistemi elettronici di controllo, si impone una prova rigorosa della responsabilità del trasgressore che deve emergere da “prove sufficienti” – secondo quanto disposto dall’art. 6, comma 11, e dall’art. 7, comma 10, D.Lgs. n. 150 del 2011 – la cui sussistenza, nel caso concreto, dipende dalla idoneità della documentazione fotografica a rappresentare il momento storico della violazione del semaforo rosso.

In particolare, l’infrazione di cui ai richiamati artt. 41, comma 11 e 146, comma 3, C.d.S. deve essere accertata da almeno due fotogrammi che rappresentino rispettivamente, uno, l’atto del superamento della linea d’arresto da parte del veicolo e, l’altro, il veicolo in infrazione circa al centro dell’intersezione controllata. In altri termini, affinché l’accertamento possa ritenersi correttamente operato, lo strumento di rilevazione automatica dell’infrazione, oltre a rendere visibile la panoramica dell’intersezione controllata e la lanterna semaforica che ne regola l’attraversamento, deve fotografare il veicolo prima e dopo la linea di arresto posta sulla carreggiata in costanza di luce rossa semaforica. Ove manchi la doppia documentazione fotografica non può esservi certezza della infrazione contestata e, pertanto, non emergendo prove sufficienti della responsabilità del trasgressore, il verbale deve essere annullato.

passare con il rosso

Sentenza del Giudice di Pace di Trani n. 224 del 02/09/2021

Tali sono le conclusioni cui è pervenuto il Giudice di Pace di Trani in un’interessante sentenza, la n. 224 del 02/09/2021, con la quale il decidente accoglieva l’opposizione proposta da un automobilista avverso la sanzione per passaggio con il rosso, ex art. 146, comma 3, C.d.S., emessa dalla Polizia Locale, chiedendone, previa sospensione, l’annullamento.

In specie, il giudice rilevava l’insufficienza della documentazione fotografica prodotta a costituire prova della violazione contestata, stante che dalla stessa non emergesse «che l’auto in questione avesse superato la zona centrale dell’incrocio; anzi si intuisce … che l’auto fosse ferma ‘in sicurezza’ di poco oltre la linea dell’arresto senza attraversare l’incrocio al fine di consentire alla moto proveniente dal senso inverso di completare la manovra di svolta a sinistra. Peraltro, dall’esame complessivo di entrambe le foto risulta che la zona dell’incrocio fosse stata interessata da “intralcio della circolazione” le cui cause non sarebbero state accertate e comunque nemmeno potrebbero imputarsi all’auto del ricorrente».

Appare innegabile il rilievo attribuito dal giudice onorario al dato della inidoneità, nel caso concreto, dei fotogrammi prodotti a dimostrare con sufficiente certezza l’infrazione contestata: la circostanza che l’automobilista non avesse superato la zona centrale dell’incrocio arrestandosi, invece, di poco oltre la linea bianca trasversale, unitamente alla considerazione di una situazione di intralcio alla circolazione non imputabile alla condotta dell’opponente, infatti, inducevano il giudice a ritenere non sufficientemente provata la responsabilità del trasgressore il quale, ad esempio, avvedutosi delle condizioni di intralcio della circolazione, ben avrebbe potuto essere indotto ad arrestare la marcia del veicolo bruscamente, per un’erronea valutazione dei tempi di frenata. Ciò che emerge nella sentenza in esame è la valorizzazione delle peculiarità che caratterizzano il caso concreto, in un’ottica di condivisibile ragionevolezza delle motivazioni addotte a fondamento della decisione in merito all’insufficienza delle prove atte a dimostrare la responsabilità dell’opponente.

Di talché, richiamando il summenzionato art. 6, comma 11, del D.Lgs. n. 150 del 2011, nonché il principio di cui all’art. 2697 c.c., che impone alla parte che vuol far valere un diritto in giudizio l’onere di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, il giudice disponeva l’annullamento dell’ordinanza ingiunzione impugnata e del verbale presupposto.

