Ausiliari: nulla la multa se non è indicata l’ordinanza di nomina

Si torna a parlare di ticket per la sosta e di multe elevate dagli ausiliari del traffico per l’omesso pagamento del parcometro.
A sollevare una nuova problematica è il Tribunale di Arezzo, che, con la sentenza n. 1197/2014, ha segnato un nuovo importante punto a favore dei ricorrenti.
Osserva il Giudice toscano che, ai fini della legittimità della multa, è indispensabile che il verbale indichi non solo la qualifica dell’agente accertatore quale ausiliario del traffico, ma che in esso siano specificamente riportati gli estremi del provvedimento sindacale mediante cui sarebbe stata conferita la nomina. {jcomments on}
Come è dato apprendere dalla sentenza, in caso di opposizione, sarà infatti onere dell’amministrazione offrire prova dell’esistenza e della legittimità della documentazione, da cui potrà dedursi che l’accertamento della contravvenzione sia stato effettuato da un soggetto al quale sia stato preventivamente attribuito tale specifico potere sanzionatorio. Viceversa, nel caso in cui tali riferimenti siano omessi, non potrà ritenersi che tali funzioni sanzionatorie siano direttamente conseguenti alla concessione della gestione delle aree di sosta.

In altri termini, se avete ricevuto una multa per non aver pagato il ticket di parcheggio sulle strisce blu, verificate se nel verbale sia presente l’indicazione del numero di ordinanza sindacale mediante cui sarebbe stato conferito incarico per la rilevazione all’ausiliario che avrebbe accertato l’infrazione. Nel caso in cui tale indicazione non sia presente e vogliate cimentarvi nella redazione del ricorso esponete le vostre ragioni evidenziando la mancata indicazione dell’ordinanza sindacale e all’uopo specificamente citate la sentenza n.1197/2014 del Tribunale di Arezzo.

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