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Secondo quanto disposto da Cassazione civile sez. II, 07/04/2023, n.9556, le postazioni di accertamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili. La Suprema Corte ha motivato perché tali requisiti debbano essere entrambi soddisfatti.
I fatti
Il ricorrente proponeva ricorso dinnanzi al Giudice di pace di Bergamo avverso un verbale per eccesso di velocità. L’infrazione era stata accertata avvalendosi di telelaser. Il ricorso veniva respinto dal giudice di prime cure e avverso tale decisione veniva proposto appello presso il Tribunale di Bergamo, che invece lo accoglieva. Nello specifico, il giudice dell’appello riteneva fondato il motivo relativo alla mancata segnalazione della postazione mobile con una segnaletica di tipo mobile e all’omessa segnalazione luminosa a messaggio variabile della presenza della suddetta postazione, in quanto la circolare del Ministero dell’Interno Prot. n. 300/A/5620/17/144/5/20/3 (c.d. direttiva Minniti) disponeva che per le postazioni temporanee potevano essere utilizzati segnali collocati in modo permanente sulla strada, solo quando la posizione dei dispositivi di rilevamento fosse stata oggetto di preventiva pianificazione coordinata e il loro impiego in quel tratto di strada non fosse occasionale, ma, per la frequenza dei controlli, assumesse il carattere della sistematicità. La circolare secondo il giudice, pur se successiva ai fatti in oggetto, era utile per individuare la prassi che doveva essere rispettata dagli organi accertatori per il rilevamento della velocità mediante apparecchiature elettroniche e per interpretare il concetto di buona visibilità. Nel caso di specie, dunque, mentre era pacifico che la postazione temporanea fosse segnalata, non vi era alcuna prova circa il fatto che la medesima fosse occasionale.
La sentenza della Corte di Cassazione
A seguito di ricorso avverso detta sentenza proposto dal Comune di Bergamo, viene adita della questione la Corte di Cassazione. I due motivi dell’impugnazione accolti (che vertono sulla medesima questione e assorbono i successivi) riguardano rispettivamente la violazione e falsa applicazione dell’art 142 comma 6-bis del Codice della Strada, avendo il giudice d’appello fatto prevalere la circolare del Ministero dell’Interno Prot. n. 300/A/5620/17/144/5/20/3 (c.d. direttiva Minniti) rispetto alla legge e la violazione del principio del tempus regis actum sancito dall’articolo 360 del Codice di Procedura Civile per aver ritenuto applicabile una direttiva del 2017 a fatti avvenuti l’anno precedente. Come conseguenza dell’accoglimento la sentenza viene quindi cassata con rinvio al Tribunale di Bergamo.
Le motivazioni
Il primo richiamo della Corte di Cassazione è al già citato articolo 142 comma 6-bis del Codice della Strada che stabilisce che “le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno”. Questa, come affermato dalla Corte di Cassazione, “in quanto legge ordinaria dello Stato è fonte di rango superiore e non può essere derogata da una di rango inferiore e secondario come quella emanata con il decreto ministeriale sicché ove si manifesti un contrasto fra le previsioni della legge e quelle del decreto ministeriale, è quest’ultimo che cede dovendo essere disapplicato dal giudice ordinario”. La Suprema Corte si richiama per motivare l’accoglimento del ricorso anche a precedenti pronunce della Cassazione che hanno tracciato la via di una giurisprudenza costante: la sentenza n. 1836 del 1975 ha ammesso la possibilità di deroga alla legge da parte del regolamento di esecuzione, solo se chiaramente consentita e prevista dalla legge stessa che rimette alle fonti secondarie la specifica individuazione dei casi in cui la deroga opera. La sentenza n. 29595 del 2021 ha invece stabilito l’obbligo di segnalazione anche per i dispositivi di rilevamento della velocità mobili come era quello del caso in oggetto. Nonostante questa pronuncia sia a sfavore dell’originario ricorrente, fornisce un importante principio a tutela degli automobilisti: L’articolo 142 comma 6-bis del Codice della Strada, che dispone che le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, va interpretato in tal senso: tanto per le postazioni fisse quanto per quelle mobili, il requisito della preventiva segnalazione della postazione e il requisito della visibilità della stessa sono distinti e autonomi e devono essere entrambi soddisfatti ai fini della legittimità della rilevazione della velocità effettuata tramite la postazione. La segnalazione “infatti, tende a garantire che gli automobilisti vengano informati della presenza di una postazione di controllo della velocità prima di transitare davanti alla stessa, onde orientarne la condotta di guida e preavvertirli del possibile accertamento; la seconda disposizione (la visibilità), per contro, tende a garantire che gli automobilisti vengano posti in condizione di individuare la postazione di controllo della velocità quando transitano davanti alla stessa, onde avere contezza del tempo e del luogo della rilevazione”.