La Corte di Cassazione torna ad occuparsi del tanto discusso art. 126 bis del Codice della Strada, con l’Ordinanza 17 giugno 2015, n. 12568. Si tratta di una pronuncia non favorevole agli automobilisti, ma che per il momento rappresenta un orientamento minoritario.
Detta in breve, l’art. 126 bis è quello che impone al proprietario di un veicolo di comunicare le generalità del conducente (responsabile di una infrazione) a cui saranno da decurtare i punti sulla patente.
Si tratta di un dovere di collaborazione che il cittadino (ed in particolare, il proprietario del veicolo circolante sulla rete viaria) deve prestare agli organi accertatori, quali autorità preposte alla vigilanza sulla circolazione stradale, al fine di facilitare tutti gli accertamenti necessari all’espletamento dei servizi di polizia amministrativa e giudiziaria.Ciò premesso, il caso che ci riguarda, attiene all’ipotesi che il proprietario del veicolo non ricordi o non sia comunque in grado di comunicare le generalità del conducente. Con questo orientamento la Corte di Cassazione (con Ord. 17 giugno 2015, n. 12568) ha rigettato il ricorso avverso la sentenza con la quale il giudice di merito aveva respinto il ricorso proposto da un cittadino che aveva contestato il verbale di accertamento di violazione per omessa indicazione dei dati del conducente, argomentando di non essere in grado di fornire il nominativo e le generalità del reale conducente del veicolo di sua proprietà al momento dell’accertamento.Questa giustificazione, sostiene la Cassazione, non può rappresentare un esimente per il proprietario il quale, in quanto responsabile della circolazione del veicolo di sua proprietà, è tenuto sempre a conoscere l’identità dei soggetti ai quali ne affida la conduzione. Pertanto in caso di omissione risponde, a titolo di colpa, per negligente osservanza del dovere di vigilare sull’affidamento del veicolo di cui in quanto proprietario ne risponde anche quale custode.