La facoltà di esercitare questa tipologia di rateizzazione si evince dalla lettura del fac simile di istanza di rateazione per debiti sia inferiori che superiori a 50 mila euro.
In tali modelli si legge testualmente infatti “per il recupero dei debiti scaduti, non inclusi nella richiesta di rateazione, l’agente della riscossione potrà, in qualsiasi momento, dare corso alle azioni cautelari ed esecutive” previste dal Dpr 602/1973.
Quindi rispetto al passato, in cui per essere ammessi alla rateazione occorreva dilazionare l’intero debito contratto, ora il contribuente può decidere quali atti rateizzare e, di conseguenza, l’agente per la riscossione non potrà negare la richiesta di dilazione solo perché il contribuente non intenda (o non possa) pagare l’intero debito.
Bisogna porre attenzione agli atti che rimangono al di fuori della richiesta di rateazione. Il modulo di richiesta di dilazione infatti precisa che per le somme non rateizzate potranno comunque essere attivate azioni cautelari ed esecutive.
Infine nulla è cambiato per quanto riguarda le modalità di richiesta della rateizzazione. Per le somme da dilazionare fino a 50.000,00 euro sarà possibile richiedere un frazionamento massimo di 72 rate pagabili mensilmente (e quindi per un massimo di 6 anni).
L’importo minimo di ogni rata è di € 100,00 fatte salve situazioni di particolare difficoltà (che vanno comunque adeguatamente documentate).
Si decade dal beneficio della dilazione in caso di mancato pagamento di 8 rate anche non consecutive.