Corte di Cassazione Civile, sezione seconda – Sentenza n. 22848 del 28/10/2009
Circolazione stradale – Artt. 41, 146 e 126-bis del Codice della Strada – Sanzioni accessorie – Autonomia della tutela giurisdizionale – Anche se l’avvenuto pagamento in misura ridotta della violazione preclude l’opposizione alla contestazione dell’infrazione al codice della strada, tale regola non trova applicazione in ipotesi di sanzioni accessorie, quale la decurtazione di punti dalla patente di guida, che conservano una propria autonoma tutela giurisdizionale.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.2.04 P. R. e P. L., rispettivamente proprietario e conducente dell’autovettura Fiat Punto tg. (OMISSIS), proponevano opposizione avverso il verbale di constatazione n. (OMISSIS) della Polizia Municipale di Pesaro, notificato in data 20.12.03, della violazione dell’art. 41 C.d.S., comma 11, perchè “il proprietario o chi per esso, alla guida del veicolo sopra indicato, proseguiva la marcia nonostante il semaforo proiettasse luce rossa nella sua direzione di marcia”, in riferimento al quale veniva applicata la sanzione amministrativa di Euro 137,55 e spese, con la detrazione di sei punti dalla patente di guida.
Deducevano gli opponenti la mancata verifica della regolare omologazione dell’apparecchiatura utilizzata; la mancata indicazione dei motivi previsti in caso di contestazione non immediata; la mancata presegnalazione del dispositivo di controllo e la mancata individuazione dell’autore della violazione…
L’ente convenuto si costruiva ed eccepiva l’inammissibilità del ricorso per l’avvenuto pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta, contestando, comunque, la fondatezza del ricorso.
Il giudice di pace di Pesaro con sentenza n. 369/04, disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso, accoglieva il ricorso e compensava le spese.
Per la cassazione della decisione ricorre il Comune di Pesaro esponendo due motivi:
1) violazione e falsa applicazione dell’art. 204 bis C.d.S., comma 1, e difetto di motivazione;
2) violazione e falsa applicazione dell’art. 45 C.d.S., comma 6, e difetto motivazione.
Resistono con controricorso gli intimati.
Assume il ricorrente che illegittimamente il giudice di pace ha rigettato l’eccezione di inammissibilità dell’opposizione basata sull’avvenuto pagamento della sanzione in misura ridotta, perchè l’orientamento del giudice di legittimità si è consolidato nel senso che “in materia di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada, il trasgressore, nel termine di sessanta giorni dalla contestazione della violazione, può, in via alternativa, effettuare il pagamento della sanzione in misura ridotta oppure presentare il ricorso amministrativo al prefetto ovvero proporre opposizione davanti al giudice ordinario (Cass. Sez. 1^, 17.4.03 n. 6167).
Il menzionato principio di diritto non trova piena attuazione nel caso di specie, perchè se è esatto che l’avvenuto pagamento in misura ridotta preclude l’opposizione alla contestazione dell’infrazione al codice della strada, tale regola non trova applicazione in ipotesi di sanzioni accessorie, quale la decurtazione di punti dalla patente di guida, che conservano una propria autonoma tutela giurisdizionale (Cass. Sez. Un. 29.7.08 n. 20544).
Infondato è il secondo motivo di ricorso con cui si censura la sentenza impugnata per avere ritenuto non omologato l’apparecchio rilevatore dell’infrazione.
Si rileva, infatti, che lo stesso agente rilevatore dell’infrazione parla in proposito di omologazione parziale, laddove gli elementi di riferimento utilizzati dal ricorrente sono costituiti dall’attestazione di regolare funzionamento dell’apparecchio di rilevazione dell’infrazione da parte della ditta fornitrice e di quella di regolare funzionamento del semaforo da parte della ditta S. s.p.a..
Tali elementi non sono, quindi, di per se idonei a smentire l’affermazione del giudice di merito, secondo cui il dispositivo utilizzato per l’accertamento della violazione “non ha i requisiti dell’omologazione così come disposto dall’art. 45 C.d.S., comma 6”.
In considerazione della decisione adottata e del comportamento delle parti le spese del giudizio di cassazione possono ritenersi compensate fra le stesse.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.