Il soggetto ricorrente impugnava dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale una cartella esattoriale di pagamento emessa dall’agente per la riscossione della provincia di Chieti in esito ad un controllo automatizzato da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Il contribuente lamentava l’inesistenza e la nullità insanabile della cartella esattoriale impugnata per nullità della notifica e per omessa ed insufficiente motivazione dell’iscrizione a ruolo.
La Commissione Tributaria adita accoglieva il ricorso ed annullava la cartella esattoriale di pagamento, tuttavia tale sentenza veniva ribaltata in sede di appello a favore dell’Agenzia delle Entrate e pertanto veniva presentato successivo ricorso per cassazione.
Con il ricorso depositato, in tema di perfezionamento delle notifiche, la Corte di Cassazione stabilisce che la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento cosi come previsto dall’art. 26 del DPR n. 602 del 1973. In questo caso la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario senza necessità di una apposita relata dato che è l’ufficiale postale a garantirne l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato.
Con riferimento alla fattispecie concreta i giudici di appello avrebbero erroneamente ribaltato la sentenza di primo grado favorevole al contribuente, ritenendo valida una notifica effettuata agli eredi non tenendo conto del fatto che l’ignoranza dell’evento morte non può comunque legittimare una notificazione ad un soggetto non più esistente e presso un domicilio che non è più tale. Inoltre i giudici di appello avrebbero omesso l’esame dell’avvenuta conoscenza da parte dell’Agenzia Entrate del cambio di domicilio del contribuente poiché tale comunicazione, essendo stata formalizzata dalla contribuente esclusivamente per la variazione ai fini della tassazione IVA, non avrebbe onerato l’agenzia di una differente notifica di atti di altra natura.
L’art. 65 del DPR 29 settembre 1973, n. 600 dopo aver previsto che “gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa” e che “gli eredi del contribuente devono comunicare all’Ufficio delle Imposte del domicilio fiscale del dante causa sia le proprie generalità sia il proprio domicilio fiscale” al quarto comma dispone che “la notifica degli atti intestati al dante causa può essere effettuata agli eredi impersonalmente e collettivamente nell’ultimo domicilio dello stesso ed è efficace nei confronti degli eredi che, almeno trenta giorni prima, non abbiano effettuato la comunicazione di cui al secondo comma”. In ordine a tale complesso disposto normativo la Corte di Cassazione ha chiarito che l’obbligo di comunicazione posto a carico degli eredi del contribuente è diretto a consentire agli uffici finanziari di azionare direttamente nei loro confronti le obbligazioni tributarie, il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa, pertanto se la comunicazione viene fatta, gli atti impositivi vanno notificati personalmente e nominativamente agli eredi nel domicilio fiscale da costoro comunicato, mentre se la comunicazione non viene fatta, gli uffici possono notificare gli atti intestati al dante causa nell’ultimo domicilio dello stesso e diretti agli eredi collettivamente ed impersonalmente.
La Corte ha precisato che la notifica agli eredi collettivamente ed impersonalmente non costituisce un dato puramente formale, ma va ad incidere in realtà sul momento strutturale del rapporto tributario che non è evidentemente configurabile nei confronti di un soggetto non più esistente, per cui dal mancato rispetto del procedimento notificatorio predisposto dalla norma deriva la “nullità assoluta ed insanabile della notifica e dell’atto impositivo”.
Nel caso di specie non è contestato che l’Amministrazione fosse venuta a conoscenza del decesso del contribuente, ma che all’Ufficio non fosse stata inviata una formale comunicazione da parte degli eredi contenente indicazione delle generalità e del proprio domicilio fiscale.
La Commissione Tributaria ha accertato, e tale circostanza non è stata contestata, che la comunicazione inviata dall’erede del contribuente deceduto era destinata a finalità diverse (denuncia ai fini della variazione iva) e quindi la nullità della notifica è sanata se la consegna ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell’atto e determinato cosi il raggiungimento dello scopo legale dello stesso.
In definitiva il ricorso degli eredi del contribuente è stato respinto poiché la procedura di notifica degli atti è stata a tutti gli effetti conforme alle disposizioni di legge.