Equitalia: istanza di autotutela

Equitalia fa un passo verso i cittadini, o almeno ci prova. Anziché limitarsi semplicemente a strozzare i contribuenti, adesso mostra di voler essere anche più disponibile ad accoglierne le istanze di autotutela.
Ma cos’è l’istanza di autotutela? L’istanza di autotutela è la domanda bonaria (e non giudiziale) che il contribuente può inviare all’ente di riscossione al fine di contestare la legittimità della pretesa creditoria. Si può rivolgere questa istanza in tutti i casi in cui la cartella mostri palesi motivi di nullità, ad esempio perché il credito si è prescritto o è stato annullato il titolo in virtù del quale è azionata la richiesta di pagamento.
Proprio in riferimento a questi casi d palese e manifesta nullità si parlava, infatti, in passato di “cartelle pazze” ovvero di quelle cartelle che, seppure palesemente infondate, oneravano il cittadino di doversi azionare per ottenerne l’annullamento. Oggi Equitalia assicura che, complice il maggiore e migliore utilizzo dei controlli informatici, i casi in cui vengano notificate cartelle esattoriali assolutamente nulle sono più rari. A dirla tutta, considerando che qui ne facciamo annullare a centinaia ogni mese siamo del parere che le cose non stiano proprio così e che Equitalia perseveri nel fare un uso troppo disinvolto degli strumenti e dei privilegi di cui gode per la riscossione coattiva dei crediti.L’istanza di autotutela va presentata entro novanta giorni dalla notifica della cartella esattoriale. Si può presentare a mani presso lo sportello, inviare mediante raccomandata oppure attraverso il sito. Abbiamo fatto qualche prova per vedere come trasmettere la documentazione on line: è necessario generare un unico file in formato pdf contenente:

    • la cartella di pagamento che vogliamo contestare;
    • il documento in virtù del quale riteniamo che la cartella sia illegittima (ad esempio se la cartella fosse originata da una multa potrà trattarsi della sentenza di annullamento o della ricevuta di avvenuto pagamento);
    • un nostro documento d’identità.

Per inoltrare la domanda è poi disponibile un modulo da compilare on line in cui sono richieste le nostre informazioni anagrafiche e gli estremi della cartella esattoriale. Non abbiamo potuto completare il test poiché al momento il sito di Equitalia non funziona a meraviglia. Abbiamo provato per un paio di giorni, ma non risulta possibile terminare la compilazione del modulo. Siamo fiduciosi sperando si tratti di un malfunzionamento temporaneo.

Restano comunque da valutare un paio di aspetti:

  • Ai sensi della Legge di Stabilità 2013 (legge n. 228/2012), la pubblica amministrazione dispone di 220 giorni per dare risposta all’istanza di autotutela. Tuttavia, in caso di rigetto, al trentesimo giorno sarà ormai già prescritto il termine a disposizione del cittadino per presentare ricorso;
  • E se anche dopo i 220 giorni l’istanza di autotutela restasse priva di risposta? Secondo la legge la cartella esattoriale sarà da considerarsi nulla. Magra consolazione, poiché, considerando che l’istanza fosse fondata, la cartella era già nulla, ma questo non ha evidentemente scoraggiato o impedito ad Equitalia di intraprendere ugualmente la riscossione. Quindi, per prudenza sarebbe comunque opportuno intraprendere l’azione giudiziaria per ottenere finalmente una sentenza che non lasci strascichi e pendenze insolute…ma come detto in precedenza i termini per poter presentare ricorso saranno ormai scaduti!

In un caso o nell’altro, l’istanza di autotutela non pare semplice da presentare, richiede comunque che il contribuente sia in grado di valutare la legittimità del proprio presunto debito, per poi lasciare che l’ente creditore faccia da giudice di sé stesso e possa autonomamente decidere dell’esito della vertenza, implicando che il contribuente faccia frattanto spirare i termini per presentare opposizione innanzi all’autorità giudiziaria (cosa che avrebbe potuto fare fin da principio avvalendosi tempestivamente dell’ausilio del proprio avvocato di fiducia…o di ricorsi.net!)

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