Cassazione: nulla la cartella riferita al verbale e non alla sentenza

La recentissima sentenza della Cassazione di cui parliamo oggi farà la felicità di molti cittadini e di altrettanti avvocati chiamati a difenderli. Ci riferiamo alla sentenza n. 20983/2014 emessa dalla II sezione civile della Corte di Cassazione. Il caso riguardava un ricorso al Giudice di Pace di Bojano presentato da un cittadino contro un verbale emesso dal Comune di Castropignano: il Giudice di Pace aveva rigettato il ricorso, convalidando il verbale. Malgrado il ricorso fosse stato rigettato, il ricorrente non aveva provveduto al pagamento della sanzione. Pertanto, come da prassi, al mancato pagamento della sanzione ha fatto seguito la notifica della cartella esattoriale.
Con la sentenza n. 20983/2014 i Giudice della Cassazione sono stati chiamati a pronunciarsi proprio circa l’illegittima della cartella esattoriale. Come dato leggere nella motivazione della sentenza, i Giudici hanno previsto che la cartella fosse da considerare illegittima poiché essa risultava fondarsi sul verbale oggetto di opposizione e non sulla sentenza di rigetto del Giudice di Pace. Osserva la Cassazione, infatti, che, una volta presentato il ricorso avverso di esso, il verbale perde la sua attitudine e a divenire titolo esecutivo, poiché tale prerogativa viene acquisita dalla sentenza di merito. Pertanto, la cartella esattoriale avrebbe dovuto fondarsi, quale titolo esecutivo, non già sul verbale, ma sulla sentenza di rigetto. Si tratta di vizi non semplicemente fermali, ma che investono la sostanza dell’ingiunzione rivolta in danno del cittadino: facendo, infatti, illegittimamente riferimento al verbale di accertamento, l’ammontare della sanzione risultava aggravato del cento per cento, dal momento che non vi si era provveduto al pagamento in misura ridotta entro il termine di sessanta giorni. Viceversa, qualora la cartella esattoriale si fosse legittimamente riferita alla sentenza, essa non avrebbe potuto comminare alcuna ingiunzione, poiché ricorrendo a sua volta in errore, il Giudice di Pace non aveva esattamente specificato quale fosse l’importo da pagare.Tradotto in termini più pratici, questa sentenza potrà rappresentare un utile precedente in tutti quei casi in cui il cittadino abbia presentato ricorso contro una multa e, dopo il rigetto, non abbia assolto al relativo pagamento della sanzione. Sarà utile, a tal fine, verificare se la cartella esattoriale (successivamente notificata) farà riferimento al verbale alla sentenza di rigetto, quale titolo esecutivo in virtù del quale si procede all’escussione. Qualora essa dovesse fare riferimento non alla sentenza, ma al verbale (come fino ad ora puntualmente avviene in tali ipotesi), sarà allora da considerare illegittima.

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