Passare col rosso punti

Il passaggio con il semaforo rosso comporta due tipi di sanzione, ovvero quella pecuniaria e quella accessoria (relativa alla decurtazione dei punti dalla patente):

  • la sanzione pecuniaria varia se l’infrazione è stata commessa di giorno o durante le ore serale. Nel primo caso, quando le infrazioni sono commesse di giorno, la multa è di (circa) 167 euro; nel secondo caso il costo delle infrazioni semaforiche sarà pari a (circa) 222 euro.
  • la sanzione accessoria, comporta inoltra la decurtazione di sei punti della patente e la sospensione della patente stessa, da uno a tre mesi, per il caso in cui l’infrazione sia reiterata nel corso di due anni.

In realtà, come abbiamo già illustrato nel corso dell’articolo, nella maggior parte dei casi, l’infrazione per passaggio con semaforo rosso è generalmente accertata mediante dispositivi elettronici. Ciò comporta che in altrettanti casi, l’infrazione non sarà contestata immediatamente al conducente, ma sarà notificata per posta al proprietario del veicolo. Sarà, quindi, onere del proprietario comunicare chi fosse alla guida ai fini della decurtazione dei punti della patente.

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§ Preventiva contestazione dei rilievi fotografici eventualmente prodotti dall’organo accertatore: Lì dove, nell’assolvimento del proprio onere probatorio, l’amministrazione opposta offrisse prova dei riscontri fotografici in suo presunto possesso, se ne contesta preventivamente ogni risultanza per il caso in cui, da tali riscontri, emergesse che il veicolo al momento del presunto accertamento non impegnava la zona centrale dell’incrocio, ma era in realtà fermo poco oltre la linea bianca trasversale. In tale ipotesi, è evidente che in alcun modo l’agente accertatore potrebbe essere in grado di desumere dalla semplice analisi dei riscontri fotografici la responsabilità del trasgressore. Infatti, è chiaro che un fotogramma non può riprodurre la rapida sequenza dinamica che si svolge innanzi all’automobilista che, potrebbe non aver valutato correttamente i tempi di frenata oppure essere stato costretto a fermarsi (ad esempio per far passare veicoli come ambulanze o altri veicoli ad alta velocità). Dunque, l’unico elemento che si ritiene possa sostenere la valutazione di chi sia chiamato a dirimere la questione, consiste nella dichiarazione di disconoscimento resa dal ricorrente e dalla sua diligenza dimostrata dalla produzione del presente scritto difensivo. Ciò che si intende mettere in discussione non è certo la valenza probatoria del verbale (per far ciò occorrerebbe una querela di falso), ma, considerata la particolarità della fattispecie, l’inadeguatezza degli strumenti offerti ad ausilio delle forze dell’ordine, per la formazione del loro esatto convincimento circa la sussistenza della condotta da sanzionare. Quanto fino ad ora si è sostenuto è conforme a quanto ha stabilito il Giudice di Pace di Trani, con la sentenza n. 224/2021, ove è stato nuovamente ribadito il principio in ragione del quale la documentazione fotografica prodotta dall’organo accertatore è da considerarsi insufficiente ai fini della contestazione dell’infrazione per attraversamento dell’incrocio, poiché da essa “non emerge che l’auto in questione avesse superato la zona centrale dell’incrocio, anzi si intuisce (essendo le immagini state prodotte in bianco e nero) che l’auto fosse ferma ‘in sicurezza’ di poco oltre la linea dell’arresto senza attraversare l’incrocio”. Nel caso del quo, disponendo l’annullamento del verbale per assenza di elementi probatori, il magistrato onorario ha, inoltre, sottolineato come “l’onere di dimostrare la sussistenza della violazione incomba, ex art. 2697 c.c., necessariamente sull’organo accertatore (nemmeno presente sul posto al momento della violazione) laddove affermi la responsabilità del conducente”.

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4 risposte

  1. l’ENNESIMO FURTO LEGALIZZATO , IO CAPISCO LA MULTA E PUNTI PER IL PASAGGIO CON IL SEMAFORO ROSSO , MA ESSERE FERMI OLTRE LA LINEA DI ARRESTO E PRENDERE 167,00 € DI MULTA E DECURTAZIONE DI 6 PUNTI E’ UN FURTO

  2. Ennesio furto legalizzato , passare con il semaforo rosso è una cosa , ed è giusto essere multati per questo , si crea una situazione di pericolo

    ma essere fermo oltre la linea bianca quale pericolo comporta ? si è fermi!!

    e prendere 167,00 € di multa più 6 punti di patente direi proprio che è un furto

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